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Pedagogia speciale, didattica inclusiva e

metodologie

Quesito n. 2.1

Il candidato illustri a grandi linee la normativa relativa all’integrazione scolastica

degli alunni diversamente abili mettendo in rilievo le caratteristiche delle princi-

pali Leggi che hanno posto le basi dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.

L’integrazione scolastica è un diritto fondamentale: gli strumenti legislativi esistono,

ma spesso ciò che manca è una reale cultura dell’inclusione sociale e della valorizza-

zione delle abilità individuali.

L’interesse per l’istruzione degli allievi disabili è recente: l’obbligo scolastico viene

infatti esteso solo ai ciechi ed ai sordi con la Riforma Gentile del 1923. Dieci anni più

tardi l’istruzione speciale prevede classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi,

ospitate nei normali plessi scolastici e scuole speciali per sordi, ciechi ed “anormali

psichici”, situati in plessi distinti. Per i casi più gravi sono previsti istituti speciali, con

lunghi soggiorni, in cui gli allievi vivono separati anche dalle famiglie.

Fino alla fine degli anni ’60 la logica prevalente rimane quella della separazione,

in cui l’allievo disabile viene percepito come un malato da affidare ad un maestro-

medico e come potenziale elemento di disturbo.

Nel 1971 la Legge n. 118 prevede l’inserimento degli allievi con disabilità lieve

nelle classi comuni della scuola dell’obbligo, senza alcun accenno alla didattica spe-

ciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare. L’allievo con disabilità che

fa il suo ingresso nelle classi comuni deve adeguarsi ad esse.

Nel 1975 la Commissione speciale, guidata da F. Falcucci, giunge ad una relazione

dettagliata che nega il valore della scolarizzazione riservata e afferma l’idea che la

frequenza delle classi comuni non deve necessariamente implicare il raggiungimento

di mete culturali comuni. Anche qui l’integrazione scolastica è prevista solo per i

soggetti con disabilità lieve.

L’abolizione delle classi differenziali si ha con la L. 517/1977, che individua

modelli didattici flessibili in cui attivare forme di integrazione trasversali, esperienze

di interclasse o attività.

Ad introdurre l’insegnante specializzato assegnato alla classe in ragione della pre-

senza dell’alunno con disabilità, poi denominato insegnante di sostegno, fu sempre

la Legge 517/1977, seguita da una produzione di normativa ministeriale di grande

significato (ad es., per la definizione dell’insegnante di sostegno, la C.M. 199/1979 e

la C.M. 250/1985). Un passo decisivo nella storia della inclusione scolastica fu la

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 che stabiliva il diritto di

accesso degli alunni con disabilità alla scuola secondaria di secondo grado indipen-

dentemente dalla tipologia e gravità del deficit, essendo tale frequenza “essenziale

fattore di recupero e superamento dell’emarginazione”.