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Libro X
Reati contro la Pubblica Amministrazione
è il valore estetico del bene, diminuito o deturpato con effetto permanente o per un
tempo giuridicamente rilevante. La denunziata alterazione deve essere
reale
ed
effet-
tiva
, tale cioè da aver avuto un’incidenza concreta sull’equilibrio paesaggistico della
zona in relazione alla situazione preesistente.
La legge considera rilevante
qualsiasi comportamento
attraverso il quale sia realiz-
zabile la violazione del precetto penale: comportamento che può consistere sia in
un’attività positiva sia in una condotta omissiva. La norma richiama espressamente,
evidentemente a titolo esempli cativo, l’opera costruttrice o demolitrice, che indica
comunque una condotta decisamente di impatto per il territorio. Più in generale, tut-
tavia, il riferimento a
qualsiasi altro modo
legittima la considerazione per cui qualun-
que condotta può essere idonea a con gurare l’evento di distruzione o di alterazione
delle bellezze naturali.
La contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. si con gura come un
reato di danno
, ri-
chiedendosi per la sua punibilità che si veri chi in concreto la distruzione o l’altera-
zione delle bellezze protette.
Per l’imputabilità della descritta fattispecie è necessaria e suf ciente la
volontarietà
del fatto
, indipendentemente dal dolo o dalla colpa. In pratica, il soggetto attivo
deve aver voluto compiere il fatto che ha cagionato la distruzione o l’alterazione
delle bellezze naturali del luogo, con o senza l’intenzione di produrre tale effetto.
Indispensabile per l’imputazione del reato è, in ogni caso, la
conoscenza del vincolo
o del provvedimento speciale dell’Autorità
.