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Capitolo 4
Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.
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senso stretto) o di igiene. Il reato in esame, pertanto, non consiste in una qualsiasi
disobbedienza all’Autorità, bensì in una condotta speci camente contraria all’inte-
resse superiore del mantenimento dell’ordine pubblico.
L’applicazione della disposizione di cui all’art. 650 c.p. presuppone che l’Autorità
competente abbia dato un
provvedimento
, intendendosi per esso qualsiasi atto au-
toritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire i
pubblici interessi tassativamente elencati dalla norma, atto ad incidere direttamente
sulla sfera soggettiva del singolo.
Detto provvedimento è tuttavia previsto dalla norma solo nel genere, non anche nel-
la specie. Il precetto contenuto nella norma è, infatti, incompleto, perché esso si
integra solo quando il provvedimento verrà concretamente emanato, non potendosi
altrimenti veri care l’inosservanza incriminata. La disposizione rientra, pertanto,
nella categoria delle cosiddette
norme penali in bianco
, nelle quali, cioè il precetto è
lasciato in tutto o in parte indeterminato, rinviandosi ad una fonte di rango subordi-
nato per la sua integrazione e speci cazione.
L’art. 650 c.p. esige espressamente che il provvedimento sia
legalmente dato dall’Au-
torità
, sia nella
sostanza
che nella
forma
. In tal senso deve intendersi il provvedimento
emesso dall’Autorità competente con l’osservanza delle forme eventualmente pre-
scritte per la sua validità.
Un provvedimento, ancorché legalmente emesso dall’Autorità competente, non può
venire in considerazione agli effetti dell’art. 650 c.p. se non è dato per
ragioni di
giustizia
,
di sicurezza pubblica
,
di ordine pubblico
o
di igiene
. Le ragioni che pos-
sono determinare il provvedimento rilevante agli effetti della contravvenzione sono
solo quelle tassativamente indicate dalla norma, in considerazione della particolare
rilevanza di tali interessi.
Il requisito della ragione di giustizia ha carattere obiettivo, cioè si riferisce allo scopo del
provvedimento e non alla soggettività della funzione. È quindi indifferente che il prov-
vedimento sia dato dal giudice, dal Pubblico Ministero, ovvero dalla Polizia Giudiziaria,
purché sia dato nell’esercizio di una funzione riguardante la giustizia.
Le
ragioni di sicurezza pubblica
attengono all’attività di polizia (prevenzione e/o repres-
sione in via amministrativa), volte al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei
cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla prevenzione dei reati.
Le ragioni di ordine pubblico attengono all’ordine pubblico in senso stretto, costituente
un aspetto di quell’ordine pubblico generale che costituisce l’oggetto generico della tutela
penale in relazione alla categoria di contravvenzioni cui appartiene quella in esame.
Le ragioni di igiene, naturalmente, sono quelle che attengono alla sanità pubblica
.
Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” abbia il dovere giuridico di confor-
mare la propria condotta al provvedimento dato dall’Autorità.
Il
fatto materiale
che integra gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.
consiste nell’
inosservanza del provvedimento
, la quale si può concretare in un compor-
tamento sia omissivo che attivo. Se l’inosservanza riguarda un atto non obbligatorio,
questa non sarà punibile.
Il reato
si consuma
nel momento e nel luogo in cui si veri ca l’azione o l’omissione
concretante l’inosservanza del provvedimento. Per la consumazione non è necessa-
rio che si sia cagionato un pregiudizio all’attività dell’Autorità; basta che sussista il
pericolo di un simile danno, pericolo che la legge ritiene insito nel fatto della inos-
servanza.