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Capitolo 4

Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.

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senso stretto) o di igiene. Il reato in esame, pertanto, non consiste in una qualsiasi

disobbedienza all’Autorità, bensì in una condotta speci camente contraria all’inte-

resse superiore del mantenimento dell’ordine pubblico.

L’applicazione della disposizione di cui all’art. 650 c.p. presuppone che l’Autorità

competente abbia dato un

provvedimento

, intendendosi per esso qualsiasi atto au-

toritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire i

pubblici interessi tassativamente elencati dalla norma, atto ad incidere direttamente

sulla sfera soggettiva del singolo.

Detto provvedimento è tuttavia previsto dalla norma solo nel genere, non anche nel-

la specie. Il precetto contenuto nella norma è, infatti, incompleto, perché esso si

integra solo quando il provvedimento verrà concretamente emanato, non potendosi

altrimenti veri care l’inosservanza incriminata. La disposizione rientra, pertanto,

nella categoria delle cosiddette

norme penali in bianco

, nelle quali, cioè il precetto è

lasciato in tutto o in parte indeterminato, rinviandosi ad una fonte di rango subordi-

nato per la sua integrazione e speci cazione.

L’art. 650 c.p. esige espressamente che il provvedimento sia

legalmente dato dall’Au-

torità

, sia nella

sostanza

che nella

forma

. In tal senso deve intendersi il provvedimento

emesso dall’Autorità competente con l’osservanza delle forme eventualmente pre-

scritte per la sua validità.

Un provvedimento, ancorché legalmente emesso dall’Autorità competente, non può

venire in considerazione agli effetti dell’art. 650 c.p. se non è dato per

ragioni di

giustizia

,

di sicurezza pubblica

,

di ordine pubblico

o

di igiene

. Le ragioni che pos-

sono determinare il provvedimento rilevante agli effetti della contravvenzione sono

solo quelle tassativamente indicate dalla norma, in considerazione della particolare

rilevanza di tali interessi.

Il requisito della ragione di giustizia ha carattere obiettivo, cioè si riferisce allo scopo del

provvedimento e non alla soggettività della funzione. È quindi indifferente che il prov-

vedimento sia dato dal giudice, dal Pubblico Ministero, ovvero dalla Polizia Giudiziaria,

purché sia dato nell’esercizio di una funzione riguardante la giustizia.

Le

ragioni di sicurezza pubblica

attengono all’attività di polizia (prevenzione e/o repres-

sione in via amministrativa), volte al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei

cittadini, alla loro incolumità, alla tutela della proprietà, alla prevenzione dei reati.

Le ragioni di ordine pubblico attengono all’ordine pubblico in senso stretto, costituente

un aspetto di quell’ordine pubblico generale che costituisce l’oggetto generico della tutela

penale in relazione alla categoria di contravvenzioni cui appartiene quella in esame.

Le ragioni di igiene, naturalmente, sono quelle che attengono alla sanità pubblica

.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque” abbia il dovere giuridico di confor-

mare la propria condotta al provvedimento dato dall’Autorità.

Il

fatto materiale

che integra gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.

consiste nell’

inosservanza del provvedimento

, la quale si può concretare in un compor-

tamento sia omissivo che attivo. Se l’inosservanza riguarda un atto non obbligatorio,

questa non sarà punibile.

Il reato

si consuma

nel momento e nel luogo in cui si veri ca l’azione o l’omissione

concretante l’inosservanza del provvedimento. Per la consumazione non è necessa-

rio che si sia cagionato un pregiudizio all’attività dell’Autorità; basta che sussista il

pericolo di un simile danno, pericolo che la legge ritiene insito nel fatto della inos-

servanza.