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Capitolo 4

Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.

889

Ai ni dell’applicazione della norma in esame per “

habitat all’interno di un sito protetto

” si

intende qualsiasi habitat di specie per le quali la zona sia classi cata come zona a tutela

speciale a norma dell’art. 4, paragra 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi ha-

bitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di

conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Relativamente alle due condotte descritte dall’illecito penale, si ha

distruzione

quan-

do l’habitat sia completamente soppresso, mentre si ha

deterioramento

tutte le volte

in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all’uso cui è

destinata, non rilevando, ai ni dell’integrazione della fattispecie, la possibilità di

reversione del danno.

Con l’inciso “fuori dai casi consentiti” si prevede espressamente l’esclusione della

punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all’applicazione di di-

sposizioni di legge, che autorizzano o impongono un fatto penalmente rilevante.

La fattispecie in esame, non avendo natura delittuosa ma contravvenzionale, è puni-

bile anche a mero titolo di colpa.

Essendo la disposizione di cui all’art. 733-

bis

c.p. posta a tutela di un bene giuridico

particolarmente rilevante, il legislatore delegato, in linea con le direttive contenute

nella delega, ha irrobustito la risposta sanzionatoria prevedendo la pena congiunta

dell’arresto unitamente a quella dell’ammenda, cosi rendendo non oblabile l’illecito

in esame.

4.3.5

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)

Sul versante dei beni paesaggistici, questo articolo costituisce il principale riferi-

mento codicistico e punisce con l’ammenda da 1.032 a 6.197 euro

chiunque, mediante

costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei

luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità

.

L’art. 734 c.p. punisce chi

distrugge

o

altera

le bellezze naturali di determinati siti; in

particolare, la norma pone, quale condizione essenziale, che si tratti di

luoghi soggetti

alla speciale protezione dell’Autorità

, dovendosi pertanto trattare di bellezze naturali che

possono dirsi tali soltanto perché sottoposte al vincolo previsto dalle norme ammi-

nistrative. L’assoggettamento di determinati luoghi alla protezione speciale dell’Au-

torità avviene secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004 (

Codice dei beni culturali e

del paesaggio

).

Oggetto di tutela

penale è l’interesse della collettività al godimento delle bellezze

naturali, del patrimonio paesaggistico ed estetico dello Stato.

L’art. 2 D.Lgs. 42/2004 de nisce il patrimonio culturale come l’insieme dei beni culturali

e dei beni paesaggistici, de nendo questi ultimi gli immobili e le aree indicati all’art. 134,

costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del ter-

ritorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I beni tutelati, a titolo di

esempio, possono essere gli immobili di un certo pregio estetico, le residenze impreziosite

da splendidi giardini, i parchi, i belvedere, le litoranee, le bellezze panoramiche.

Nel reato

ex

art. 734 c.p. il precetto si identi ca nel divieto di cagionare,

mediante

costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo

la

distruzione

o l’

alterazione

di

bellezze naturali. In tema di

alterazione

delle bellezze naturali, non è necessario che

sia un’alterazione grave e insanabile: ciò che deve risultare in ogni caso pregiudicato