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Capitolo 4
Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.
889
Ai ni dell’applicazione della norma in esame per “
habitat all’interno di un sito protetto
” si
intende qualsiasi habitat di specie per le quali la zona sia classi cata come zona a tutela
speciale a norma dell’art. 4, paragra 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi ha-
bitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Relativamente alle due condotte descritte dall’illecito penale, si ha
distruzione
quan-
do l’habitat sia completamente soppresso, mentre si ha
deterioramento
tutte le volte
in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all’uso cui è
destinata, non rilevando, ai ni dell’integrazione della fattispecie, la possibilità di
reversione del danno.
Con l’inciso “fuori dai casi consentiti” si prevede espressamente l’esclusione della
punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all’applicazione di di-
sposizioni di legge, che autorizzano o impongono un fatto penalmente rilevante.
La fattispecie in esame, non avendo natura delittuosa ma contravvenzionale, è puni-
bile anche a mero titolo di colpa.
Essendo la disposizione di cui all’art. 733-
bis
c.p. posta a tutela di un bene giuridico
particolarmente rilevante, il legislatore delegato, in linea con le direttive contenute
nella delega, ha irrobustito la risposta sanzionatoria prevedendo la pena congiunta
dell’arresto unitamente a quella dell’ammenda, cosi rendendo non oblabile l’illecito
in esame.
4.3.5
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)
Sul versante dei beni paesaggistici, questo articolo costituisce il principale riferi-
mento codicistico e punisce con l’ammenda da 1.032 a 6.197 euro
chiunque, mediante
costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei
luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità
.
L’art. 734 c.p. punisce chi
distrugge
o
altera
le bellezze naturali di determinati siti; in
particolare, la norma pone, quale condizione essenziale, che si tratti di
luoghi soggetti
alla speciale protezione dell’Autorità
, dovendosi pertanto trattare di bellezze naturali che
possono dirsi tali soltanto perché sottoposte al vincolo previsto dalle norme ammi-
nistrative. L’assoggettamento di determinati luoghi alla protezione speciale dell’Au-
torità avviene secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004 (
Codice dei beni culturali e
del paesaggio
).
Oggetto di tutela
penale è l’interesse della collettività al godimento delle bellezze
naturali, del patrimonio paesaggistico ed estetico dello Stato.
L’art. 2 D.Lgs. 42/2004 de nisce il patrimonio culturale come l’insieme dei beni culturali
e dei beni paesaggistici, de nendo questi ultimi gli immobili e le aree indicati all’art. 134,
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del ter-
ritorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I beni tutelati, a titolo di
esempio, possono essere gli immobili di un certo pregio estetico, le residenze impreziosite
da splendidi giardini, i parchi, i belvedere, le litoranee, le bellezze panoramiche.
Nel reato
ex
art. 734 c.p. il precetto si identi ca nel divieto di cagionare,
mediante
costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo
la
distruzione
o l’
alterazione
di
bellezze naturali. In tema di
alterazione
delle bellezze naturali, non è necessario che
sia un’alterazione grave e insanabile: ciò che deve risultare in ogni caso pregiudicato