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Capitolo 4

Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.

887

Al detto obbligo è possibile adempiere o

impartendo

o

facendo impartire

l’istruzione

medesima.

Il reato in questione ha

carattere omissivo

, ma può commettersi anche mediante

azione (impedendo, ad esempio, al minore di frequentare la scuola).

Non è in ogni caso punibile l’inadempimento dell’obbligo di istruzione quando sia

determinato da un

giusto motivo

(es. la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti,

lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola ed abitazione, nonché il

ri uto categorico e persistente del minore di recarsi a scuola, nemmeno con l’aiuto

dei servizi sociali all’uopo preordinati).

L’art. 731 c.p. richiama espressamente l’istruzione elementare e, dunque, è applicabile

solo a condotte omissive inerenti tale grado di istruzione. L’istruzione della scuola secon-

daria di primo grado (

scuola media

) non è, invece, contemplata dalla norma incriminatrice.

La disposizione in commento, resa applicabile a suo tempo, per effetto dell’art. 8 L.

1859/1962, anche al caso in cui l’omissione avesse avuto ad oggetto l’istruzione da impar-

tirsi no al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado, non è oggi più

suscettibile di tale applicazione. L’entrata in vigore del D.Lgs. 212/2010 (cosiddetto decre-

to taglia-leggi) ha determinato, infatti, l’abrogazione del suddetto art. 8 L. 1859/1962, per

cui la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è con gurabile solo per il caso di inosservan-

za dell’obbligo di impartire e/o far impartire l’

istruzione elementare

al minore.

Per l’imputabilità della contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è necessaria quella

vo-

lontarietà del fatto

, sia essa dolosa o colposa, di regola suf ciente per l’imputabilità

di ogni altra contravvenzione.

4.3.3

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico

nazionale (art. 733 c.p.)

La tutela penale dei beni afferenti al patrimonio culturale è tradizionalmente af da-

ta a due gruppi di norme incriminatrici, collocate nel Codice penale e nella norma-

tiva penale complementare.

Con riferimento al quadro codicistico, la contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p.

(

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

), derogando al

principio privatistico della non punibilità del danneggiamento di cosa propria,

com-

mina la pena dell’arresto o dell’ammenda nei confronti di

chiunque distrugge, deteriora

o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante

pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico naziona-

le

. Il fatto è sanzionato con l’arresto no ad 1 anno o con l’ammenda non inferiore

a 2.065 euro.

Oggetto speci co della tutela

penale è rappresentato dal bene-interesse della col-

lettività al godimento e alla fruizione di tutto ciò che materialmente attesti la civiltà

nazionale nelle sue varie espressioni culturali. Detto interesse ha imposto una limi-

tazione al diritto di proprietà, rendendo punibile il danneggiamento di cosa propria

(che di regola non lo è), allorché questa rivesta un rilevante pregio archeologico, sto-

rico o artistico, dovendosi bilanciare l’interesse di proprietario con quello collettivo

alla conservazione e fruizione del bene.

Soggetto attivo

essenziale del reato di cui si tratta è indubbiamente il

proprietario

della cosa di cui si tratta, facendo la norma espresso riferimento alla “cosa propria”.