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Capitolo 4
Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.
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Al detto obbligo è possibile adempiere o
impartendo
o
facendo impartire
l’istruzione
medesima.
Il reato in questione ha
carattere omissivo
, ma può commettersi anche mediante
azione (impedendo, ad esempio, al minore di frequentare la scuola).
Non è in ogni caso punibile l’inadempimento dell’obbligo di istruzione quando sia
determinato da un
giusto motivo
(es. la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti,
lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola ed abitazione, nonché il
ri uto categorico e persistente del minore di recarsi a scuola, nemmeno con l’aiuto
dei servizi sociali all’uopo preordinati).
L’art. 731 c.p. richiama espressamente l’istruzione elementare e, dunque, è applicabile
solo a condotte omissive inerenti tale grado di istruzione. L’istruzione della scuola secon-
daria di primo grado (
scuola media
) non è, invece, contemplata dalla norma incriminatrice.
La disposizione in commento, resa applicabile a suo tempo, per effetto dell’art. 8 L.
1859/1962, anche al caso in cui l’omissione avesse avuto ad oggetto l’istruzione da impar-
tirsi no al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado, non è oggi più
suscettibile di tale applicazione. L’entrata in vigore del D.Lgs. 212/2010 (cosiddetto decre-
to taglia-leggi) ha determinato, infatti, l’abrogazione del suddetto art. 8 L. 1859/1962, per
cui la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è con gurabile solo per il caso di inosservan-
za dell’obbligo di impartire e/o far impartire l’
istruzione elementare
al minore.
Per l’imputabilità della contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. è necessaria quella
vo-
lontarietà del fatto
, sia essa dolosa o colposa, di regola suf ciente per l’imputabilità
di ogni altra contravvenzione.
4.3.3
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico
nazionale (art. 733 c.p.)
La tutela penale dei beni afferenti al patrimonio culturale è tradizionalmente af da-
ta a due gruppi di norme incriminatrici, collocate nel Codice penale e nella norma-
tiva penale complementare.
Con riferimento al quadro codicistico, la contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p.
(
Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
), derogando al
principio privatistico della non punibilità del danneggiamento di cosa propria,
com-
mina la pena dell’arresto o dell’ammenda nei confronti di
chiunque distrugge, deteriora
o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante
pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico naziona-
le
. Il fatto è sanzionato con l’arresto no ad 1 anno o con l’ammenda non inferiore
a 2.065 euro.
Oggetto speci co della tutela
penale è rappresentato dal bene-interesse della col-
lettività al godimento e alla fruizione di tutto ciò che materialmente attesti la civiltà
nazionale nelle sue varie espressioni culturali. Detto interesse ha imposto una limi-
tazione al diritto di proprietà, rendendo punibile il danneggiamento di cosa propria
(che di regola non lo è), allorché questa rivesta un rilevante pregio archeologico, sto-
rico o artistico, dovendosi bilanciare l’interesse di proprietario con quello collettivo
alla conservazione e fruizione del bene.
Soggetto attivo
essenziale del reato di cui si tratta è indubbiamente il
proprietario
della cosa di cui si tratta, facendo la norma espresso riferimento alla “cosa propria”.