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Libro X
Reati contro la Pubblica Amministrazione
Sotto il pro lo soggettivo, per l’imputabilità della contravvenzione è necessaria la
volontarietà del fatto
, a nulla rilevando che l’inosservanza sia stata determinata da
dolo o da colpa (art. 42, ultimo comma, c.p.). L’errore colposo sulla obbligatorietà del
provvedimento non esime dalla responsabilità penale.
La norma rivest
e
carattere sussidiario
, in quanto opera solo qualora l’ordine disat-
teso non trovi copertura legale, anche di natura non penale. Ai ni dell’applicazione
dell’art. 650 c.p. è dunque necessario che il fatto da esso contemplato non sia preve-
duto come più grave reato da una speci ca norma.
4.3
Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della
Pubblica Amministrazione (artt. 731-734 c.p.)
4.3.1
Disciplina generale
Oggetto giuridico generico delle contravvenzioni previste nel Titolo II del Libro III
del codice penale sono gli
interessi dello Stato concernenti l’attività sociale della
Pubblica Amministrazione
.
Tradizionalmente si tende ad individuare detta attività come quella tendente non ad
evitare mali, ma a procurare beni, per cui l’azione di contrasto ad essa potrà al più
determinare il mancato conseguimento di utilità, ma non un danno propriamente
detto.
Sotto questo pro lo le contravvenzioni disciplinate dal Titolo II si differenziano dal-
le contravvenzioni di polizia di cui al precedente Titolo I.
L’attività sociale della Pubblica Amministrazione è molto varia e, peraltro, in conti-
nua evoluzione, per cui anche le contravvenzioni che ad essa si correlano sono in-
numerevoli e sempre più in crescita. Il codice penale, tuttavia, ne contempla solo
quattro, lasciandone numerose alla legislazione speciale.
4.3.2
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori
(art. 731 c.p.)
La norma contravvenzionale di cui all’art. 731 c.p. ha carattere meramente sanziona-
torio ed è compresa tra le cosiddette
norme penali in bianco
, ovvero quelle norme
il cui precetto è integrato da ulteriori fonti normative. Essa, infatti, presuppone che
altre leggi stabiliscano l’obbligo dell’istruzione scolastica, limitandosi a fornire la
sanzione penale per l’inosservanza di tale obbligo.
L’interesse tutelato dalla norma è connesso all’attività sociale della Pubblica Am-
ministrazione, diretta a garantire l’istruzione scolastica e la formazione culturale e
morale dei minori.
Soggetto attivo
del reato previsto dall’art. 731 c.p. può essere solo chi è
rivestito di
autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore
, quindi i genitori esercenti la respon-
sabilità genitoriale o, in mancanza, il tutore o coloro ai quali il minore è af dato per
ragioni di educazione, di cura, per l’esercizio di una professione o di un’arte ecc.
La
condotta
incriminata
è costituita dall’inosservanza dello speci co obbligo sco-
lastico dell’istruzione elementare ed è sanzionata con l’ammenda no a 30 euro.