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Libro X

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sotto il pro lo soggettivo, per l’imputabilità della contravvenzione è necessaria la

volontarietà del fatto

, a nulla rilevando che l’inosservanza sia stata determinata da

dolo o da colpa (art. 42, ultimo comma, c.p.). L’errore colposo sulla obbligatorietà del

provvedimento non esime dalla responsabilità penale.

La norma rivest

e

carattere sussidiario

, in quanto opera solo qualora l’ordine disat-

teso non trovi copertura legale, anche di natura non penale. Ai ni dell’applicazione

dell’art. 650 c.p. è dunque necessario che il fatto da esso contemplato non sia preve-

duto come più grave reato da una speci ca norma.

4.3

Le contravvenzioni concernenti l’attività sociale della

Pubblica Amministrazione (artt. 731-734 c.p.)

4.3.1

Disciplina generale

Oggetto giuridico generico delle contravvenzioni previste nel Titolo II del Libro III

del codice penale sono gli

interessi dello Stato concernenti l’attività sociale della

Pubblica Amministrazione

.

Tradizionalmente si tende ad individuare detta attività come quella tendente non ad

evitare mali, ma a procurare beni, per cui l’azione di contrasto ad essa potrà al più

determinare il mancato conseguimento di utilità, ma non un danno propriamente

detto.

Sotto questo pro lo le contravvenzioni disciplinate dal Titolo II si differenziano dal-

le contravvenzioni di polizia di cui al precedente Titolo I.

L’attività sociale della Pubblica Amministrazione è molto varia e, peraltro, in conti-

nua evoluzione, per cui anche le contravvenzioni che ad essa si correlano sono in-

numerevoli e sempre più in crescita. Il codice penale, tuttavia, ne contempla solo

quattro, lasciandone numerose alla legislazione speciale.

4.3.2

Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

(art. 731 c.p.)

La norma contravvenzionale di cui all’art. 731 c.p. ha carattere meramente sanziona-

torio ed è compresa tra le cosiddette

norme penali in bianco

, ovvero quelle norme

il cui precetto è integrato da ulteriori fonti normative. Essa, infatti, presuppone che

altre leggi stabiliscano l’obbligo dell’istruzione scolastica, limitandosi a fornire la

sanzione penale per l’inosservanza di tale obbligo.

L’interesse tutelato dalla norma è connesso all’attività sociale della Pubblica Am-

ministrazione, diretta a garantire l’istruzione scolastica e la formazione culturale e

morale dei minori.

Soggetto attivo

del reato previsto dall’art. 731 c.p. può essere solo chi è

rivestito di

autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore

, quindi i genitori esercenti la respon-

sabilità genitoriale o, in mancanza, il tutore o coloro ai quali il minore è af dato per

ragioni di educazione, di cura, per l’esercizio di una professione o di un’arte ecc.

La

condotta

incriminata

è costituita dall’inosservanza dello speci co obbligo sco-

lastico dell’istruzione elementare ed è sanzionata con l’ammenda no a 30 euro.