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Capitolo 4

Le contravvenzioni concernenti l’attività so-

ciale della P.A.

4.1

Considerazioni introduttive

Le contravvenzioni sono gure di reato minori e, come per i delitti, alcune di esse

sono contenute anche in leggi di settore. Nel codice penale sono riportate nel libro

III che si suddivide in tre Titoli:

>

Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia

;

>

Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.

;

>

Titolo II-

bis

– Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

.

Il criterio

generale seguito dal legislatore per classi care le contravvenzioni previste

nel codice penale è stato quello dell’oggettività giuridica del reato, analogamente al

criterio adottato per la classi cazione dei delitti. Posto, infatti, il principio in base al

quale le contravvenzioni si concretano in fatti “contrari all’Amministrazione dello

Stato”, si è distinto tra un’

attività amministrativa

cosiddetta

giuridica

ed un’

attività

amministrativa

cosiddetta

sociale

. Benché entrambe tali attività siano regolate dal

diritto, e quindi si con gurino come giuridiche, tuttavia la prima appare più stret-

tamente giuridica in quanto concernente la

protezione preventiva di beni individuali e

collettivi già esistenti

, provvedendo all’osservanza delle norme di legge che tutelano

questi beni, mentre la seconda mira alla

tutela di condizioni accessorie o formali al benes-

sere collettivo

, concorrendo a rimuovere le cause criminogene di natura ambientale.

Il legislatore del 1930, pertanto, ha fatto corrispondere all’

attività giuridica

le contrav-

venzioni di polizia di cui al Titolo I del Libro III, e all’

attività sociale

le contravvenzioni

concernenti l’attività sociale della Pubblica Amministrazione di cui al successivo Ti-

tolo II. Il Titolo II-

bis

, relativo alle contravvenzioni concernenti la tutela della riserva-

tezza. è stato aggiunto dall’art. 12 L. 66/1996 e contempla unicamente la fattispecie

della “

Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di vio-

lenza sessuale” (art. 734-

bis

c.p.).

4.2

Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)

Tra le contravvenzioni di polizia, un riferimento particolare merita l’art. 650 c.p.,

il quale punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto no a 3

mesi o con l’ammenda no a 206 euro

chiunque non osserva un provvedimento legalmente

dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene

.

La norma, che rientra tra le contravvenzioni di polizia e più precisamente tra quelle

concernenti la polizia di sicurezza (Capo I), tutela l’

ordine pubblico generale

, che si

vuole proteggere contro l’inosservanza individuale di provvedimenti della pubblica

Autorità, dati per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico (in