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Capitolo 4
Le contravvenzioni concernenti l’attività so-
ciale della P.A.
4.1
Considerazioni introduttive
Le contravvenzioni sono gure di reato minori e, come per i delitti, alcune di esse
sono contenute anche in leggi di settore. Nel codice penale sono riportate nel libro
III che si suddivide in tre Titoli:
>
Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia
;
>
Titolo II – Delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della P.A.
;
>
Titolo II-
bis
– Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
.
Il criterio
generale seguito dal legislatore per classi care le contravvenzioni previste
nel codice penale è stato quello dell’oggettività giuridica del reato, analogamente al
criterio adottato per la classi cazione dei delitti. Posto, infatti, il principio in base al
quale le contravvenzioni si concretano in fatti “contrari all’Amministrazione dello
Stato”, si è distinto tra un’
attività amministrativa
cosiddetta
giuridica
ed un’
attività
amministrativa
cosiddetta
sociale
. Benché entrambe tali attività siano regolate dal
diritto, e quindi si con gurino come giuridiche, tuttavia la prima appare più stret-
tamente giuridica in quanto concernente la
protezione preventiva di beni individuali e
collettivi già esistenti
, provvedendo all’osservanza delle norme di legge che tutelano
questi beni, mentre la seconda mira alla
tutela di condizioni accessorie o formali al benes-
sere collettivo
, concorrendo a rimuovere le cause criminogene di natura ambientale.
Il legislatore del 1930, pertanto, ha fatto corrispondere all’
attività giuridica
le contrav-
venzioni di polizia di cui al Titolo I del Libro III, e all’
attività sociale
le contravvenzioni
concernenti l’attività sociale della Pubblica Amministrazione di cui al successivo Ti-
tolo II. Il Titolo II-
bis
, relativo alle contravvenzioni concernenti la tutela della riserva-
tezza. è stato aggiunto dall’art. 12 L. 66/1996 e contempla unicamente la fattispecie
della “
Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di vio-
lenza sessuale” (art. 734-
bis
c.p.).
4.2
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)
Tra le contravvenzioni di polizia, un riferimento particolare merita l’art. 650 c.p.,
il quale punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto no a 3
mesi o con l’ammenda no a 206 euro
chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene
.
La norma, che rientra tra le contravvenzioni di polizia e più precisamente tra quelle
concernenti la polizia di sicurezza (Capo I), tutela l’
ordine pubblico generale
, che si
vuole proteggere contro l’inosservanza individuale di provvedimenti della pubblica
Autorità, dati per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico (in