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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazionee il diritto amministrativo

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www.

edises

.it

1.2.2

Gli atti amministrativi generali

Come titolare di due poteri distinti (normativo e amministrativo), la Pubblica Am-

ministrazione può porre in essere tanto atti normativi quanto atti amministrativi.

Tuttavia, non bisogna confondere i regolamenti con gli atti amministrativi generali.

Si dice generalmente che gli

atti amministrativi

hanno

contenuto puntuale e concreto

in contrapposizione al

contenuto generale e astratto

degli

atti normativi

. Tuttavia, in

alcuni casi, gli atti amministrativi hanno contenuto generale, in quanto hanno per de-

stinatari non soggetti singoli, ma categorie di soggetti indeterminati e indeterminabili;

è proprio questo il caso degli atti amministrativi generali che hanno in comune con

quelli normativi il carattere della

generalità

ma non condividono quello dell’

astrattezza

.

Un esempio di atto amministrativo generale è il

bando di gara o di concorso

: esso si ri-

ferisce ad una pluralità di destinatari non determinati e non determinabili, ma non

per questo

astratti

, dal momento che si rivolge

solo

ai soggetti in possesso dei requisiti

per partecipare alla procedura di gara o di concorso. L’atto amministrativo generale

ha destinatari indeterminabili

a priori

, ma certamente determinabili

a posteriori

in

quanto è volto a regolare non una serie indeterminati di casi ma, conformemente

alla sua natura amministrativa, un caso particolare e/o una vicenda determinata (la

gara, il concorso), esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti.

La distinzione è importante dal momento che il regime giuridico è diverso; ad esem-

pio, per gli atti amministrativi l’art. 3 L. 241/1990 impone l’obbligo della motivazio-

ne, requisito non richiesto per quelli normativi.

Gli atti amministrativi generali vanno anche distinti dagli

atti plurimi

; questi ultimi

sono atti suddivisibili in singoli provvedimenti, anche se da un punto di vista formale

sono unici; hanno anch’essi una pluralità di destinatari ma tutti speci camente indi-

viduabili

a priori

(è il caso, ad esempio, del provvedimento con cui si promuovono più

dipendenti di un’Amministrazione Pubblica).

1.2.3

Le ordinanze di necessità e urgenza

Le ordinanze costituiscono una particolare categoria di

ordini

, vale a dire atti con

cui si creano obblighi o divieti.

Non promanano dalla sola autorità amministrativa, in quanto il potere di ordinanza

deriva dalla legge, e sono nalizzate a

fronteggiare situazioni di

necessità e

urgenza

pur senza una

preventiva determinazione del contenuto

in cui il potere potrà concretizzarsi.

Sulla materia si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 8/1956;

n. 26/1961; n. 4/1977), chiarendo che:

>

sono

atti formalmente e sostanzialmente amministrativi

;

>

sono

atipiche

, essendo legislativamente predeterminata solo l’autorità tenuta alla

relativa adozione e non i casi in cui il potere va esercitato né il contenuto dell’atto;

>

sono

straordinarie

, vale a dire che il ricorso ad esse è consentito in via residuale,

quando non vi siano altri atti tipici cui si possa ricorrere in alternativa;

>

l’ef cacia deve esserne necessariamente circoscritta;

>

solo la legge può attribuire un simile potere;

>

sono soggette a obbligo di motivazione e pubblicazione;

>

non possono contrastare norme costituzionali né principi generali dell’ordinamen-

to giuridico, né intervenire in materie coperte da riserva assoluta di legge.