

Capitolo 1
La Pubblica Amministrazionee il diritto amministrativo
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1.2.2
Gli atti amministrativi generali
Come titolare di due poteri distinti (normativo e amministrativo), la Pubblica Am-
ministrazione può porre in essere tanto atti normativi quanto atti amministrativi.
Tuttavia, non bisogna confondere i regolamenti con gli atti amministrativi generali.
Si dice generalmente che gli
atti amministrativi
hanno
contenuto puntuale e concreto
in contrapposizione al
contenuto generale e astratto
degli
atti normativi
. Tuttavia, in
alcuni casi, gli atti amministrativi hanno contenuto generale, in quanto hanno per de-
stinatari non soggetti singoli, ma categorie di soggetti indeterminati e indeterminabili;
è proprio questo il caso degli atti amministrativi generali che hanno in comune con
quelli normativi il carattere della
generalità
ma non condividono quello dell’
astrattezza
.
Un esempio di atto amministrativo generale è il
bando di gara o di concorso
: esso si ri-
ferisce ad una pluralità di destinatari non determinati e non determinabili, ma non
per questo
astratti
, dal momento che si rivolge
solo
ai soggetti in possesso dei requisiti
per partecipare alla procedura di gara o di concorso. L’atto amministrativo generale
ha destinatari indeterminabili
a priori
, ma certamente determinabili
a posteriori
in
quanto è volto a regolare non una serie indeterminati di casi ma, conformemente
alla sua natura amministrativa, un caso particolare e/o una vicenda determinata (la
gara, il concorso), esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti.
La distinzione è importante dal momento che il regime giuridico è diverso; ad esem-
pio, per gli atti amministrativi l’art. 3 L. 241/1990 impone l’obbligo della motivazio-
ne, requisito non richiesto per quelli normativi.
Gli atti amministrativi generali vanno anche distinti dagli
atti plurimi
; questi ultimi
sono atti suddivisibili in singoli provvedimenti, anche se da un punto di vista formale
sono unici; hanno anch’essi una pluralità di destinatari ma tutti speci camente indi-
viduabili
a priori
(è il caso, ad esempio, del provvedimento con cui si promuovono più
dipendenti di un’Amministrazione Pubblica).
1.2.3
Le ordinanze di necessità e urgenza
Le ordinanze costituiscono una particolare categoria di
ordini
, vale a dire atti con
cui si creano obblighi o divieti.
Non promanano dalla sola autorità amministrativa, in quanto il potere di ordinanza
deriva dalla legge, e sono nalizzate a
fronteggiare situazioni di
necessità e
urgenza
pur senza una
preventiva determinazione del contenuto
in cui il potere potrà concretizzarsi.
Sulla materia si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 8/1956;
n. 26/1961; n. 4/1977), chiarendo che:
>
sono
atti formalmente e sostanzialmente amministrativi
;
>
sono
atipiche
, essendo legislativamente predeterminata solo l’autorità tenuta alla
relativa adozione e non i casi in cui il potere va esercitato né il contenuto dell’atto;
>
sono
straordinarie
, vale a dire che il ricorso ad esse è consentito in via residuale,
quando non vi siano altri atti tipici cui si possa ricorrere in alternativa;
>
l’ef cacia deve esserne necessariamente circoscritta;
>
solo la legge può attribuire un simile potere;
>
sono soggette a obbligo di motivazione e pubblicazione;
>
non possono contrastare norme costituzionali né principi generali dell’ordinamen-
to giuridico, né intervenire in materie coperte da riserva assoluta di legge.