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12

Libro I

Diritto amministrativo

www.

edises

.it

Nondimeno il fatto che gli atti politici siano sottratti al controllo giurisdizionale non

ne esclude l’assoggettamento al

controllo politico

del corpo elettorale, del Parlamen-

to (ove essi siano stati emanati dall’esecutivo) o della Corte costituzionale ove si tratti

di atti legislativi.

Inoltre, se nell’emanazione di un atto un potere dello Stato invade la sfera di un altro

potere dello Stato, è percorribile la strada del

con itto di attribuzioni

dinanzi alla

Corte costituzionale.

1.3.4

Gli atti di alta amministrazione

Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione, a livello ammi-

nistrativo, degli obiettivi ssati dal Governo e dal Parlamento. Come tali, essi sono

espressione della più

ampia discrezionalità

dell’Amministrazione, che il giudice am-

ministrativo può censurare solo là dove risultino essere state assunte decisioni palese-

mente

illogiche

o

arbitrarie

, atteso altrimenti il rischio di scon nare in quelle che sono

le scelte di merito riservate alla Pubblica Amministrazione.

Si tratta di atti connotati da una certa discrezionalità ma

non liberi nei ni,

in quanto

vincolati alle prescrizioni stabilite dalla norma che ne costituisce il presupposto: per-

tanto essi sono soggetti al sindacato del

giudice amministrativo

.

La differenza tra gli atti di alta amministrazione e gli atti politici può essere schema-

tizzata nel modo che segue:

>

gli atti politici sono liberi nel ne, mentre gli atti di alta amministrazione sono stret-

tamente vincolati al perseguimento delle nalità pubbliche;

>

gli atti politici, a differenza di quelli amministrativi, sono emanati da autorità di

governo e costituiscono concreta realizzazione del potere politico (Virga);

>

gli atti politici esternano, in sintesi, gli interessi della collettività, mentre gli atti di

alta amministrazione prendono in considerazione interessi settoriali;

>

gli atti politici non possono essere soggetti ad alcun sindacato; gli atti di alta am-

ministrazione, invece, sono pienamente assoggettabili alle forme di tutela previste

dall’ordinamento giuridico per gli atti amministrativi.