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Libro I
Diritto amministrativo
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Nondimeno il fatto che gli atti politici siano sottratti al controllo giurisdizionale non
ne esclude l’assoggettamento al
controllo politico
del corpo elettorale, del Parlamen-
to (ove essi siano stati emanati dall’esecutivo) o della Corte costituzionale ove si tratti
di atti legislativi.
Inoltre, se nell’emanazione di un atto un potere dello Stato invade la sfera di un altro
potere dello Stato, è percorribile la strada del
con itto di attribuzioni
dinanzi alla
Corte costituzionale.
1.3.4
Gli atti di alta amministrazione
Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione, a livello ammi-
nistrativo, degli obiettivi ssati dal Governo e dal Parlamento. Come tali, essi sono
espressione della più
ampia discrezionalità
dell’Amministrazione, che il giudice am-
ministrativo può censurare solo là dove risultino essere state assunte decisioni palese-
mente
illogiche
o
arbitrarie
, atteso altrimenti il rischio di scon nare in quelle che sono
le scelte di merito riservate alla Pubblica Amministrazione.
Si tratta di atti connotati da una certa discrezionalità ma
non liberi nei ni,
in quanto
vincolati alle prescrizioni stabilite dalla norma che ne costituisce il presupposto: per-
tanto essi sono soggetti al sindacato del
giudice amministrativo
.
La differenza tra gli atti di alta amministrazione e gli atti politici può essere schema-
tizzata nel modo che segue:
>
gli atti politici sono liberi nel ne, mentre gli atti di alta amministrazione sono stret-
tamente vincolati al perseguimento delle nalità pubbliche;
>
gli atti politici, a differenza di quelli amministrativi, sono emanati da autorità di
governo e costituiscono concreta realizzazione del potere politico (Virga);
>
gli atti politici esternano, in sintesi, gli interessi della collettività, mentre gli atti di
alta amministrazione prendono in considerazione interessi settoriali;
>
gli atti politici non possono essere soggetti ad alcun sindacato; gli atti di alta am-
ministrazione, invece, sono pienamente assoggettabili alle forme di tutela previste
dall’ordinamento giuridico per gli atti amministrativi.