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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazionee il diritto amministrativo

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www.

edises

.it

Si aggiunga a ciò che l’art. 28 della stessa Carta costituzionale afferma il

principio

generale della responsabilità della Pubblica Amministrazione

, sia a livello indivi-

duale che a livello istituzionale, in forza del principio di immedesimazione organica

del dipendente con l’ente di appartenenza.

A garanzia dei diritti del cittadino si afferma che i funzionari e i dipendenti dello

Stato e degli enti pubblici «

sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si

estende allo Stato e agli enti pubblici

».

Lo Stato o l’ente pubblico di appartenenza intervengono a risarcire le conseguenze

civili del comportamento illecito del funzionario o dell’impiegato e ciò per offrire

una maggiore garanzia al danneggiato e migliore soddisfazione delle sue pretese.

La disposizione si riferisce soltanto ai

diritti soggettivi

ma la Corte di Cassazione,

con sentenza n. 500/1999, ha riconosciuto anche la risarcibilità degli

interessi le-

gittimi

.

1.2

Le fonti del diritto amministrativo

1.2.1

I regolamenti

I regolamenti sono atti

formalmente amministrativi

, perché provenienti da organi

dell’apparato amministrativo dello Stato, e

sostanzialmente normativi

, in quanto

idonei, nei limiti stabiliti dalle fonti di rango primario, a immettere nuove norme

nell’ordinamento giuridico; ne consegue che si tratta di

fonti del diritto di rango

secondario subordinate alla legge

.

Il procedimento di adozione dei regolamenti è disciplinato dall’art. 17, co. 4, L.

400/1988 e prevede i seguenti passaggi:

>

deliberazione del Consiglio dei ministri;

>

assunzione del parere del Consiglio di Stato (da rendersi entro 90 giorni dalla ri-

chiesta);

>

emanazione da parte del Capo dello Stato (assumono la denominazione di decreti

del Presidente della Repubblica);

>

visto e registrazione della Corte dei conti e successiva pubblicazione in Gazzetta

Uf ciale.

I regolamenti, in quanto atti formalmente amministrativi (anche se sostanzialmen-

te normativi), sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo quando ledo-

no interessi legittimi. Normalmente, peraltro, gli atti normativi non sono idonei

ad incidere direttamente sulla sfera giuridica soggettiva dei potenziali destinatari

(essendo, per de nizione, atti diretti

erga omnes

– verso tutti) e, dunque, la lesione

dell’interesse del singolo deriva dal provvedimento assunto in forza del regolamen-

to: in tal caso, l’interessato dovrà impugnare sia il regolamento sia il provvedimento

applicativo.

La potestà regolamentare è attribuita allo

Stato

, alle

Regioni

e agli

enti locali

(Pro-

vince, Città metropolitane e Comuni). Sia pure in maniera limitata, essa compete an-

che ad altri enti quali ordini e collegi professionali, Camere di commercio, aziende

speciali del Comune.