

Capitolo 1
La Pubblica Amministrazionee il diritto amministrativo
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Si aggiunga a ciò che l’art. 28 della stessa Carta costituzionale afferma il
principio
generale della responsabilità della Pubblica Amministrazione
, sia a livello indivi-
duale che a livello istituzionale, in forza del principio di immedesimazione organica
del dipendente con l’ente di appartenenza.
A garanzia dei diritti del cittadino si afferma che i funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici «
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici
».
Lo Stato o l’ente pubblico di appartenenza intervengono a risarcire le conseguenze
civili del comportamento illecito del funzionario o dell’impiegato e ciò per offrire
una maggiore garanzia al danneggiato e migliore soddisfazione delle sue pretese.
La disposizione si riferisce soltanto ai
diritti soggettivi
ma la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 500/1999, ha riconosciuto anche la risarcibilità degli
interessi le-
gittimi
.
1.2
Le fonti del diritto amministrativo
1.2.1
I regolamenti
I regolamenti sono atti
formalmente amministrativi
, perché provenienti da organi
dell’apparato amministrativo dello Stato, e
sostanzialmente normativi
, in quanto
idonei, nei limiti stabiliti dalle fonti di rango primario, a immettere nuove norme
nell’ordinamento giuridico; ne consegue che si tratta di
fonti del diritto di rango
secondario subordinate alla legge
.
Il procedimento di adozione dei regolamenti è disciplinato dall’art. 17, co. 4, L.
400/1988 e prevede i seguenti passaggi:
>
deliberazione del Consiglio dei ministri;
>
assunzione del parere del Consiglio di Stato (da rendersi entro 90 giorni dalla ri-
chiesta);
>
emanazione da parte del Capo dello Stato (assumono la denominazione di decreti
del Presidente della Repubblica);
>
visto e registrazione della Corte dei conti e successiva pubblicazione in Gazzetta
Uf ciale.
I regolamenti, in quanto atti formalmente amministrativi (anche se sostanzialmen-
te normativi), sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo quando ledo-
no interessi legittimi. Normalmente, peraltro, gli atti normativi non sono idonei
ad incidere direttamente sulla sfera giuridica soggettiva dei potenziali destinatari
(essendo, per de nizione, atti diretti
erga omnes
– verso tutti) e, dunque, la lesione
dell’interesse del singolo deriva dal provvedimento assunto in forza del regolamen-
to: in tal caso, l’interessato dovrà impugnare sia il regolamento sia il provvedimento
applicativo.
La potestà regolamentare è attribuita allo
Stato
, alle
Regioni
e agli
enti locali
(Pro-
vince, Città metropolitane e Comuni). Sia pure in maniera limitata, essa compete an-
che ad altri enti quali ordini e collegi professionali, Camere di commercio, aziende
speciali del Comune.