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Libro I

Diritto amministrativo

www.

edises

.it

Le fonti del diritto amministrativo sono quelle tipiche dell’ordinamento costituzio-

nale dello Stato. Peraltro, potendo operare pure con gli strumenti del diritto comu-

ne, la Pubblica Amministrazione è soggetta altresì al rispetto dei contratti e delle

convenzioni stipulate tra soggetti pubblici e con i soggetti privati, che «

hanno forza di

legge tra le parti

»

; ne consegue che, in queste ipotesi, anche le disposizioni del codice

civile sono applicabili alle Amministrazioni Pubbliche.

In questa sede si esamineranno più nel dettaglio i

regolamenti

(atti formalmente am-

ministrativi), gli

atti amministrativi generali

, le

ordinanze di necessità e di urgenza

e i cd.

atti interni

.

1.1.2

La Pubblica Amministrazione nella Costituzione

Nella Costituzione la disciplina della Pubblica Amministrazione è collocata all’inter-

no del

Titolo Terzo

della

Parte Seconda

, dedicata al Governo.

La

Sezione Prima

di questo Titolo riguarda il Consiglio dei Ministri, mentre sono

fondamentali i due articoli della

Sezione Seconda

, che individuano i principi che reg-

gono l’attività della Pubblica Amministrazione e dei pubblici impiegati: l’art. 97 e

l’art. 98.

L’art. 97 Cost. codi ca le seguenti regole:

>

le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-

pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;

>

i pubblici uf ci sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano

assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;

>

nell’ordinamento degli uf ci sono determinate le sfere di competenza, le attribu-

zioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

>

agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo

i casi stabiliti dalla legge.

L’art. 98, dal canto suo, afferma che: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo

della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni

se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi

ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari

ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Ne risulta che:

>

la titolarità del potere esecutivo è attribuita al Governo, che la esercita attraverso la

Pubblica Amministrazione;

>

quest’ultima è l’organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di

raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico de niti dall’ordinamento.

L’organizzazione dei pubblici uf ci è materia coperta da riserva di legge (relativa) e

quindi di competenza del Parlamento (art. 97, co. 2; art. 98, co. 3).

Pertanto, la Pubblica Amministrazione, pur caratterizzandosi come apparato serven-

te del potere esecutivo, è soggetta alle leggi (

principio di legalità

) e deve operare nel

rispetto del

principio di imparzialità

.