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Libro I
Diritto amministrativo
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Le fonti del diritto amministrativo sono quelle tipiche dell’ordinamento costituzio-
nale dello Stato. Peraltro, potendo operare pure con gli strumenti del diritto comu-
ne, la Pubblica Amministrazione è soggetta altresì al rispetto dei contratti e delle
convenzioni stipulate tra soggetti pubblici e con i soggetti privati, che «
hanno forza di
legge tra le parti
»
; ne consegue che, in queste ipotesi, anche le disposizioni del codice
civile sono applicabili alle Amministrazioni Pubbliche.
In questa sede si esamineranno più nel dettaglio i
regolamenti
(atti formalmente am-
ministrativi), gli
atti amministrativi generali
, le
ordinanze di necessità e di urgenza
e i cd.
atti interni
.
1.1.2
La Pubblica Amministrazione nella Costituzione
Nella Costituzione la disciplina della Pubblica Amministrazione è collocata all’inter-
no del
Titolo Terzo
della
Parte Seconda
, dedicata al Governo.
La
Sezione Prima
di questo Titolo riguarda il Consiglio dei Ministri, mentre sono
fondamentali i due articoli della
Sezione Seconda
, che individuano i principi che reg-
gono l’attività della Pubblica Amministrazione e dei pubblici impiegati: l’art. 97 e
l’art. 98.
L’art. 97 Cost. codi ca le seguenti regole:
>
le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;
>
i pubblici uf ci sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;
>
nell’ordinamento degli uf ci sono determinate le sfere di competenza, le attribu-
zioni e le responsabilità proprie dei funzionari;
>
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
L’art. 98, dal canto suo, afferma che: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Ne risulta che:
>
la titolarità del potere esecutivo è attribuita al Governo, che la esercita attraverso la
Pubblica Amministrazione;
>
quest’ultima è l’organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di
raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico de niti dall’ordinamento.
L’organizzazione dei pubblici uf ci è materia coperta da riserva di legge (relativa) e
quindi di competenza del Parlamento (art. 97, co. 2; art. 98, co. 3).
Pertanto, la Pubblica Amministrazione, pur caratterizzandosi come apparato serven-
te del potere esecutivo, è soggetta alle leggi (
principio di legalità
) e deve operare nel
rispetto del
principio di imparzialità
.