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10

Libro I

Diritto amministrativo

www.

edises

.it

strumenti propri del diritto privato

. Laddove, infatti, vi sia il ricorso agli strumenti

pubblicistici, la Pubblica Amministrazione si trova in condizione di

supremazia

rispet-

to ai cittadini, che sono assoggettati al potere pubblico. Se sono utilizzati strumenti

privatistici, viceversa, essa si trova a operare in posizione paritetica rispetto al privato

cittadino, nei cui confronti non riveste alcuna posizione di preminenza né esercita

alcuna potestà, operando al contrario secondo le regole di diritto comune.

Contrariamente alla tradizionale opinione, secondo cui gli strumenti privatistici

sono intrinsecamente inidonei al conseguimento di nalità pubblicistiche, la dottri-

na più moderna distingue, nell’ambito dell’attività di diritto privato della Pubblica

Amministrazione:

>

l’

attività strumentale

, nalizzata al reperimento delle risorse necessarie allo svolgi-

mento dell’attività;

>

l’

attività amministrativa di diritto privato istituzionale

, espletata da quelle Ammini-

strazioni che operano esclusivamente a livello privatistico e per le quali il regime

pubblicistico investe solo gli organi di vertice;

>

l’

attività amministrativa di diritto privato equivalente

, espletata in alternativa all’at-

tività amministrativa pubblica.

Il riconoscimento generale dell’autonomia negoziale della Pubblica Amministrazio-

ne trova oggi il proprio fondamento normativo nell’art. 1, co. 1-

bis

della L. 241/1990,

ai sensi del quale «

la Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non auto-

ritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

».

Il

limite principale

che incontra la capacità di diritto privato della Pubblica Ammini-

strazione è di

carattere funzionale

: è preclusa la conclusione di negozi incompatibili

con lo scopo pubblico speci co perseguito dalla Pubblica Amministrazione stipulan-

te, che è tenuta a indirizzare e conformare la sua attività al perseguimento dell’inte-

resse pubblico af dato alle sue cure.

1.3.2

Atti e provvedimenti amministrativi

Gli atti che la Pubblica Amministrazione emana nell’espletamento dei suoi compi-

ti istituzionali, e precisamente nell’esercizio di una funzione amministrativa, sono

chiamati

atti amministrativi

.

Allorquando l’atto amministrativo è espressione dell’autoritatività dell’Amministra-

zione ed è idoneo a incidere, modi candola (con effetti favorevoli o sfavorevoli), sulla

situazione giuridica di soggetti estranei all’apparato della Pubblica Amministrazio-

ne, è de nito

provvedimento amministrativo

. Sua caratteristica essenziale è quella

di essere un

atto unilaterale

, vale a dire posto in essere dalla Pubblica Amministra-

zione in virtù dei suoi poteri autoritativi, senza che occorra il consenso dei soggetti

cui è indirizzato (anzi è talvolta emanato contro la volontà di questi soggetti): ciò

signi ca che l’Amministrazione, quando pone in essere un atto o più speci camente

un provvedimento amministrativo, agisce sempre come autorità, in modo che il prov-

vedimento, qualunque sia il suo contenuto, costituisce in ogni caso un atto d’espleta-

mento della potestà amministrativa e non un atto d’autonomia privata.

Il provvedimento amministrativo, perciò, è quell’atto a rilevanza esterna, produttivo

di

effetti giuridici

, con il quale si conclude il

procedimento amministrativo

. Esso si