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Libro I

Diritto amministrativo

www.

edises

.it

Sono fonti di produzione del diritto soltanto i

regolamenti esterni

, quelli cioè che si

rivolgono a soggetti estranei all’ordinamento dell’ente od organo che li emana. Per

altro verso, non possono considerarsi fonti del diritto i

regolamenti interni

, che discipli-

nano, invece, l’organizzazione interna di un organo o di un ente e perciò si rivolgono

soltanto ai soggetti che di tale organizzazione fanno parte.

Nell’ambito dei

regolamenti statali

bisogna distinguere tra:

>

regolamenti governativi o presidenziali

, emanati con decreto del Presidente della Re-

pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Con-

siglio di Stato;

>

regolamenti ministeriali

, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri o dai singoli Ministri nelle materie di loro competenza, quando la legge ordina-

ria espressamente conferisca loro tale potere.

Classi cazione dei regolamenti

Regolamenti

esecutivi

Pongono in genere norme di dettaglio rispetto alle norme di legge o fonte

equiparata per la loro corretta esecuzione

Regolamenti

di attuazione o

integrazione

Sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa e

nel caso in cui una legge de nisca soltanto norme di principio; tale tipo di

regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmando

eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta)

Regolamenti

indipendenti

Regolano materie in cui non esiste una disciplina dettata dalla legge e nché

questa non intervenga. La materia non deve, però, essere coperta da riserva

assoluta o relativa di legge

Regolamenti di

organizzazione

Disciplinanol’organizzazioneeilfunzionamentodellePubblicheAmministrazioni

secondo disposizioni di legge

Regolamenti di

delegi cazione

Sono delegati dalla legge a dettare una nuova disciplina della materia,

eventualmente anche in contrasto con una previgente di fonte primaria. La

legge abroga le disposizioni legislative incompatibili con effetto dall’entrata

in vigore del regolamento. Anche se l’effetto abrogativo è disposto dalla

legge, si collega comunque al contenuto del regolamento ed è in ogni caso

necessario che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge. Per

effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 69/2009, detti regolamenti sono

emanati altresì, e in aggiunta al normale procedimento di approvazione dei

regolamenti governativi, «previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»

Regolamenti

ministeriali e

interministeriali

(di gruppi di

Ministri)

È necessario che: trovino il proprio fondamento in una legge con cui si

conferisce il relativo potere; siano attinenti a materie di competenza del/dei

Ministro/i; non contrastino con regolamenti governativi; siano previamente

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri (perché ne veri chi la

corrispondenza all’indirizzo generale del Governo); il Consiglio di Stato

esprima il proprio parere; siano vistati dalla Corte dei conti e pubblicati in

Gazzetta Uf ciale

Regolamenti di

riordino

Provvedono al riordino delle disposizioni regolamentari, nonché alla

ricognizione di quelle oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione

di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto

normativo od obsolete