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Libro I
Diritto amministrativo
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Sono fonti di produzione del diritto soltanto i
regolamenti esterni
, quelli cioè che si
rivolgono a soggetti estranei all’ordinamento dell’ente od organo che li emana. Per
altro verso, non possono considerarsi fonti del diritto i
regolamenti interni
, che discipli-
nano, invece, l’organizzazione interna di un organo o di un ente e perciò si rivolgono
soltanto ai soggetti che di tale organizzazione fanno parte.
Nell’ambito dei
regolamenti statali
bisogna distinguere tra:
>
regolamenti governativi o presidenziali
, emanati con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Con-
siglio di Stato;
>
regolamenti ministeriali
, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri o dai singoli Ministri nelle materie di loro competenza, quando la legge ordina-
ria espressamente conferisca loro tale potere.
Classi cazione dei regolamenti
Regolamenti
esecutivi
Pongono in genere norme di dettaglio rispetto alle norme di legge o fonte
equiparata per la loro corretta esecuzione
Regolamenti
di attuazione o
integrazione
Sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa e
nel caso in cui una legge de nisca soltanto norme di principio; tale tipo di
regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmando
eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta)
Regolamenti
indipendenti
Regolano materie in cui non esiste una disciplina dettata dalla legge e nché
questa non intervenga. La materia non deve, però, essere coperta da riserva
assoluta o relativa di legge
Regolamenti di
organizzazione
Disciplinanol’organizzazioneeilfunzionamentodellePubblicheAmministrazioni
secondo disposizioni di legge
Regolamenti di
delegi cazione
Sono delegati dalla legge a dettare una nuova disciplina della materia,
eventualmente anche in contrasto con una previgente di fonte primaria. La
legge abroga le disposizioni legislative incompatibili con effetto dall’entrata
in vigore del regolamento. Anche se l’effetto abrogativo è disposto dalla
legge, si collega comunque al contenuto del regolamento ed è in ogni caso
necessario che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge. Per
effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 69/2009, detti regolamenti sono
emanati altresì, e in aggiunta al normale procedimento di approvazione dei
regolamenti governativi, «previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»
Regolamenti
ministeriali e
interministeriali
(di gruppi di
Ministri)
È necessario che: trovino il proprio fondamento in una legge con cui si
conferisce il relativo potere; siano attinenti a materie di competenza del/dei
Ministro/i; non contrastino con regolamenti governativi; siano previamente
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri (perché ne veri chi la
corrispondenza all’indirizzo generale del Governo); il Consiglio di Stato
esprima il proprio parere; siano vistati dalla Corte dei conti e pubblicati in
Gazzetta Uf ciale
Regolamenti di
riordino
Provvedono al riordino delle disposizioni regolamentari, nonché alla
ricognizione di quelle oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione
di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto
normativo od obsolete