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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione

e il diritto amministrativo

1.1

L’amministrazione pubblica

1.1.1

La nozione di Pubblica amministrazione e di diritto amministrativo

Per il perseguimento dei propri ni lo Stato si avvale di apparati che nel loro comples-

so formano la

Pubblica Amministrazione

, la quale agisce attraverso persone siche

preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della cui organiz-

zazione fanno parte. L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 precisa che per Amministrazioni

Pubbliche s’intendono tutte le

Amministrazioni dello Stato

, ivi compresi gli istituti e le

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e Amministrazioni

dello Stato ad ordinamento autonomo, le

Regioni

, le

Province

, i

Comuni

, le

Comunità

montane

, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti Auto-

nomi Case Popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

e loro associazioni, tutti gli

enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le

Amministrazioni, le aziende e gli enti del

Servizio sanitario

nazionale (SSN), l’Agenzia

per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre

Agenzie

pubbliche.

La L. 15/2005, modi cando l’art. 22 L. 241/1990, de nisce la Pubblica Amministra-

zione, ai ni della disciplina dell’accesso agli atti, come «tutti i

soggetti di diritto

pubblico

e

i

soggetti di diritto privato

limitatamente alla loro attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo».

Quindi, ove la legge lo preveda, anche dei

soggetti privati

possono essere preposti all’e-

sercizio di attività amministrative, purché sia sempre assicurato il rispetto dei criteri e dei

principi dettati dalle norme; si pensi ai

concessionari di pubblici servizi

o all’

esternaliz-

zazione

di funzioni amministrative.

I primi svolgono un’attività loro assegnata da un Pubblica Amministrazione (es. traspor-

to urbano) che non comporta, in genere, lo svolgimento di attività di carattere autoritati-

vo. Si è in presenza, invece, di un’

esternalizzazione di una pubblica funzione

allorquan-

do l’organo amministrativo delega a soggetti privati poteri amministrativi, normalmente

di accertamento, certi cazione o veri ca; si pensi alle of cine private che provvedono

alla revisione periodica degli autoveicoli e che svolgono una funzione di competenza

dello Stato.

Si de nisce

diritto amministrativo

, invece, l’insieme delle norme che disciplinano

l’organizzazione e il funzionamento di quest’insieme di apparati, sia nei beni e nelle

attività riferiti alla Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti che la stessa instaura

con altri soggetti.