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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione
e il diritto amministrativo
1.1
L’amministrazione pubblica
1.1.1
La nozione di Pubblica amministrazione e di diritto amministrativo
Per il perseguimento dei propri ni lo Stato si avvale di apparati che nel loro comples-
so formano la
Pubblica Amministrazione
, la quale agisce attraverso persone siche
preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della cui organiz-
zazione fanno parte. L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 precisa che per Amministrazioni
Pubbliche s’intendono tutte le
Amministrazioni dello Stato
, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni
, le
Province
, i
Comuni
, le
Comunità
montane
, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti Auto-
nomi Case Popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le
Amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario
nazionale (SSN), l’Agenzia
per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre
Agenzie
pubbliche.
La L. 15/2005, modi cando l’art. 22 L. 241/1990, de nisce la Pubblica Amministra-
zione, ai ni della disciplina dell’accesso agli atti, come «tutti i
soggetti di diritto
pubblico
e
i
soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo».
Quindi, ove la legge lo preveda, anche dei
soggetti privati
possono essere preposti all’e-
sercizio di attività amministrative, purché sia sempre assicurato il rispetto dei criteri e dei
principi dettati dalle norme; si pensi ai
concessionari di pubblici servizi
o all’
esternaliz-
zazione
di funzioni amministrative.
I primi svolgono un’attività loro assegnata da un Pubblica Amministrazione (es. traspor-
to urbano) che non comporta, in genere, lo svolgimento di attività di carattere autoritati-
vo. Si è in presenza, invece, di un’
esternalizzazione di una pubblica funzione
allorquan-
do l’organo amministrativo delega a soggetti privati poteri amministrativi, normalmente
di accertamento, certi cazione o veri ca; si pensi alle of cine private che provvedono
alla revisione periodica degli autoveicoli e che svolgono una funzione di competenza
dello Stato.
Si de nisce
diritto amministrativo
, invece, l’insieme delle norme che disciplinano
l’organizzazione e il funzionamento di quest’insieme di apparati, sia nei beni e nelle
attività riferiti alla Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti che la stessa instaura
con altri soggetti.