

Capitolo 1
La Pubblica Amministrazionee il diritto amministrativo
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connota come atto di «
disposizione
» funzionale alla tutela dell’
interesse pubblico
che la
Pubblica Amministrazione deve necessariamente perseguire (cd.
doverosità ammini-
strativa
).
Il
principio di legalità
dell’azione amministrativa impone che ogni provvedimento
emanato nell’espletamento di una funzione amministrativa sia inquadrabile in una
delle tipologie previste dalla legge (cd.
nominatività e tipicità
del provvedimento): la
legge precisa l’ambito d’operatività del provvedimento, ne indica la nalità, stabili-
sce in quali circostanze esso possa essere legittimamente adottato e a quale autorità
spetti di adottarlo.
Gli atti che non sono spontaneamente osservati dai soggetti cui si rivolgono possono
essere portati a esecuzione direttamente dall’Amministrazione. Si parla, al riguardo,
di
esecutorietà
del provvedimento amministrativo, che è cosa ben diversa dall’ef ca-
cia, ossia dall’effettiva attitudine a produrre effetti giuridici.
1.3.3
Gli atti politici
Intesa l’attività amministrativa come quella mediante la quale organi statali provve-
dono alla cura in concreto degli interessi pubblici a essi af dati, codesta attività va
distinta dall’attività cd. politica.
Per lungo tempo si è ritenuto che gli
atti politici
fossero atti amministrativi eccezio-
nalmente sottratti, per il loro ne di tutela degli interessi e delle istituzioni fonda-
mentali dello Stato, alla possibilità di ogni impugnativa giurisdizionale.
L’opinione s’è poi modi cata in base all’art. 113 Cost., che testualmente recita: «
Con-
tro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazio-
ne o per determinate categorie di atti».
Ciò posto, l’atto politico si contraddistingue per due elementi:
>
quello
soggettivo
, dovendo l’atto stesso pervenire da organo preposto all’indirizzo
e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica;
>
quello
oggettivo
, dovendo l’atto stesso riguardare la costituzione, la salvaguardia
e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro
coordinata applicazione.
Così argomentando, si ritiene che gli atti politici non siano impugnabili davanti al
giudice amministrativo in quanto non aventi natura di atti amministrativi, bensì di
atti di governo
, i quali non hanno la funzione di dare attuazione all’ordinamento,
ma – in quanto
espressione di indirizzo politico
– assolvono piuttosto ad una funzio-
ne diversa, libera nei ni ed eterogenea rispetto alla tradizionale distinzione tra atti
legislativi, giurisdizionali e amministrativi.
La loro insindacabilità deriva proprio dalla circostanza che essi contengono direttive
di carattere generale, nalizzate all’individuazione dei ni dell’attività pubblica e,
per tale ragione, inidonee a incidere in via diretta e immediata su situazioni sogget-
tive individuali, la cui effettiva lesione deve semmai imputarsi ai successivi provvedi-
menti attuativi.