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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazionee il diritto amministrativo

11

www.

edises

.it

connota come atto di «

disposizione

» funzionale alla tutela dell’

interesse pubblico

che la

Pubblica Amministrazione deve necessariamente perseguire (cd.

doverosità ammini-

strativa

).

Il

principio di legalità

dell’azione amministrativa impone che ogni provvedimento

emanato nell’espletamento di una funzione amministrativa sia inquadrabile in una

delle tipologie previste dalla legge (cd.

nominatività e tipicità

del provvedimento): la

legge precisa l’ambito d’operatività del provvedimento, ne indica la nalità, stabili-

sce in quali circostanze esso possa essere legittimamente adottato e a quale autorità

spetti di adottarlo.

Gli atti che non sono spontaneamente osservati dai soggetti cui si rivolgono possono

essere portati a esecuzione direttamente dall’Amministrazione. Si parla, al riguardo,

di

esecutorietà

del provvedimento amministrativo, che è cosa ben diversa dall’ef ca-

cia, ossia dall’effettiva attitudine a produrre effetti giuridici.

1.3.3

Gli atti politici

Intesa l’attività amministrativa come quella mediante la quale organi statali provve-

dono alla cura in concreto degli interessi pubblici a essi af dati, codesta attività va

distinta dall’attività cd. politica.

Per lungo tempo si è ritenuto che gli

atti politici

fossero atti amministrativi eccezio-

nalmente sottratti, per il loro ne di tutela degli interessi e delle istituzioni fonda-

mentali dello Stato, alla possibilità di ogni impugnativa giurisdizionale.

L’opinione s’è poi modi cata in base all’art. 113 Cost., che testualmente recita: «

Con-

tro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti

e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazio-

ne o per determinate categorie di atti».

Ciò posto, l’atto politico si contraddistingue per due elementi:

>

quello

soggettivo

, dovendo l’atto stesso pervenire da organo preposto all’indirizzo

e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica;

>

quello

oggettivo

, dovendo l’atto stesso riguardare la costituzione, la salvaguardia

e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro

coordinata applicazione.

Così argomentando, si ritiene che gli atti politici non siano impugnabili davanti al

giudice amministrativo in quanto non aventi natura di atti amministrativi, bensì di

atti di governo

, i quali non hanno la funzione di dare attuazione all’ordinamento,

ma – in quanto

espressione di indirizzo politico

– assolvono piuttosto ad una funzio-

ne diversa, libera nei ni ed eterogenea rispetto alla tradizionale distinzione tra atti

legislativi, giurisdizionali e amministrativi.

La loro insindacabilità deriva proprio dalla circostanza che essi contengono direttive

di carattere generale, nalizzate all’individuazione dei ni dell’attività pubblica e,

per tale ragione, inidonee a incidere in via diretta e immediata su situazioni sogget-

tive individuali, la cui effettiva lesione deve semmai imputarsi ai successivi provvedi-

menti attuativi.