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Parte Prima
Le Scienze motorie e sportive negli ordinamenti scolastici
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dovute agli eventi bellici e dalla destinazione ad altri usi di molti degli impianti
sportivi superstiti. Tutti coloro che per motivi politici, o a causa del servizio
militare, non avevano potuto completare il corso di studi presso le Accademie
della GIL di Roma e Orvieto, ebbero la possibilità di terminare gli studi in base
alla disposizione della legge
28
del giugno 1950, che istituì due corsi speciali per
il completamento degli studi seguiti negli Istituti di Educazione fisica.
1.3.
L’Educazione fisica nel dopoguerra
Dopo la caduta del fascismo, il periodo post-bellico viene caratterizzato non
tanto da una riforma specifica della scuola ma dall’emanazione della
Costituzione
della Repubblica Italiana
29
, che sancisce nell’art. 33 il diritto all’istruzione, e dalla
fase transitoria relativa ai programmi delle scuole materne ed elementari.
Il sistema scolastico vive una stagione transitoria ed in particolare dal 1943 al
1958 l’attività motoria viene regolamentata con la legge del 1958 e con alcune
circolari ministeriali.
La
legge
30
88/1958
è la prima normativa, dopo la “Daneo-Credaro” che
risaliva a quasi mezzo secolo prima, che affronta la problematica motoria
conferendole un’importanza fondamentale e regolando in modo completo
ed esauriente l’Educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria attraverso
la raccomandazione delle necessarie attrezzature ginnico-sportive con cui
corredare gli impianti sportivi, la specificazione dell’organizzazione dei servizi
centrali e periferici, l’organizzazione dell’insegnamento e il ruolo organico degli
insegnanti, la carriera degli stessi, gli esami per le abilitazioni ed i concorsi, gli
istituti competenti per il rilascio dei diplomi riconosciuti per poter accedere
all’insegnamento dell’Educazione fisica e il loro corso di studi, la durata dei corsi
stessi.
Ma la vera novità introdotta dalla legge è costituita dalla creazione dei
Gruppi
Sportivi Scolastici
31
che vengono citati anche nel primo articolo nell’Ordinanza
ministeriale del 1961: «
L’attività sportiva scolastica ha il fine di interessare i giovani
all’esercizio fisico, come fonte di salute e di sana ricreazione; d’infondere, anche mediante
adeguate competizioni, la consapevolezza delle proprie possibilità, il senso della lealtà
e della cooperazione; di concorrere alla formazione del carattere e della personalità dei
giovani»
32
.
28
Legge n. 515 del 3 giugno 1950 -
Istituzione di due corsi speciali per il completamento degli studi seguiti
negli Istituti di educazione fisica
.
29
Costituzione della Repubblica Italiana
su G.U. n. 198, ed. str., del 27 dicembre 1947. Approvata
dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
30
Legge n. 88 del 7 febbraio 1958.
31
Circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950; Ordinanza ministeriale del 18 novembre 1954 integra-
ta dalla Circolare ministeriale n. 9 del 20 ottobre 1955; Ordinanza ministeriale del 22 novembre
1961
, Ordinamento dell’attività sportiva scolastica.
32
Ordinanza ministeriale del 22 novembre 1961,
Ordinamento dell’attività sportiva scolastica
- L’ar-
ticolo funge da incipit all’Annuario dell’ispettorato per l’Educazione fisica e sportiva del 1968.