Previous Page  34 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 34 / 36 Next Page
Page Background

18

Parte Prima

Le Scienze motorie e sportive negli ordinamenti scolastici

www.

edises

.it

dovute agli eventi bellici e dalla destinazione ad altri usi di molti degli impianti

sportivi superstiti. Tutti coloro che per motivi politici, o a causa del servizio

militare, non avevano potuto completare il corso di studi presso le Accademie

della GIL di Roma e Orvieto, ebbero la possibilità di terminare gli studi in base

alla disposizione della legge

28

del giugno 1950, che istituì due corsi speciali per

il completamento degli studi seguiti negli Istituti di Educazione fisica.

1.3.

L’Educazione fisica nel dopoguerra

Dopo la caduta del fascismo, il periodo post-bellico viene caratterizzato non

tanto da una riforma specifica della scuola ma dall’emanazione della

Costituzione

della Repubblica Italiana

29

, che sancisce nell’art. 33 il diritto all’istruzione, e dalla

fase transitoria relativa ai programmi delle scuole materne ed elementari.

Il sistema scolastico vive una stagione transitoria ed in particolare dal 1943 al

1958 l’attività motoria viene regolamentata con la legge del 1958 e con alcune

circolari ministeriali.

La

legge

30

88/1958

è la prima normativa, dopo la “Daneo-Credaro” che

risaliva a quasi mezzo secolo prima, che affronta la problematica motoria

conferendole un’importanza fondamentale e regolando in modo completo

ed esauriente l’Educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria attraverso

la raccomandazione delle necessarie attrezzature ginnico-sportive con cui

corredare gli impianti sportivi, la specificazione dell’organizzazione dei servizi

centrali e periferici, l’organizzazione dell’insegnamento e il ruolo organico degli

insegnanti, la carriera degli stessi, gli esami per le abilitazioni ed i concorsi, gli

istituti competenti per il rilascio dei diplomi riconosciuti per poter accedere

all’insegnamento dell’Educazione fisica e il loro corso di studi, la durata dei corsi

stessi.

Ma la vera novità introdotta dalla legge è costituita dalla creazione dei

Gruppi

Sportivi Scolastici

31

che vengono citati anche nel primo articolo nell’Ordinanza

ministeriale del 1961: «

L’attività sportiva scolastica ha il fine di interessare i giovani

all’esercizio fisico, come fonte di salute e di sana ricreazione; d’infondere, anche mediante

adeguate competizioni, la consapevolezza delle proprie possibilità, il senso della lealtà

e della cooperazione; di concorrere alla formazione del carattere e della personalità dei

giovani»

32

.

28

Legge n. 515 del 3 giugno 1950 -

Istituzione di due corsi speciali per il completamento degli studi seguiti

negli Istituti di educazione fisica

.

29

Costituzione della Repubblica Italiana

su G.U. n. 198, ed. str., del 27 dicembre 1947. Approvata

dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

30

Legge n. 88 del 7 febbraio 1958.

31

Circolare n. 154555 del 19 ottobre 1950; Ordinanza ministeriale del 18 novembre 1954 integra-

ta dalla Circolare ministeriale n. 9 del 20 ottobre 1955; Ordinanza ministeriale del 22 novembre

1961

, Ordinamento dell’attività sportiva scolastica.

32

Ordinanza ministeriale del 22 novembre 1961,

Ordinamento dell’attività sportiva scolastica

- L’ar-

ticolo funge da incipit all’Annuario dell’ispettorato per l’Educazione fisica e sportiva del 1968.