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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto commerciale
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Il registro è diviso in
due sezioni
:
>
una
sezione ordinaria
, nella quale sono tenuti gli
imprenditori commerciali
(con esclu-
sione dei piccoli imprenditori), le
società
(tranne la società semplice) e le
cooperative
,
anche se non esercitano attività commerciale, i
consorzi
e le
società consortili
;
>
una
sezione speciale
, in cui devono essere iscritti i piccoli
imprenditori
, le
imprese agri-
cole
e le
società semplici
. La loro iscrizione non è prevista dal codice civile, ma dall’art.
8 della L. 29-12-1993, n. 580.
L’
efficacia dell’iscrizione nella sezione speciale
ha solo una funzione di
pubblicità-
notizia
(nel senso che rende conoscibili a tutti alcuni dati) e di
certificazione anagra-
fica
(cioè, di documentazione e di individuazione delle imprese).
Tuttavia, l’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 ha stabilito che “
l’iscrizione degli imprenditori agri-
coli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale
del registro delle imprese, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle
leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’art. 2193 c.c.
”.
37.3.2
Scritture contabili e assoggettabilità alle procedure concorsuali
Le
scritture contabili
sono documenti che contengono la rappresentazione in ter-
mini quantitativi e/o monetari dei singoli atti di impresa, della situazione del patri-
monio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. Queste rispon-
dono all’esigenza di rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione
dell’impresa; sono poi strumento di controllo sull’attività svolta nell’interesse di co-
loro che vantano ragioni di credito.
L’imprenditore commerciale (ad esclusione del piccolo imprenditore) deve tenere le
seguenti scritture contabili (art. 2214 c.c.): il
libro giornale
(che è un registro crono-
logico-analitico nel quale vengono registrate giorno per giorno le operazioni relative
all’esercizio dell’impresa), il
libro degli inventari
(che è un registro periodico-siste-
matico da redigere all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno
il quale deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività
relative all’impresa), le
altre scritture contabili
richieste dalla natura e dalle dimen-
sioni dell’impresa.
L’imprenditore deve inoltre conservare ordinatamente le lettere, i telegrammi e le
fatture sia ricevute che spedite in relazione ad ogni singolo affare.
Le scritture sopra elencate sono quelle
obbligatorie
.
Le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità (art.
2219 c.c.), senza spazi in bianco, interlinee, riporti in margine (cd. formalità intrinse-
che).
Le scritture, comprese le lettere, i telegrammi e le fatture, devono essere
conservate
per almeno
dieci anni
dalla data dell’ultima registrazione.
Sotto il
profilo processuale
, le scritture possono rilevare quale
mezzo di prova
a favore
e contro l’imprenditore (artt. 2709, 2710 e 2711 c.c.). In particolare:
– possono essere sempre utilizzate come prova
contro l’imprenditore
; non è possibile,
tuttavia, “scinderne il contenuto”, nel senso che non è possibile chiedere che i docu-
menti esibiti siano utilizzati solo in parte, dovendo dedursi la verità dal loro esame
complessivo;