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624

Parte Seconda

Discipline giuridiche

Il diritto commerciale

www.

edises

.it

Il registro è diviso in

due sezioni

:

>

una

sezione ordinaria

, nella quale sono tenuti gli

imprenditori commerciali

(con esclu-

sione dei piccoli imprenditori), le

società

(tranne la società semplice) e le

cooperative

,

anche se non esercitano attività commerciale, i

consorzi

e le

società consortili

;

>

una

sezione speciale

, in cui devono essere iscritti i piccoli

imprenditori

, le

imprese agri-

cole

e le

società semplici

. La loro iscrizione non è prevista dal codice civile, ma dall’art.

8 della L. 29-12-1993, n. 580.

L’

efficacia dell’iscrizione nella sezione speciale

ha solo una funzione di

pubblicità-

notizia

(nel senso che rende conoscibili a tutti alcuni dati) e di

certificazione anagra-

fica

(cioè, di documentazione e di individuazione delle imprese).

Tuttavia, l’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 ha stabilito che “

l’iscrizione degli imprenditori agri-

coli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale

del registro delle imprese, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle

leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’art. 2193 c.c.

”.

37.3.2

 Scritture contabili e assoggettabilità alle procedure concorsuali

Le

scritture contabili

sono documenti che contengono la rappresentazione in ter-

mini quantitativi e/o monetari dei singoli atti di impresa, della situazione del patri-

monio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. Queste rispon-

dono all’esigenza di rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione

dell’impresa; sono poi strumento di controllo sull’attività svolta nell’interesse di co-

loro che vantano ragioni di credito.

L’imprenditore commerciale (ad esclusione del piccolo imprenditore) deve tenere le

seguenti scritture contabili (art. 2214 c.c.): il

libro giornale

(che è un registro crono-

logico-analitico nel quale vengono registrate giorno per giorno le operazioni relative

all’esercizio dell’impresa), il

libro degli inventari

(che è un registro periodico-siste-

matico da redigere all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno

il quale deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività

relative all’impresa), le

altre scritture contabili

richieste dalla natura e dalle dimen-

sioni dell’impresa.

L’imprenditore deve inoltre conservare ordinatamente le lettere, i telegrammi e le

fatture sia ricevute che spedite in relazione ad ogni singolo affare.

Le scritture sopra elencate sono quelle

obbligatorie

.

Le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità (art.

2219 c.c.), senza spazi in bianco, interlinee, riporti in margine (cd. formalità intrinse-

che).

Le scritture, comprese le lettere, i telegrammi e le fatture, devono essere

conservate

per almeno

dieci anni

dalla data dell’ultima registrazione.

Sotto il

profilo processuale

, le scritture possono rilevare quale

mezzo di prova

a favore

e contro l’imprenditore (artt. 2709, 2710 e 2711 c.c.). In particolare:

– possono essere sempre utilizzate come prova

contro l’imprenditore

; non è possibile,

tuttavia, “scinderne il contenuto”, nel senso che non è possibile chiedere che i docu-

menti esibiti siano utilizzati solo in parte, dovendo dedursi la verità dal loro esame

complessivo;