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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto commerciale
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indipendentemente dal fine ideale o lucrativo. Secondo l’impostazione prevalente, affin-
ché possa parlarsi di attività economica, è essenziale unicamente che l’attività stessa sia
potenzialmente
produttiva di utili sufficienti a remunerare i fattori produttivi utilizzati; che
essa, in altre parole, sia svolta con
metodo economico
;
>
attività professionale
, in quanto tale
svolta in modo non occasionale
, ma
stabile e abi-
tuale
.
Non è necessario, però, che l’attività sia esercitata
ininterrottamente
; nel caso in cui
l’atti-
vità
sia
ciclica o stagionale
(si pensi ad uno stabilimento balneare o ad un impianto sciisti-
co i quali, naturalmente, possono funzionare solo in determinati periodi dell’anno), è
sufficiente che gli atti di impresa siano costantemente compiuti nei periodi e secondo le
cadenze proprie dell’attività svolta. Non è necessario, inoltre, che l’attività sia esercitata
in modo
esclusivo
, potendo trattarsi di attività collaterale ad altra occupazione principale;
>
attività organizzata
, costituita cioè da un insieme di beni e forza lavoro finalizzati
all’attività produttiva. Perché si possa parlare di esercizio di attività d’impresa è neces-
sario che un soggetto agisca con una sia pur minima organizzazione di beni e lavoro.
L’
acquisto della qualità di imprenditore
, essenziale ai fini dell’applicazione della
normativa di riferimento, avviene per il solo fatto di
esercitare professionalmente un’atti-
vità economica
. Secondo la dottrina prevalente l’esercizio dell’impresa ha inizio non
con l’organizzazione statica degli elementi destinati a costituire il complesso azienda-
le, bensì solo con il passaggio alla fase dinamica di utilizzazione degli stessi in modo
professionale (non occasionale).
La
capacità
di svolgere attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e
quindi al compimento del diciottesimo anno di età. Si perde a seguito di interdizione
o inabilitazione.
Il minore, il minore sottoposto a tutela e l’interdetto (art. 320, co. 5, c.c. e art. 371, co.
2, c.c.) non possono in alcun caso iniziare un’attività di impresa commerciale, essendo
privi della capacità di agire.
Il rappresentante legale del minore o dell’interdetto, però, può essere autorizzato dal
Tribunale a
proseguire
l’esercizio dell’attività di impresa quando ad essi pervenuta a
titolo derivativo (es. per successione ereditaria o per donazione). In questo caso, tito-
lare dell’impresa sarà l’incapace (il minore o l’interdetto), ma l’esercizio dell’impresa,
e quindi il potere di compiere tutti gli atti di gestione della stessa, spetta al suo legale
rappresentante (i genitori che esercitano la responsabilità o il tutore).
Anche l’inabilitato (art. 425 c.c.) può continuare l’esercizio di un’impresa preesistente,
previa autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare, ma non iniziare un’at-
tività d’impresa. Poiché l’inabilitato è solo parzialmente incapace di agire, egli potrà
gestire personalmente l’impresa, ma dovrà essere assistito dal curatore quando si tratta
di compiere atti di straordinaria amministrazione.
Il minore emancipato a seguito del matrimonio, infine, può non solo continuare, ma
anche iniziare un’attività imprenditoriale. È in ogni caso richiesta l’autorizzazione del
Tribunale, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore (art. 397 c.c.). Una volta
ottenuta l’autorizzazione, l’emancipato acquista la piena capacità di agire: può esercitare
l’impresa senza l’assistenza del curatore e può “compiere da solo gli atti che eccedono l’or-
dinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio dell’impresa” (art. 397, co. 3, c.c.).
Anche la
perdita della qualità di imprenditore
è collegata alla
effettiva cessazione
dell’attività di impresa
. In genere la qualità di imprenditore si perde quando è effet-