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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto commerciale
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• una
connessione oggettiva
: necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essen-
ziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell’azienda agricola.
L’imprenditore agricolo non è soggetto all’obbligo della tenuta delle scritture conta-
bili, ma è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese (L. 29-12-1993, n. 580) cui
l’art. 2 del D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 ha attribuito la medesima funzione di pubblicità
legale prevista per gli imprenditori commerciali.
37.2.2
Il piccolo imprenditore
A norma dell’art. 2083 c.c., sono piccoli imprenditori i
coltivatori diretti del fondo
, gli
artigiani
, i
piccoli commercianti
e
coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia
.
Si tratta di figure imprenditoriali accomunate dall’avere dimensioni economiche mo-
deste. Accanto a tre figure tipiche di piccoli imprenditori, il legislatore include in tale
categoria altre figure non menzionate, che siano qualificate da due elementi distintivi:
• la prestazione diretta da parte dell’imprenditore del proprio lavoro nell’impresa;
• la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari sia rispetto al lavoro
altrui sia rispetto al capitale, proprio o altrui, investito nell’impresa.
Il piccolo imprenditore è disciplinato dallo statuto generale dell’imprenditore; è eso-
nerato, anche svolgendo attività commerciale, dall’obbligo della tenuta delle scrittu-
re contabili e non è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’iscri-
zione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità notizia.
La più rilevante figura di piccolo imprenditore, anche da un punto di vista economi-
co, è quella dell’
artigiano
, espressamente disciplinata dalla L. 8-8-1985, n. 443 (Leg-
ge quadro per l’artigianato), che connette all’iscrizione in un apposito albo delle
imprese artigiane una serie di agevolazioni e trattamenti preferenziali.
In base all’art. 2 della legge citata, è
imprenditore artigiano
“
colui che esercita, perso-
nalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in
misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo
”. Ai sensi del suc-
cessivo art. 3, può definirsi impresa artigiana l’impresa “
che abbia per scopo prevalente lo
svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi,
escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nel-
la circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa
”.
L’
impresa artigiana può anche essere esercitata in forma societaria
(resta preclusa la sola
possibilità di utilizzare la forma della società per azioni e in accomandita per azioni).
37.2.3
L’imprenditore commerciale
Gli imprenditori che non rientrano nelle particolari tipologie menzionate in prece-
denza, cioè che non sono né piccoli né agricoli, sono imprenditori commerciali. È
imprenditore commerciale
colui che esercita una delle attività indicate dall’articolo