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618

Parte Seconda

Discipline giuridiche

Il diritto commerciale

www.

edises

.it

• una

connessione oggettiva

: necessario e sufficiente è solo che si tratti di attività aventi

ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essen-

ziale, ovvero di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature

o risorse dell’azienda agricola.

L’imprenditore agricolo non è soggetto all’obbligo della tenuta delle scritture conta-

bili, ma è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese (L. 29-12-1993, n. 580) cui

l’art. 2 del D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 ha attribuito la medesima funzione di pubblicità

legale prevista per gli imprenditori commerciali.

37.2.2

 Il piccolo imprenditore

A norma dell’art. 2083 c.c., sono piccoli imprenditori i

coltivatori diretti del fondo

, gli

artigiani

, i

piccoli commercianti

e

coloro che esercitano un’attività professionale organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia

.

Si tratta di figure imprenditoriali accomunate dall’avere dimensioni economiche mo-

deste. Accanto a tre figure tipiche di piccoli imprenditori, il legislatore include in tale

categoria altre figure non menzionate, che siano qualificate da due elementi distintivi:

• la prestazione diretta da parte dell’imprenditore del proprio lavoro nell’impresa;

• la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari sia rispetto al lavoro

altrui sia rispetto al capitale, proprio o altrui, investito nell’impresa.

Il piccolo imprenditore è disciplinato dallo statuto generale dell’imprenditore; è eso-

nerato, anche svolgendo attività commerciale, dall’obbligo della tenuta delle scrittu-

re contabili e non è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’iscri-

zione nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità notizia.

La più rilevante figura di piccolo imprenditore, anche da un punto di vista economi-

co, è quella dell’

artigiano

, espressamente disciplinata dalla L. 8-8-1985, n. 443 (Leg-

ge quadro per l’artigianato), che connette all’iscrizione in un apposito albo delle

imprese artigiane una serie di agevolazioni e trattamenti preferenziali.

In base all’art. 2 della legge citata, è

imprenditore artigiano

colui che esercita, perso-

nalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena

responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in

misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo

”. Ai sensi del suc-

cessivo art. 3, può definirsi impresa artigiana l’impresa “

che abbia per scopo prevalente lo

svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi,

escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nel-

la circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti

e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa

”.

L’

impresa artigiana può anche essere esercitata in forma societaria

(resta preclusa la sola

possibilità di utilizzare la forma della società per azioni e in accomandita per azioni).

37.2.3

 L’imprenditore commerciale

Gli imprenditori che non rientrano nelle particolari tipologie menzionate in prece-

denza, cioè che non sono né piccoli né agricoli, sono imprenditori commerciali. È

imprenditore commerciale

colui che esercita una delle attività indicate dall’articolo