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Capitolo 37

L’imprenditore e l’impresa

619

www.

edises

.it

2195 c.c. Detta norma, in realtà, non definisce l’imprenditore commerciale, ma elenca

le attività che impongono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Tali attività sono:

>

le

attività industriali

, cioè le attività dirette alla produzione di beni o servizi. È dun-

que industriale l’attività di colui che, utilizzando materie, prime le trasforma in

prodotti finiti che rivende sul mercato (si pensi a chi fabbrica automobili). È indu-

striale, inoltre, l’attività di chi, con organizzazione di capitale e lavoro, fornisce un

servizio (si pensi alla gestione di un ristorante);

>

le

attività di intermediazione nella circolazione dei beni

, cioè le attività che nel

linguaggio comune vengono definite come attività commerciali. È l’attività di colui

(commerciante) che si limita ad acquistare dal produttore i prodotti finiti e a riven-

derli sul mercato, senza alcun tipo di trasformazione;

>

le

attività di trasporto

: le imprese di trasporto forniscono quello specifico servizio

consistente nello spostare persone o cose da un luogo ad un altro, per terra, per

aria o per acqua;

>

le

attività bancarie

, che consistono, tipicamente, nella raccolta del risparmio e

nell’esercizio del credito (in tal modo si esprime il D.Lgs. 385/1993, che riserva tali

attività alle banche);

>

le

attività assicurative

; l’impresa assicurativa fornisce un servizio consistente nell’as-

sumere su di sé un rischio gravante sull’assicurato dietro pagamento di un premio

(art. 1882 c.c.);

>

le

altre attività ausiliarie delle precedenti

, le quali agevolano l’esercizio delle attività

espressamente indicate o comunque sono a queste legate da un rapporto di com-

plementarietà (Buonocore).

La necessità pratica di individuare giuridicamente l’imprenditore commerciale deri-

va dal fatto che solo a coloro che sono in possesso di tale qualifica può essere appli-

cata la normativa denominata “

statuto dell’imprenditore commerciale

” che ne disciplina

l’attività (salvo che si tratti di un piccolo imprenditore, anche commerciale).

37.2.4

 L’impresa individuale e l’impresa collettiva

Dal punto di vista della

struttura organizzativa

, si distingue tra impresa individuale

e impresa collettiva.

L’

impresa individuale

è caratterizzata dalla figura dell’imprenditore-proprietario

che ha la direzione ed il controllo dell’attività economica, assumendo il rischio delle

operazioni intraprese, rischio che si traduce nella responsabilità illimitata per le ob-

bligazioni assunte nell’interesse dell’impresa.

L’

impresa collettiva

, invece, prevede la collaborazione in forma associata tra due o

più soggetti che assumono collettivamente la funzione imprenditoriale, condividen-

do la responsabilità e i rischi connessi all’esercizio dell’impresa, ma anche gli utili

che ne derivano. Si tratta di fattispecie in cui, attraverso la stipula di un contratto, si

dà vita ad un ente distinto dalle persone dei singoli soci che vi partecipano, dotato in

misura più o meno ampia di autonomia patrimoniale e di una struttura organizzativa

più o meno complessa (es. le società).