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Discipline giuridiche
Il diritto commerciale
Capitolo 37
L’imprenditore e l’impresa
37.1
La nozione generale di imprenditore
L’art. 2082 c.c. definisce
imprenditore
chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
, indi-
cando analiticamente i requisiti propri di tale figura.
I
requisiti
che individuano l’imprenditore sono, dunque:
>
esercizio di un’attività finalizzata alla
produzione
o allo
scambio di beni o servizi,
ossia esercizio di un’attività produttiva;
>
esercizio di un’
attività economica
;
>
esercizio
professionale
di tale attività;
>
organizzazione
di uomini e mezzi.
Dalla definizione di imprenditore è facilmente ricavabile la nozione di
impresa
:
quest’ultima è, infatti, l’attività dell’imprenditore ed in quanto tale deve avere i re-
quisiti richiesti dall’articolo 2082 c.c. Più precisamente, l’impresa è l’
attività economica
organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o
dello scambio di beni o servizi
(Graziani, Messineo, Ascareli).
Perché si abbia
attività d’impresa
è dunque necessario che essa rilevi quale:
>
attività produttiva
, cioè un insieme di atti finalizzati alla produzione e allo scambio
di beni o servizi, intesa come produzione di nuova ricchezza.
Non esercita, invece, un’attività di impresa, per difetto del requisito dell’attività produt-
tiva, chi pone in essere una serie di atti di mero godimento, non accompagnati da alcun
fattore dinamico (es. chi, essendo proprietario di numerose case, le concede in locazione
riscuotendo mensilmente il relativo canone non è imprenditore, in quanto svolge quella
che viene definita un’attività di mero godimento);
>
attività economica
, ovvero diretta alla copertura dei costi con i ricavi.
In dottrina è discussa l’interpretazione da dare al requisito dell’
economicità
. Secondo al-
cuni (Graziani) essa non ha un rilievo autonomo, essendo essenzialmente volta a quali-
ficare l’attività come produttiva e dunque rivolta alla produzione e allo scambio di beni
o servizi. Secondo altri (Campobasso) l’economicità sarebbe un ulteriore requisito, di-
verso dal fine. Il cd.
metodo economico
è quello che consente di coprire i costi con i ricavi,