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Discipline giuridiche

Il diritto commerciale

Capitolo 37

L’imprenditore e l’impresa

37.1

 La nozione generale di imprenditore

L’art. 2082 c.c. definisce

imprenditore

chi esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi

, indi-

cando analiticamente i requisiti propri di tale figura.

I

requisiti

che individuano l’imprenditore sono, dunque:

>

esercizio di un’attività finalizzata alla

produzione

o allo

scambio di beni o servizi,

ossia esercizio di un’attività produttiva;

>

esercizio di un’

attività economica

;

>

esercizio

professionale

di tale attività;

>

organizzazione

di uomini e mezzi.

Dalla definizione di imprenditore è facilmente ricavabile la nozione di

impresa

:

quest’ultima è, infatti, l’attività dell’imprenditore ed in quanto tale deve avere i re-

quisiti richiesti dall’articolo 2082 c.c. Più precisamente, l’impresa è l’

attività economica

organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o

dello scambio di beni o servizi

(Graziani, Messineo, Ascareli).

Perché si abbia

attività d’impresa

è dunque necessario che essa rilevi quale:

>

attività produttiva

, cioè un insieme di atti finalizzati alla produzione e allo scambio

di beni o servizi, intesa come produzione di nuova ricchezza.

Non esercita, invece, un’attività di impresa, per difetto del requisito dell’attività produt-

tiva, chi pone in essere una serie di atti di mero godimento, non accompagnati da alcun

fattore dinamico (es. chi, essendo proprietario di numerose case, le concede in locazione

riscuotendo mensilmente il relativo canone non è imprenditore, in quanto svolge quella

che viene definita un’attività di mero godimento);

>

attività economica

, ovvero diretta alla copertura dei costi con i ricavi.

In dottrina è discussa l’interpretazione da dare al requisito dell’

economicità

. Secondo al-

cuni (Graziani) essa non ha un rilievo autonomo, essendo essenzialmente volta a quali-

ficare l’attività come produttiva e dunque rivolta alla produzione e allo scambio di beni

o servizi. Secondo altri (Campobasso) l’economicità sarebbe un ulteriore requisito, di-

verso dal fine. Il cd.

metodo economico

è quello che consente di coprire i costi con i ricavi,