

Capitolo 37
L’imprenditore e l’impresa
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37.2.6
L’impresa sociale
Un fenomeno a parte è costituito dall’
impresa sociale
, rientrante nella più ampia
realtà del cd.
Terzo settore
, che ha trovato formale riconoscimento nel D.Lgs. 24
marzo 2006, n. 155, in attuazione della delega legislativa di cui alla L. 118/2005.
Il Terzo settore sta ad indicare quel settore sociale, intermedio tra lo Stato e il merca-
to, preposto alla realizzazione delle funzioni sociali normalmente facenti capo al cd.
“welfare State”, nell’ambito del quale si collocano una molteplicità di enti collettivi a
struttura privata che concorrono alla realizzazione di interessi generali. Nel contesto
culturale italiano, anche legislativo, il Terzo settore raggruppa, dunque, un insieme
di enti privati caratterizzati dal perseguimento di finalità di interesse generale senza
scopo di lucro, tra cui figurano anche le cooperative sociali e le imprese sociali, che
si distinguono per la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
Con il D.Lgs. 117/2017, recante il
Codice del Terzo settore
, si e inteso riordinare,
semplificare e rivedere in modo organico, coerente e sistematico le disposizioni vi-
genti in materia di enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o
di utilità sociale, cosi da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di asso-
ciazione e in modo da sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a
perseguire il bene comune.
Il suddetto decreto, come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105/2018, provvede a definire
il “Terzo settore” e gli enti che ad esso appartengono e a dettare le norme alle quali le
organizzazioni che intendono rientrare nel comparto degli enti non profit sono tenute
ad attenersi.
Sono enti del Terzo settore non solo quelli nominati e specificamente disciplinati dalla
legge, come le organizzazioni di volontariato o le imprese sociali, ma anche tutte le altre
associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle società che, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, svolgano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, sempre che siano iscritte nel
Registro unico nazionale del terzo settore
.
Il Codice, dopo aver individuato gli enti autorizzati ad essere qualificati del “Terzo setto-
re”, ne disciplina gli aspetti civilistici, contabili e fiscali, garantendone l’accesso ad una
serie di agevolazioni.
Nell’intento del legislatore il Codice assurge al rango di fonte principale del diritto degli
enti del Terzo settore globalmente considerato.
La disciplina dell’impresa sociale è stata introdotta dal D.Lgs. 155/2006, che ne ha
individuato i caratteri essenziali nell’assenza di lucro soggettivo, nell’attività fina-
lizzata verso settori sociali previamente individuati e nella osservanza delle regole
organizzative dettate a salvaguardia dell’autonomia della struttura.
Il D.Lgs. 112/2017 ha abrogato il D.Lgs. 155/2006, ridefinendo la disciplina dell’im-
presa sociale e rafforzandone il ruolo nell’ambito del Terzo settore.
Il suddetto decreto, cosi come da ultimo corretto ed integrato dal D.Lgs. 95/2018 (re-
cante “
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della
legge 6 giugno 2016, n. 106
”), rappresenta il testo normativo di riferimento per l’in-