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Capitolo 37

L’imprenditore e l’impresa

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www.

edises

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tivamente cessata l’attività, quando cioè l’imprenditore non compie più alcun atto

tipico di tale attività (acquisto di materie prime, vendita dei prodotti finiti, stipula di

nuovi contratti etc.). L’individuazione del momento finale dell’impresa assume una

particolare importanza per gli effetti fallimentari.

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

>

oggetto

:

imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) ed imprenditore commerciale (art.

2195 c.c.);

>

dimensione

: piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) o imprenditore medio grande;

>

natura del soggetto che esercita l’impresa

: impresa individuale, impresa costituita

sotto forma di società, impresa pubblica.

37.2

 Le categorie di imprenditori

L’individuazione delle categorie imprenditoriali è rilevante perché il regime giuridi-

co attribuito all’imprenditore commerciale è in parte diverso da quello applicabile al

piccolo imprenditore e all’imprenditore agricolo. Accanto, infatti, ad una normativa

comune a tutti gli imprenditori, la qualifica di imprenditore commerciale compor-

ta l’assoggettamento a quello che viene definito come lo statuto dell’

imprenditore

commerciale

, salvo che si tratti di un piccolo imprenditore (anche commerciale).

Detta speciale normativa prevede, fra l’altro, l’obbligo dell’iscrizione nel registro del-

le imprese (con funzione di pubblicità legale), la tenuta delle scritture contabili, la

soggezione alle procedure concorsuali in caso di crisi o di insolvenza.

Peraltro, con la riforma della crisi di impresa ad opera del D.Lgs. 14/2019 (vedi

infra

),

che ha mirato ad una risistemazione organica delle

procedure concorsuali

, sono sta-

te disciplinate le situazioni di crisi o di insolvenza di

qualsiasi debitore

, ivi compreso

dell’imprenditore agricolo o artigiano, con

esclusione dei soli enti pubblici

cosi qua-

lificati dalla legge (art. 1 D.Lgs. 14/2019).

37.2.1

 L’imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è definito dal codice civile all’art. 2135, disposizione che è

stata profondamente modificata dal D.Lgs. 18-5-2001, n. 228 (

Orientamento e moder-

nizzazione del settore agricolo

). Il codice lo individua in base a due tipologie di attività:

>

attività agricole essenziali o principali

(coltivazione del fondo, selvicoltura, cioè col-

tivazione del bosco, e allevamento di animali). Colui che svolge una di tali attività

è certamente imprenditore agricolo ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina;

>

attività agricole connesse

. Si tratta di una serie di attività che sono collegate ad

un’attività agricola principale e che, pur essendo attività commerciali, proprio in

virtù di questo collegamento non fanno perdere a colui che le esercita la qualifica

di imprenditore agricolo.

Le attività agricole per connessione, dunque, essendo oggettivamente commerciali, per

essere considerate «agricole» devono presentare, rispetto ad un’attività agricola principale:

• una

connessione soggettiva

: l’attività oggettivamente commerciale deve essere eserci-

tata da un imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge in forma di impre-

sa una delle tre attività agricole essenziali;