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Capitolo 37

L’imprenditore e l’impresa

623

www.

edises

.it

In caso di

insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta

amministrativa

, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 112/2017. Al riguar-

do, si evidenzia che la nuova disciplina della liquidazione coatta amministrativa e con-

tenuta nel Titolo VII del Codice della crisi di impresa (artt. 293 e ss. D.Lgs. 14/2019).

37.3

 Lo statuto dell’imprenditore commerciale

Si è detto come l’insieme delle disposizioni applicabili all’imprenditore commerciale

viene comunemente definito come

statuto dell’imprenditore commerciale

, dal cui

ambito operativo restano in parte esclusi il piccolo imprenditore e l’imprenditore

agricolo.

I punti fondamentali di questo statuto riguardano gli obblighi pubblicitari (

iscrizio-

ne nel registro delle imprese

), l’obbligo di tenere le scritture contabili e la soggezione

dell’imprenditore alle procedure concorsuali.

37.3.1

 L’iscrizione nel Registro delle Imprese

L’attività di impresa è destinata al mercato, per cui è necessario che gli atti che la

riguardano siano conosciuti dai terzi, e quindi, adeguatamente pubblicizzati.

Per

questo motivo, gli imprenditori commerciali sono tenuti all’iscrizione nel registro

delle imprese.

Il

registro delle imprese

è un pubblico registro, istituito presso le Camere di Commercio

di ciascuna provincia; è retto da un conservatore nominato dalla giunta ed è soggetto alla

vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.

Detta iscrizione è obbligatoria in quanto ha la funzione di

pubblicità legale

. La pub-

blicità in questione ha di regola

natura dichiarativa

, nel senso che ha propriamente

la funzione di portare a conoscenza dei terzi i fatti più importanti che riguardano

la vita dell’impresa (generalità dell’imprenditore, natura dell’attività, sede, procure

eventualmente concesse, variazioni di oggetto, cessazione, sottoposizione a fallimen-

to, ecc.). L’iscrizione ha

efficacia costitutiva

solo in alcuni casi tassativamente previsti.

È il caso dell’iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali e delle società

cooperative, che solo con l’iscrizione acquistano la personalità giuridica (artt. 2331 e

2519 c.c.).

Dal 1° aprile 2010 è a pieno regime la

comunicazione unica

per la nascita e l’avvio di

un’impresa, introdotta con il D.L. 7/2007, conv. dalla L. 40/2007, che consente l’as-

solvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro

delle imprese, ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, tramite un unico canale te-

lematico: il registro delle imprese, che diviene lo “sportello unico” al quale presentare

una singola pratica digitale contenente le informazioni per i vari enti (Agenzia delle

Entrate, INAIL, INPS, registro delle imprese). Il registro delle imprese provvederà a

smistare, attraverso i relativi canali telematici, le varie pratiche agli enti di competenza;

in passato, invece, le imprese dovevano assolvere i loro obblighi rivolgendosi separata-

mente a ciascun ente.