

Capitolo 37
L’imprenditore e l’impresa
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In caso di
insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta
amministrativa
, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 112/2017. Al riguar-
do, si evidenzia che la nuova disciplina della liquidazione coatta amministrativa e con-
tenuta nel Titolo VII del Codice della crisi di impresa (artt. 293 e ss. D.Lgs. 14/2019).
37.3
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
Si è detto come l’insieme delle disposizioni applicabili all’imprenditore commerciale
viene comunemente definito come
statuto dell’imprenditore commerciale
, dal cui
ambito operativo restano in parte esclusi il piccolo imprenditore e l’imprenditore
agricolo.
I punti fondamentali di questo statuto riguardano gli obblighi pubblicitari (
iscrizio-
ne nel registro delle imprese
), l’obbligo di tenere le scritture contabili e la soggezione
dell’imprenditore alle procedure concorsuali.
37.3.1
L’iscrizione nel Registro delle Imprese
L’attività di impresa è destinata al mercato, per cui è necessario che gli atti che la
riguardano siano conosciuti dai terzi, e quindi, adeguatamente pubblicizzati.
Per
questo motivo, gli imprenditori commerciali sono tenuti all’iscrizione nel registro
delle imprese.
Il
registro delle imprese
è un pubblico registro, istituito presso le Camere di Commercio
di ciascuna provincia; è retto da un conservatore nominato dalla giunta ed è soggetto alla
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.
Detta iscrizione è obbligatoria in quanto ha la funzione di
pubblicità legale
. La pub-
blicità in questione ha di regola
natura dichiarativa
, nel senso che ha propriamente
la funzione di portare a conoscenza dei terzi i fatti più importanti che riguardano
la vita dell’impresa (generalità dell’imprenditore, natura dell’attività, sede, procure
eventualmente concesse, variazioni di oggetto, cessazione, sottoposizione a fallimen-
to, ecc.). L’iscrizione ha
efficacia costitutiva
solo in alcuni casi tassativamente previsti.
È il caso dell’iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali e delle società
cooperative, che solo con l’iscrizione acquistano la personalità giuridica (artt. 2331 e
2519 c.c.).
Dal 1° aprile 2010 è a pieno regime la
comunicazione unica
per la nascita e l’avvio di
un’impresa, introdotta con il D.L. 7/2007, conv. dalla L. 40/2007, che consente l’as-
solvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro
delle imprese, ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, tramite un unico canale te-
lematico: il registro delle imprese, che diviene lo “sportello unico” al quale presentare
una singola pratica digitale contenente le informazioni per i vari enti (Agenzia delle
Entrate, INAIL, INPS, registro delle imprese). Il registro delle imprese provvederà a
smistare, attraverso i relativi canali telematici, le varie pratiche agli enti di competenza;
in passato, invece, le imprese dovevano assolvere i loro obblighi rivolgendosi separata-
mente a ciascun ente.