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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto commerciale
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quadramento della disciplina dell’impresa sociale, ancorché le sue disposizioni vada-
no collegate e concordate con quelle contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs.
117/2017, modificato ed integrato dal D.Lgs. 105/2018), e, in via residuale con quelle
contenute nel codice civile, applicabili queste ultime in ragione della forma giuridica
in concreto rivestita dall’impresa sociale (art. 1, co. 5, D.Lgs. 112/2017).
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 112/2017, possono acquisire la qualifica di “impresa
sociale” tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del
codice civile, che esercitano
in via stabile e principale un’attività d’impresa di inte-
resse generale
, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più
ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle
loro attività.
La qualifica di “impresa sociale” e riconosciuta di diritto alle cooperative sociali ed
ai loro consorzi le quali, peraltro, sono espressamente incluse tra le imprese sociali
anche nel Codice del Terzo settore. Occorre precisare, al riguardo, che alle coope-
rative sociali e ai loro consorzi continuano ad applicarsi le previsioni di cui alla L.
381/1991 e, solo nei limiti di compatibilità con tali ultime previsioni, le regole conte-
nute nel D.Lgs. 112/2017.
Rispetto alla previgente disciplina, è stato ridefinito, ampliandolo, l’
ambito delle at-
tività di interesse generale
che devono essere esercitate affinchè un ente possa assu-
mere la qualifica di impresa sociale.
Ai fini dell’ottenimento della qualifica di impresa sociale, la disciplina dispone che
la
costituzione
dell’organizzazione avvenga per
atto pubblico
. Gli atti costitutivi do-
vranno disporre, attraverso la esplicita previsione dell’oggetto sociale e la statuizione
dell’assenza di scopo di lucro, il ricorrere dei tratti qualificanti al fine del ricono-
scimento legale del carattere sociale dell’istituenda impresa. La denominazione o
ragione sociale dell’organismo dovrà menzionare l’indicazione di “Impresa sociale”.
Entro 30 giorni dall’avvenuta costituzione, dovrà provvedersi al deposito dell’atto
presso l’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente. Detta iscrizio-
ne riveste una valenza costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa
sociale della nuova organizzazione.
Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principa-
le quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti ecc., gli utili ed
avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statu-
taria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento
dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il D.Lgs. 112/2017 ha introdotto
la possibilità per le imprese sociali costituite in forma di società di
remunerare in
misura limitata il capitale conferito dai soci (
art. 3
)
.
Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, sono state introdotte inoltre im-
portanti
misure di sostegno
,
anche fiscale
, volte a favorire gli investimenti di capitale
nelle dette imprese, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiac-
ciono a limiti di remunerazione del capitale (art. 18, come mod. dal D.Lgs. 95/2018).
Relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a depositare
presso il Registro delle Imprese e a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito
internet,
il
bilancio sociale
, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida.