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edises

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il primo a carico della struttura e il secondo a carico del professionista sanitario.

Secondo l’art. 7 della legge, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata

che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti

la professione sanitaria risponde delle loro condotte dolose e colpose, secondo i

principi della responsabilità contrattuale, con onere della prova consequenzialmente

a carico della struttura stessa e termine prescrizionale di 10 anni. Si richiamano,

per l’esattezza, l’art. 1218 del codice civile, sulla responsabilità per inadempimento

dell’obbligazione, e l’art. 1228, stesso codice, sulla responsabilità per fatto degli

ausiliari.

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste anche qualora

il professionista inadempiente sia stato scelto dal paziente e ancorché non sia

dipendente dalla struttura. La norma, peraltro, estende l’applicazione di questa

disciplina alle prestazioni sanitarie svolte in regime di

libera professione intramuraria

ovvero nell’ambito di

attività di sperimentazione e di ricerca clinica

ovvero in regime di

convenzione

con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la

telemedicina

.

L’esercente la professione sanitaria, in ogni caso, direttamente chiamato in causa dal

paziente danneggiato, risponde del danno in via extracontrattuale, ai sensi dell’art.

2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione

contrattuale assunta con il paziente.

17) D.

L’art. 6 della L. 24/2017 ha introdotto nel codice penale l’art. 590sexies,

che

disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

La norma stabilisce che, se i reati di

omicidio colposo

(art. 589) e

lesioni personali colpose

(art. 590) sono commessi per

negligenza

o

imprudenza

nell’esercizio della professione

sanitaria, si applicano le pene previste dal codice.

Se invece l’evento si è veri cato a causa di

imperizia

, e ciò nondimeno sono state

rispettate le

raccomandazioni previste dalle linee guida

, la punibilità è esclusa, sempre però

che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle speci cità

del caso concreto. Si applica questa esenzione di responsabilità anche quando,

mancando le linee guida, sono state rispettate le

buone pratiche clinico-assistenziali

.

Alla negligenza e all’imprudenza si attribuisce, dunque, un maggior grado di

disvalore penale. Ciò trova spiegazione nella riprovevolezza delle condotte negligenti

e imprudenti, se si considera il signi cato della negligenza, la quale è sinonimo

di trascuratezza, disattenzione, indolenza. Invece l’imperizia, ovvero l’inabilità

professionale dovuta alla mancata conoscenza delle regole scienti che e tecniche

della professione sanitaria e, più in generale, alla scarsa esperienza professionale,

rileva solo se sono state violate le linee guida e, in difetto di queste, le buone pratiche

clinicoassistenziali.

18) C

. Nel quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario, l’art. 10 della L.

24/2017 pone l’obbligo di copertura assicurativa (o di altre analoghe misure) per la

responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d’opera:

>

a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, anche per i

danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture me­

desime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento non­

ché di sperimentazione e ricerca clinica;