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il primo a carico della struttura e il secondo a carico del professionista sanitario.
Secondo l’art. 7 della legge, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata
che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti
la professione sanitaria risponde delle loro condotte dolose e colpose, secondo i
principi della responsabilità contrattuale, con onere della prova consequenzialmente
a carico della struttura stessa e termine prescrizionale di 10 anni. Si richiamano,
per l’esattezza, l’art. 1218 del codice civile, sulla responsabilità per inadempimento
dell’obbligazione, e l’art. 1228, stesso codice, sulla responsabilità per fatto degli
ausiliari.
La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria sussiste anche qualora
il professionista inadempiente sia stato scelto dal paziente e ancorché non sia
dipendente dalla struttura. La norma, peraltro, estende l’applicazione di questa
disciplina alle prestazioni sanitarie svolte in regime di
libera professione intramuraria
ovvero nell’ambito di
attività di sperimentazione e di ricerca clinica
ovvero in regime di
convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la
telemedicina
.
L’esercente la professione sanitaria, in ogni caso, direttamente chiamato in causa dal
paziente danneggiato, risponde del danno in via extracontrattuale, ai sensi dell’art.
2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente.
17) D.
L’art. 6 della L. 24/2017 ha introdotto nel codice penale l’art. 590sexies,
che
disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
La norma stabilisce che, se i reati di
omicidio colposo
(art. 589) e
lesioni personali colpose
(art. 590) sono commessi per
negligenza
o
imprudenza
nell’esercizio della professione
sanitaria, si applicano le pene previste dal codice.
Se invece l’evento si è veri cato a causa di
imperizia
, e ciò nondimeno sono state
rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida
, la punibilità è esclusa, sempre però
che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle speci cità
del caso concreto. Si applica questa esenzione di responsabilità anche quando,
mancando le linee guida, sono state rispettate le
buone pratiche clinico-assistenziali
.
Alla negligenza e all’imprudenza si attribuisce, dunque, un maggior grado di
disvalore penale. Ciò trova spiegazione nella riprovevolezza delle condotte negligenti
e imprudenti, se si considera il signi cato della negligenza, la quale è sinonimo
di trascuratezza, disattenzione, indolenza. Invece l’imperizia, ovvero l’inabilità
professionale dovuta alla mancata conoscenza delle regole scienti che e tecniche
della professione sanitaria e, più in generale, alla scarsa esperienza professionale,
rileva solo se sono state violate le linee guida e, in difetto di queste, le buone pratiche
clinicoassistenziali.
18) C
. Nel quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario, l’art. 10 della L.
24/2017 pone l’obbligo di copertura assicurativa (o di altre analoghe misure) per la
responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d’opera:
>
a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, anche per i
danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture me
desime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento non
ché di sperimentazione e ricerca clinica;