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Risposte commentate
Storia ed evoluzione dei servizi sanitari in
Italia
1) B.
La salute è riconosciuta dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentale
dell’individuo, ma la salvaguardia dell’integrità sicopsichica dei soggetti risponde
anche all’interesse della collettività, per tutelare il quale vengono garantite cure
gratuite agli indigenti: grazie infatti all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
le prestazioni mediche e farmaceutiche sono assicurate – del tutto gratuitamente o
previo pagamento di ticket – anche a chi sia sprovvisto di mezzi economici adeguati.
L’esigenza di protezione può per no giusti care l’imposizione di trattamenti sanitari,
se necessari alla tutela della salute collettiva, fermo restando che nessun trattamento
può contrastare con i diritti fondamentali dell’individuo e il rispetto della persona
umana.
È tutelato anche il diritto alla salubrità dell’ambiente, non espressamente menzionato
dal precetto costituzionale, ma frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. All’esigenza
di prevenire possibili malattie e danni causati da un habitat malsano rispondono i
vincoli imposti alla proprietà privata (es. il codice civile vieta le immissioni di fumo
o calore, le esalazioni, i rumori e tutte le propagazioni che superino la normale
tollerabilità) o all’attività economica (infatti, le degradazioni ambientali causate dallo
svolgimento di certe attività economiche, come quelle industriali, spesso si rivelano
nocive per la salute umana).
2) D.
Il regime fascista, proseguendo il processo di riorganizzazione intrapreso nel
1907 con il Testo unico delle leggi sanitarie, stabilì – nel solco segnato da quella
normativa – che gli ospedali siti in città sedi di facoltà universitarie medicochi
rurgiche fossero trasformati in ospedali clinici (cosiddetta
clinicizzazione degli ospedali
).
Stabilì, inoltre, che le cliniche universitarie, sulla base di accordi con le pubbliche
istituzioni, funzionassero come reparti ospedalieri (cosiddetta
ospedalizzazione delle
cliniche universitarie
).
A livello centrale si af dò la tutela della salute pubblica al Ministero dell’Inter
no, coadiuvato dalla Direzione generale della Sanità e da un Consiglio Superiore
di Sanità. Al Ministero dell’Interno competeva il controllo sulle autorità sanitarie
periferiche, rappresentate a livello provinciale dal Prefetto – coadiuvato dal medico e
dal veterinario provinciale – e a livello comunale dal Podestà (Sindaco).
3) C.
Con la L. 12 febbraio 1968, n. 132 – nota anche come legge Mariotti – gli ospedali
no allora gestiti da istituzioni di assistenza e bene cenza venivano trasformati in
enti dotati di soggettività giuridica di diritto pubblico, nel quadro di una riforma
che investiva l’intero sistema dell’assistenza ospedaliera, al ne di estenderla a tutti
i cittadini, coinvolgendo anche le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Bene cenza.
La costituzione dei nuovi enti – di cui la legge regolamentava anche l’iter di
riconoscimento – fu af data alle Regioni, che avrebbero avuto funzioni di indirizzo,