Previous Page  19 / 26 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 19 / 26 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Risposte commentate

Storia ed evoluzione dei servizi sanitari in

Italia

1) B.

La salute è riconosciuta dall’art. 32 Cost. come diritto fondamentale

dell’individuo, ma la salvaguardia dell’integrità sicopsichica dei soggetti risponde

anche all’interesse della collettività, per tutelare il quale vengono garantite cure

gratuite agli indigenti: grazie infatti all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

le prestazioni mediche e farmaceutiche sono assicurate – del tutto gratuitamente o

previo pagamento di ticket – anche a chi sia sprovvisto di mezzi economici adeguati.

L’esigenza di protezione può per no giusti care l’imposizione di trattamenti sanitari,

se necessari alla tutela della salute collettiva, fermo restando che nessun trattamento

può contrastare con i diritti fondamentali dell’individuo e il rispetto della persona

umana.

È tutelato anche il diritto alla salubrità dell’ambiente, non espressamente menzionato

dal precetto costituzionale, ma frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. All’esigenza

di prevenire possibili malattie e danni causati da un habitat malsano rispondono i

vincoli imposti alla proprietà privata (es. il codice civile vieta le immissioni di fumo

o calore, le esalazioni, i rumori e tutte le propagazioni che superino la normale

tollerabilità) o all’attività economica (infatti, le degradazioni ambientali causate dallo

svolgimento di certe attività economiche, come quelle industriali, spesso si rivelano

nocive per la salute umana).

2) D.

Il regime fascista, proseguendo il processo di riorganizzazione intrapreso nel

1907 con il Testo unico delle leggi sanitarie, stabilì – nel solco segnato da quella

normativa – che gli ospedali siti in città sedi di facoltà universitarie medicochi­

rurgiche fossero trasformati in ospedali clinici (cosiddetta

clinicizzazione degli ospedali

).

Stabilì, inoltre, che le cliniche universitarie, sulla base di accordi con le pubbliche

istituzioni, funzionassero come reparti ospedalieri (cosiddetta

ospedalizzazione delle

cliniche universitarie

).

A livello centrale si af dò la tutela della salute pubblica al Ministero dell’Inter­

no, coadiuvato dalla Direzione generale della Sanità e da un Consiglio Superiore

di Sanità. Al Ministero dell’Interno competeva il controllo sulle autorità sanitarie

periferiche, rappresentate a livello provinciale dal Prefetto – coadiuvato dal medico e

dal veterinario provinciale – e a livello comunale dal Podestà (Sindaco).

3) C.

Con la L. 12 febbraio 1968, n. 132 – nota anche come legge Mariotti – gli ospedali

no allora gestiti da istituzioni di assistenza e bene cenza venivano trasformati in

enti dotati di soggettività giuridica di diritto pubblico, nel quadro di una riforma

che investiva l’intero sistema dell’assistenza ospedaliera, al ne di estenderla a tutti

i cittadini, coinvolgendo anche le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Bene cenza.

La costituzione dei nuovi enti – di cui la legge regolamentava anche l’iter di

riconoscimento – fu af data alle Regioni, che avrebbero avuto funzioni di indirizzo,