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riabilitazione;
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assistenza farmaceutica;
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igiene della produzione, della lavorazione, della distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
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pro lassi e polizia veterinaria;
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medicina legale.
I livelli essenziali di queste prestazioni erano determinati in sede di programmazione
sanitaria nazionale, mentre la legge regionale stabiliva le norme per la gestione inte
grata dei servizi dell’Unità Sanitaria Locale con i servizi sociali presenti nel territorio.
6) A.
Scopo del processo di «aziendalizzazione», intrapreso dai decreti legislativi
nn. 502/1992 e 517/1993, era di istituire un soggetto pubblico autonomo e
responsabilizzato, in grado di operare secondo logiche di ef cienza, ef cacia,
produttività e qualità dei processi produttivi. Le Unità Sanitarie Locali “aziendalizzate”
avrebbero adottato, d’ora in avanti, il conto economico e patrimoniale e la contabilità
analitica.
Al vertice dell’Azienda era posto un organo monocratico, il direttore generale, titolare
esclusivo dei poteri di gestione e rappresentanza legale dell’ente, con il compito
di veri care la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate,
nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Il direttore generale era coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore
amministrativo da lui nominati.
7) A.
Il D.Lgs. 502/1992, come riscritto e integrato dal D.Lgs. 229/1999, stabilisce
all’art. 3 co. 1bis
che le Unità Sanitarie Locali, in funzione del perseguimento dei
loro ni istituzionali, si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e
autonomia imprenditoriale.
Si tratta, rispetto al precedente regime, di un cambiamento epocale. Se infatti, con la
L. 833/1978, le Unità Sanitarie Locali erano state concepite come strutture operative
dei Comuni, prive di soggettività giuridica, la riforma del 1992 ne fa enti aziendali
dotati di soggettività giuridica.
Sono “aziendalizzati” e riconosciuti come persone giuridiche di diritto pubblico
anche gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione in possesso di almeno
tre strutture di alta specialità e di un’organizzazione di tipo dipartimentale.
Inoltre, il nuovo regime giuridico riconosce e valorizza l’autonomia economico
nanziaria degli ospedali che, pur non costituiti in Azienda, conservano la natura
di presidi ospedalieri con contabilità separata all’interno del bilancio delle Aziende
Unità Sanitarie Locali.
8) D.
L’accreditamento è l’atto con cui la Regione veri ca il possesso di
standard
qualitativi, organizzativi e di organico di strutture e professionisti.
In particolare, l’art. 8quater
del D.Lgs. 502/1992, come modi cato e integrato
dal D.Lgs. 229/1999 e dalla normativa successiva, stabilisce che l’accreditamento
istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche (ed
equiparate) o private (lucrative e non lucrative), nonché ai professionisti che ne
facciano richiesta.