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www.

edises

.it

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riabilitazione;

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assistenza farmaceutica;

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igiene della produzione, della lavorazione, della distribuzione e commercio degli

alimenti e delle bevande;

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pro lassi e polizia veterinaria;

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medicina legale.

I livelli essenziali di queste prestazioni erano determinati in sede di programmazione

sanitaria nazionale, mentre la legge regionale stabiliva le norme per la gestione inte­

grata dei servizi dell’Unità Sanitaria Locale con i servizi sociali presenti nel territorio.

6) A.

Scopo del processo di «aziendalizzazione», intrapreso dai decreti legislativi

nn. 502/1992 e 517/1993, era di istituire un soggetto pubblico autonomo e

responsabilizzato, in grado di operare secondo logiche di ef cienza, ef cacia,

produttività e qualità dei processi produttivi. Le Unità Sanitarie Locali “aziendalizzate”

avrebbero adottato, d’ora in avanti, il conto economico e patrimoniale e la contabilità

analitica.

Al vertice dell’Azienda era posto un organo monocratico, il direttore generale, titolare

esclusivo dei poteri di gestione e rappresentanza legale dell’ente, con il compito

di veri care la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate,

nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il direttore generale era coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore

amministrativo da lui nominati.

7) A.

Il D.Lgs. 502/1992, come riscritto e integrato dal D.Lgs. 229/1999, stabilisce

all’art. 3 co. 1bis

che le Unità Sanitarie Locali, in funzione del perseguimento dei

loro ni istituzionali, si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e

autonomia imprenditoriale.

Si tratta, rispetto al precedente regime, di un cambiamento epocale. Se infatti, con la

L. 833/1978, le Unità Sanitarie Locali erano state concepite come strutture operative

dei Comuni, prive di soggettività giuridica, la riforma del 1992 ne fa enti aziendali

dotati di soggettività giuridica.

Sono “aziendalizzati” e riconosciuti come persone giuridiche di diritto pubblico

anche gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione in possesso di almeno

tre strutture di alta specialità e di un’organizzazione di tipo dipartimentale.

Inoltre, il nuovo regime giuridico riconosce e valorizza l’autonomia economico­

nanziaria degli ospedali che, pur non costituiti in Azienda, conservano la natura

di presidi ospedalieri con contabilità separata all’interno del bilancio delle Aziende

Unità Sanitarie Locali.

8) D.

L’accreditamento è l’atto con cui la Regione veri ca il possesso di

standard

qualitativi, organizzativi e di organico di strutture e professionisti.

In particolare, l’art. 8quater

del D.Lgs. 502/1992, come modi cato e integrato

dal D.Lgs. 229/1999 e dalla normativa successiva, stabilisce che l’accreditamento

istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche (ed

equiparate) o private (lucrative e non lucrative), nonché ai professionisti che ne

facciano richiesta.