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.it

Pertanto, le strutture sanitarie, per esercitare la propria attività, devono, in prima

istanza, ottenere la prescritta autorizzazione. Successivamente, le strutture possono

chiedere l’accreditamento istituzionale. Il rilascio di quest’ultimo atto è subordinato

alla veri ca di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale,

nonché alla positiva veri ca dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

9) C.

La riorganizzazione dell’assistenza primaria sul territorio costituisce l’aspetto di

maggior rilevanza della riforma Balduzzi. Il ne è ridurre il tasso di ospedalizzazione

e i relativi costi. Le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) – costituite in

reti di poliambulatori territoriali – si caratterizzano come forme organizzative

multiprofessionali, in cui le prestazioni assistenziali vengono erogate attraverso il

coordinamento e l’integrazione dei medici e delle altre professionalità convenzionate

con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni sono garantite per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni

prefestivi e festivi sulla base di idonea turnazione.

Le Unità Complesse di Cure Primarie operano in coordinamento e in collegamento

telematico con le strutture ospedaliere.

10) B.

A differenza delle Unità Complesse di Cure Primarie, costituite in reti di

poliambulatori, le Aggregazioni Funzionali Territoriali si strutturano come modalità

operative monoprofessionali, ma al pari delle Unità Complesse di Cure Primarie,

nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, sono in grado di garantire l’assistenza

primaria sul territorio per 24 ore e tutti i giorni della settimana, attraverso personale

convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

11) D.

Il decreto Balduzzi ha af dato alle Aziende sanitarie la ricognizione degli spazi

disponibili per l’esercizio della libera professione intramuraria. Tale ricognizione deve

essere effettuata entro l’anno di entrata in vigore della riforma (2012), unitamente alla

valutazione dei volumi di prestazioni effettuate nel biennio precedente quella data.

Si attribuisce quindi alle Regioni, a fronte di un’accertata indisponibilità degli spazi,

il potere di concludere accordi con strutture sanitarie autorizzate non accreditate,

stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e per no accedere a studi professionali

privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione fra il professionista

interessato e l’Azienda sanitaria di appartenenza. Non è però permesso svolgere

la libera attività presso studi professionali in cui operino anche professionisti non

dipendenti o non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero dipendenti

non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda di riferimento e a condizione

che sia garantita la completa tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti.

12) D.

Spetta al Ministro della Salute ssare, con apposito decreto, le condizioni

di erogabilità delle prestazioni specialistiche e riabilitative ritenute strettamente

necessarie e individuare anche le prestazioni specialistiche ad alto rischio di

inappropriatezza.

Il principio dell’appropriatezza vale anche per i ricoveri, in particolare nelle case

di cura convenzionate con meno di 40 posti letto. Sono stabiliti vincoli anche sulla

degenza media e sul tasso di ospedalizzazione.