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Pertanto, le strutture sanitarie, per esercitare la propria attività, devono, in prima
istanza, ottenere la prescritta autorizzazione. Successivamente, le strutture possono
chiedere l’accreditamento istituzionale. Il rilascio di quest’ultimo atto è subordinato
alla veri ca di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale,
nonché alla positiva veri ca dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
9) C.
La riorganizzazione dell’assistenza primaria sul territorio costituisce l’aspetto di
maggior rilevanza della riforma Balduzzi. Il ne è ridurre il tasso di ospedalizzazione
e i relativi costi. Le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) – costituite in
reti di poliambulatori territoriali – si caratterizzano come forme organizzative
multiprofessionali, in cui le prestazioni assistenziali vengono erogate attraverso il
coordinamento e l’integrazione dei medici e delle altre professionalità convenzionate
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Le prestazioni sono garantite per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni
prefestivi e festivi sulla base di idonea turnazione.
Le Unità Complesse di Cure Primarie operano in coordinamento e in collegamento
telematico con le strutture ospedaliere.
10) B.
A differenza delle Unità Complesse di Cure Primarie, costituite in reti di
poliambulatori, le Aggregazioni Funzionali Territoriali si strutturano come modalità
operative monoprofessionali, ma al pari delle Unità Complesse di Cure Primarie,
nell’ambito dell’organizzazione distrettuale, sono in grado di garantire l’assistenza
primaria sul territorio per 24 ore e tutti i giorni della settimana, attraverso personale
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
11) D.
Il decreto Balduzzi ha af dato alle Aziende sanitarie la ricognizione degli spazi
disponibili per l’esercizio della libera professione intramuraria. Tale ricognizione deve
essere effettuata entro l’anno di entrata in vigore della riforma (2012), unitamente alla
valutazione dei volumi di prestazioni effettuate nel biennio precedente quella data.
Si attribuisce quindi alle Regioni, a fronte di un’accertata indisponibilità degli spazi,
il potere di concludere accordi con strutture sanitarie autorizzate non accreditate,
stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e per no accedere a studi professionali
privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione fra il professionista
interessato e l’Azienda sanitaria di appartenenza. Non è però permesso svolgere
la libera attività presso studi professionali in cui operino anche professionisti non
dipendenti o non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero dipendenti
non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda di riferimento e a condizione
che sia garantita la completa tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti.
12) D.
Spetta al Ministro della Salute ssare, con apposito decreto, le condizioni
di erogabilità delle prestazioni specialistiche e riabilitative ritenute strettamente
necessarie e individuare anche le prestazioni specialistiche ad alto rischio di
inappropriatezza.
Il principio dell’appropriatezza vale anche per i ricoveri, in particolare nelle case
di cura convenzionate con meno di 40 posti letto. Sono stabiliti vincoli anche sulla
degenza media e sul tasso di ospedalizzazione.