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vigilanza e tutela, af ancate a quelle di alta sorveglianza e controllo attribuite al
Ministero della Sanità.
La legge individuava dei nuovi enti anche le funzioni (diagnosi e cura dei degenti,
prevenzione delle malattie, ricerca scienti ca), nonché l’organizzazione interna, e li
classi cava in:
>
ospedali generali di zona;
>
ospedali generali provinciali;
>
ospedali generali regionali;
>
ospedali specializzati provinciali;
>
ospedali specializzati regionali;
>
ospedali per lungodegenti e convalescenti.
Si introduceva, in ne, il principio della programmazione ospedaliera, prevedendone
l’applicazione anche alle esigenze didattiche e scienti che delle Università.
4) C.
L’art. 1, co. 3, della L. 833/1978 afferma che il Servizio Sanitario Nazionale
è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività
destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute sica e psichica
di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo
modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
Si tratta di una formula ampia, nella quale la globalità degli interventi in materia di
assistenza sanitaria, nalizzata a rendere effettivo il diritto alla salute, non può non
coniugarsi con l’uguaglianza di tutti di fronte al Servizio Sanitario Nazionale.
Alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto anche gli
stranieri in regola con le norme sul permesso di soggiorno, mentre a quelli irregolari
sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale
e collettiva.
5) D.
Articolate in distretti sanitari di base, come strutture operative dei Comuni, le
Unità Sanitarie Locali erogavano – e continuano a erogare dopo la loro trasformazione
in Aziende – le seguenti categorie di prestazioni:
>
educazione sanitaria;
>
igiene dell’ambiente di vita e di lavoro;
>
prevenzione individuale e collettiva delle malattie siche e psichiche;
>
protezione sanitaria maternoinfantile;
>
assistenza pediatrica;
>
tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
>
igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni
ordine e grado;
>
igiene e medicina del lavoro;
>
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
>
tutela sanitaria delle attività sportive;
>
assistenza medicogenerica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
>
assistenza medicospecialistica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale, per le
malattie siche e psichiche;
>
assistenza ospedaliera per le malattie siche e psichiche;