

CAPITOLO
7
Gli enti pubblici
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avvalimento
:
si ha quando un ente si serve degli uffici di un altro ente, che di norma
svolgeranno compiti preparatori ed esecutivi senza che ciò comporti un trasferimento
di funzioni dall’uno all’altro;
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sostituzione
:
è una figura generale. Si ha quando un ente esercita diritti o attribu-
zioni spettanti ad altro soggetto, ma in nome proprio e sotto la propria responsabilità.
Gli effetti si producono direttamente nella sfera del sostituito. Il relativo potere è pre-
visto in genere quando sia necessario sopperire all’inerzia del titolare, previa diffida;
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delega di funzioni
: da distinguere dalla
delega nei rapporti interorganici
.
È una delle
principali manifestazioni del principio di sussidiarietà e opera tra Stato e Regioni e
tra Regioni ed enti locali. Le Regioni di norma esercitano le proprie funzioni ammi-
nistrative delegandole ai diversi enti;
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federazioni
:
si tratta di forme associative con funzioni di coordinamento e indirizzo
dell’attività degli federati e di rappresentanza degli stessi (es.: l’ACI è una federazio-
ne degli Automobil Club Provinciali);
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consorzi
:
sono strutture stabili che svolgono attività diretta alla realizzazione di
obiettivi comuni a più enti. Gli enti locali possono istituirne di due tipi:
per la gestione
dei servizi pubblici locali e per l’esercizio di funzioni
.
È rilevante, in tale ambito, la distinzio-
ne tra consorzi facoltativi e obbligatori. Questi ultimi ricorrono quando sono coinvolti
rilevanti interessi pubblici che ne impongono la costituzione.