

CAPITOLO
7
Gli enti pubblici
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Gli aiuti finanziari sono, nella generalità dei casi, attribuiti a fronte dell’esercizio di fun-
zioni di “compartecipazione” nella prestazione di servizi assistenziali o di rilevante fina-
lità sociale (si pensi alle
istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica,
IPAB, ai
patronati
, alle
varie
istituzioni culturali
, alle
federazioni sportive
, agli
enti ecclesiastici
ecc.) oppure perché
“collaborano” nel
perseguimento di interessi pubblici
mediante la tutela di interessi diffusi o
collettivi (associazioni di tutela dei consumatori, di protezione ambientale ecc.).
7.5
•
L’impresa pubblica e l’organismo di diritto pubblico
Ai fini dell’applicazione della normativa di diritto europeo in materia di appalti pub-
blici ed in materia di evidenza pubblica, è stata elaborata la figura dell’organismo di
diritto pubblico, dalla quale va distinta quella dell’
impresa pubblica
(cfr. sul punto
dir. 2006/111/CE): mentre il fine dell’organismo di diritto pubblico è d’interesse
generale ma ha carattere non industriale e commerciale, l’impresa pubblica, nei
confronti della quale i pubblici poteri hanno influenza dominante (in analogia con
l’organismo di diritto pubblico) persegue, tuttavia, fini di lucro, agisce in normali
condizioni di mercato assumendone il rischio (e ciò diversamente dall’organismo di
diritto pubblico).
Art. 3, co. 1, D.Lgs. 50/2016 - Codice degli appalti e delle
concessioni (Definizioni)
Ai fini del presente codice si intende per:
[…]
d
) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo,
anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è con-
tenuto nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di in-
teresse generale, aventi carattere non industriale o com-
merciale
;
2) dotato di
personalità giuridica
;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al
controllo
di questi ultimi oppure il cui organo d’amministra-
zione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri
dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Per
bisogno di interesse generale non avente carattere
industriale o commerciale
non si intende la
non imprendi-
torialità
della gestione, ma la
funzionalizzazione
dell’ente al
soddisfacimento di bisogni generali della collettività.
Il
controllo sulla gestione
dello Stato, degli enti
pubblici territoriali o di altri organismi di diritto
pubblico si ricava dai indici presuntivi alternativa-
mente sufficienti ad integrare il requisito in esame;
è sufficiente, che anche uno solo dei criteri si verifi-
chi per individuare l’organismo di diritto pubblico.
La
personalità giuridica
deve esse-
re intesa in senso non tecnico come
riferentesi alla soggettività giuridica
e, cioè, alla capacità di essere centro
d’imputazione d’attività amministra-
tiva.