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CAPITOLO

7

Gli enti pubblici

93

www.

edises

.it

Gli aiuti finanziari sono, nella generalità dei casi, attribuiti a fronte dell’esercizio di fun-

zioni di “compartecipazione” nella prestazione di servizi assistenziali o di rilevante fina-

lità sociale (si pensi alle

istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica,

IPAB, ai

patronati

, alle

varie

istituzioni culturali

, alle

federazioni sportive

, agli

enti ecclesiastici

ecc.) oppure perché

“collaborano” nel

perseguimento di interessi pubblici

mediante la tutela di interessi diffusi o

collettivi (associazioni di tutela dei consumatori, di protezione ambientale ecc.).

7.5

L’impresa pubblica e l’organismo di diritto pubblico

Ai fini dell’applicazione della normativa di diritto europeo in materia di appalti pub-

blici ed in materia di evidenza pubblica, è stata elaborata la figura dell’organismo di

diritto pubblico, dalla quale va distinta quella dell’

impresa pubblica

(cfr. sul punto

dir. 2006/111/CE): mentre il fine dell’organismo di diritto pubblico è d’interesse

generale ma ha carattere non industriale e commerciale, l’impresa pubblica, nei

confronti della quale i pubblici poteri hanno influenza dominante (in analogia con

l’organismo di diritto pubblico) persegue, tuttavia, fini di lucro, agisce in normali

condizioni di mercato assumendone il rischio (e ciò diversamente dall’organismo di

diritto pubblico).

Art. 3, co. 1, D.Lgs. 50/2016 - Codice degli appalti e delle

concessioni (Definizioni)

Ai fini del presente codice si intende per:

[…]

d

) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo,

anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è con-

tenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente

esigenze di in-

teresse generale, aventi carattere non industriale o com-

merciale

;

2) dotato di

personalità giuridica

;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di

diritto pubblico oppure la cui

gestione sia soggetta al

controllo

di questi ultimi oppure il cui organo d’amministra-

zione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri

dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Per

bisogno di interesse generale non avente carattere

industriale o commerciale

non si intende la

non imprendi-

torialità

della gestione, ma la

funzionalizzazione

dell’ente al

soddisfacimento di bisogni generali della collettività.

Il

controllo sulla gestione

dello Stato, degli enti

pubblici territoriali o di altri organismi di diritto

pubblico si ricava dai indici presuntivi alternativa-

mente sufficienti ad integrare il requisito in esame;

è sufficiente, che anche uno solo dei criteri si verifi-

chi per individuare l’organismo di diritto pubblico.

La

personalità giuridica

deve esse-

re intesa in senso non tecnico come

riferentesi alla soggettività giuridica

e, cioè, alla capacità di essere centro

d’imputazione d’attività amministra-

tiva.