Previous Page  26 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 26 / 36 Next Page
Page Background

90

PARTE PRIMA

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

www.

edises

.it

agli indici di riconoscibilità della natura pubblica o privata di un ente elaborati

dalla dottrina e dalla giurisprudenza non può essere posta in dubbio quando

si tratti della qualificazione relativa ad un ente sorto anteriormente all’entrata

in vigore della L. 70/1975, per la quale, con una riserva sia pure non assoluta di

legge, nessun nuovo ente può essere riconosciuto o istituito se non per legge e,

quindi, sulla base di atti di carattere meramente formale.

I compiti statutari identificano o comunque qualificano in modo decisivo la na-

tura dell’ente. Così come l’iscrizione alla Camera di commercio ed il deposito

dei bilanci; la stessa nomina dei rappresentanti regionali da parte del Presiden-

te della Giunta applicabile esplicitamente alle «società partecipate»; l’originaria

previsione della relativa istituzione con decreto legislativo (18 febbraio 1917 n.

323) e la relativa costituzione mediante convenzioni da approvarsi con decreto

reale; l’istituzione, nel bilancio dello Stato, dei capitoli di spesa necessari per

far fronte alle spese relative; l’approvazione dello statuto con decreto del Pre-

sidente della Regione, ed inoltre l’originaria prevalente partecipazione a detto

consorzio di amministrazioni pubbliche. Rilevano infine il sistema di controlli sia

in tema di statuto e relative modificazioni, sia in tema di deliberazioni riguardanti

il bilancio ed il conto consuntivo, nonché le fonti chiaramente pubblicistiche dei

mezzi necessari al funzionamento dell’ente.

7.1.2

Tipologia

Gli enti pubblici si possono distinguere secondo le caratteristiche in:

-

enti associativi

: la base è costituita da gruppi di soggetti, imprenditori, categorie di

utenti, professionisti (es.: collegi e ordini professionali, consorzi di bonifica, CONI,

ecc.). Determina direttamente o a mezzo di rappresentanti o delegati le decisioni

fondamentali dell’ente;

-

enti a struttura rappresentativa

: la maggioranza degli amministratori è nominata

dagli interessati non direttamente, ma attraverso le proprie organizzazioni;

-

enti a struttura istituzionale

: predomina la destinazione dell’elemento patrimoniale

alla soddisfazione di un interesse e gli amministratori sono designati da soggetti estra-

nei all’ente;

-

enti territoriali

:

il territorio è elemento essenziale e su di esso l’ente esercita un dirit-

to affine a quello reale. Per la sua tutela è riconosciuto un potere di ordinanza. Sono

contemplati dalla Costituzione, oltre allo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le

Province e i Comuni. Presentano i seguenti caratteri comuni:

necessarietà

: l’appartenenza consegue direttamente al fatto di risiedere sul territo-

rio;

poteri pubblicistici esercitabili erga omnes

: ne sono destinatari tutti coloro che svolgono

attività sul territorio, senza che rilevi dove risiedono; tali poteri, tuttavia, non sono

liberi nel fine, ma sempre soggetti al principio di legalità e al rispetto del principio

di sussidiarietà;

carattere esponenziale

degli interessi di tutti gli appartenenti alla comunità stanziata

sul territorio e, di conseguenza, perseguimento di fini di interesse generale;

titolarità di un demanio

: a differenza degli enti non territoriali che possono avere in

dotazione solo beni patrimoniali, hanno beni su cui esercitano poteri pubblicistici;