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PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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agli indici di riconoscibilità della natura pubblica o privata di un ente elaborati
dalla dottrina e dalla giurisprudenza non può essere posta in dubbio quando
si tratti della qualificazione relativa ad un ente sorto anteriormente all’entrata
in vigore della L. 70/1975, per la quale, con una riserva sia pure non assoluta di
legge, nessun nuovo ente può essere riconosciuto o istituito se non per legge e,
quindi, sulla base di atti di carattere meramente formale.
I compiti statutari identificano o comunque qualificano in modo decisivo la na-
tura dell’ente. Così come l’iscrizione alla Camera di commercio ed il deposito
dei bilanci; la stessa nomina dei rappresentanti regionali da parte del Presiden-
te della Giunta applicabile esplicitamente alle «società partecipate»; l’originaria
previsione della relativa istituzione con decreto legislativo (18 febbraio 1917 n.
323) e la relativa costituzione mediante convenzioni da approvarsi con decreto
reale; l’istituzione, nel bilancio dello Stato, dei capitoli di spesa necessari per
far fronte alle spese relative; l’approvazione dello statuto con decreto del Pre-
sidente della Regione, ed inoltre l’originaria prevalente partecipazione a detto
consorzio di amministrazioni pubbliche. Rilevano infine il sistema di controlli sia
in tema di statuto e relative modificazioni, sia in tema di deliberazioni riguardanti
il bilancio ed il conto consuntivo, nonché le fonti chiaramente pubblicistiche dei
mezzi necessari al funzionamento dell’ente.
7.1.2
•
Tipologia
Gli enti pubblici si possono distinguere secondo le caratteristiche in:
-
enti associativi
: la base è costituita da gruppi di soggetti, imprenditori, categorie di
utenti, professionisti (es.: collegi e ordini professionali, consorzi di bonifica, CONI,
ecc.). Determina direttamente o a mezzo di rappresentanti o delegati le decisioni
fondamentali dell’ente;
-
enti a struttura rappresentativa
: la maggioranza degli amministratori è nominata
dagli interessati non direttamente, ma attraverso le proprie organizzazioni;
-
enti a struttura istituzionale
: predomina la destinazione dell’elemento patrimoniale
alla soddisfazione di un interesse e gli amministratori sono designati da soggetti estra-
nei all’ente;
-
enti territoriali
:
il territorio è elemento essenziale e su di esso l’ente esercita un dirit-
to affine a quello reale. Per la sua tutela è riconosciuto un potere di ordinanza. Sono
contemplati dalla Costituzione, oltre allo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le
Province e i Comuni. Presentano i seguenti caratteri comuni:
•
necessarietà
: l’appartenenza consegue direttamente al fatto di risiedere sul territo-
rio;
•
poteri pubblicistici esercitabili erga omnes
: ne sono destinatari tutti coloro che svolgono
attività sul territorio, senza che rilevi dove risiedono; tali poteri, tuttavia, non sono
liberi nel fine, ma sempre soggetti al principio di legalità e al rispetto del principio
di sussidiarietà;
•
carattere esponenziale
degli interessi di tutti gli appartenenti alla comunità stanziata
sul territorio e, di conseguenza, perseguimento di fini di interesse generale;
•
titolarità di un demanio
: a differenza degli enti non territoriali che possono avere in
dotazione solo beni patrimoniali, hanno beni su cui esercitano poteri pubblicistici;