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PARTE PRIMA

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

www.

edises

.it

L

’influenza pubblica

si evince ove ricorra, alternativamente, uno dei seguenti requi-

siti:

- quando l’attività dell’organismo di diritto pubblico riceva

finanziamenti pubblici in

modo maggioritario

(non è, in tale prospettiva, esclusa la ricorrenza dell’organismo di

diritto pubblico ove esso riceva, anche per altra via, le fonti di finanziamento per la

propria attività). Il requisito in esame sussiste, peraltro, anche laddove vi sia un

fi-

nanziamento indiretto,

un sistema impositivo e di riscossione garantito dallo Stato (cfr.

Corte di Giustizia CE, Sez. IV, 13-12-2007, n. 337);

- quando sia

sottoposta al controllo pubblico

. Con riferimento al requisito in parola, è

stato ritenuto non sufficiente un mero controllo a posteriori a fine anno, essendo

invece necessario un controllo di gestione che sia idoneo a determinare un’influen-

za penetrante sull’attività dell’ente controllato con poteri di verifica sull’esattezza,

sull’economicità e sulla redditività dell’amministrazione corrente; per le società, la

Suprema Corte ha rilevato come il requisito del controllo vada verificato sulla base

degli indici individuati dall’art. 2359 c.c.; esso sussiste, dunque, allorché la partecipa-

zione al capitale sociale consenta un’influenza

maggioritaria o, in ogni caso, dominante

nell’assemblea ordinaria o allorché tale influenza dominante sia garantita,

aliunde

,

mediante determinate convenzioni;

- quando i suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti

da membri

più della metà dei quali sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o

da altri organismi di diritto pubblico.

A tale riguardo, in considerazione della difficoltà

probatoria, non è stata ritenuta ammissibile la distinzione, da taluni proposta, tra la

partecipazione a titolo personale e a titolo istituzionale.

7.6

Le società per azioni a partecipazione pubblica

Le

società per azioni a partecipazione pubblica

sono disciplinate dal codice civile.

L’art. 2449 c.c. afferma, infatti, che “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno parteci-

pazioni in una società per azioni che

non fa ricorso al capitale di rischio

, lo statuto

può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci,

ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al

capitale sociale”.

Non fanno ricorso al capitale di rischio le società le cui azioni non sono quotate e non

sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante (cd.

società chiuse

).

La maggior parte dei problemi che si collegano a queste figure consiste nella relativa

qualificazione come soggetti pubblici o privati

. Ciò in quanto il modello organizzativo

(forma societaria) appartiene al diritto privato, ma lo stesso codice civile, come visto

precedentemente, e le leggi speciali assoggettano tali strumenti ad una disciplina par-

ticolare, quando costituiscano, indipendentemente dall’esistenza di una partecipazio-

ne azionaria in mano pubblica, il mezzo per realizzare interessi generali.

In linea di massima, si tende ad affermare, in base ai già ricordati indici rivelatori del

carattere pubblico di un ente, che, indipendentemente dalla partecipazione aziona-

ria, la società è un soggetto pubblico quando

non può disporre della propria esistenza

e

quando sia

comunque assoggettato ad un potere pubblico di ingerenza.