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PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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L
’influenza pubblica
si evince ove ricorra, alternativamente, uno dei seguenti requi-
siti:
- quando l’attività dell’organismo di diritto pubblico riceva
finanziamenti pubblici in
modo maggioritario
(non è, in tale prospettiva, esclusa la ricorrenza dell’organismo di
diritto pubblico ove esso riceva, anche per altra via, le fonti di finanziamento per la
propria attività). Il requisito in esame sussiste, peraltro, anche laddove vi sia un
fi-
nanziamento indiretto,
un sistema impositivo e di riscossione garantito dallo Stato (cfr.
Corte di Giustizia CE, Sez. IV, 13-12-2007, n. 337);
- quando sia
sottoposta al controllo pubblico
. Con riferimento al requisito in parola, è
stato ritenuto non sufficiente un mero controllo a posteriori a fine anno, essendo
invece necessario un controllo di gestione che sia idoneo a determinare un’influen-
za penetrante sull’attività dell’ente controllato con poteri di verifica sull’esattezza,
sull’economicità e sulla redditività dell’amministrazione corrente; per le società, la
Suprema Corte ha rilevato come il requisito del controllo vada verificato sulla base
degli indici individuati dall’art. 2359 c.c.; esso sussiste, dunque, allorché la partecipa-
zione al capitale sociale consenta un’influenza
maggioritaria o, in ogni caso, dominante
nell’assemblea ordinaria o allorché tale influenza dominante sia garantita,
aliunde
,
mediante determinate convenzioni;
- quando i suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti
da membri
più della metà dei quali sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico.
A tale riguardo, in considerazione della difficoltà
probatoria, non è stata ritenuta ammissibile la distinzione, da taluni proposta, tra la
partecipazione a titolo personale e a titolo istituzionale.
7.6
•
Le società per azioni a partecipazione pubblica
Le
società per azioni a partecipazione pubblica
sono disciplinate dal codice civile.
L’art. 2449 c.c. afferma, infatti, che “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno parteci-
pazioni in una società per azioni che
non fa ricorso al capitale di rischio
, lo statuto
può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci,
ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al
capitale sociale”.
Non fanno ricorso al capitale di rischio le società le cui azioni non sono quotate e non
sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante (cd.
società chiuse
).
La maggior parte dei problemi che si collegano a queste figure consiste nella relativa
qualificazione come soggetti pubblici o privati
. Ciò in quanto il modello organizzativo
(forma societaria) appartiene al diritto privato, ma lo stesso codice civile, come visto
precedentemente, e le leggi speciali assoggettano tali strumenti ad una disciplina par-
ticolare, quando costituiscano, indipendentemente dall’esistenza di una partecipazio-
ne azionaria in mano pubblica, il mezzo per realizzare interessi generali.
In linea di massima, si tende ad affermare, in base ai già ricordati indici rivelatori del
carattere pubblico di un ente, che, indipendentemente dalla partecipazione aziona-
ria, la società è un soggetto pubblico quando
non può disporre della propria esistenza
e
quando sia
comunque assoggettato ad un potere pubblico di ingerenza.