

CAPITOLO
7
Gli enti pubblici
95
www.
edises
.it
La scarsità di norme che il codice civile dedica al fenomeno dell’azionariato pubblico
non denota scarsa considerazione da parte del legislatore, ma il preciso intento degli
artefici del codice civile di assoggettare la società in mano pubblica alla
medesima
disciplina
delle società in mano
privata
.
Diversamente da quanto accade negli
enti pubblici economici
, nella società per azioni in
mano pubblica sono sottoposti al diritto comune
non solo i rapporti di impresa esterni,
ma
anche quelli
interni di organizzazione.
Non vale con riferimento alle società per azioni a partecipazione pubblica l’esenzione
dal fallimento in caso di insolvenza che, invece, è concessa agli enti pubblici econo-
mici.
Con riguardo alla partecipazione pubblica in una società per azioni, i casi che posso-
no darsi sono all’evidenza tre:
- la società è a
totale partecipazione pubblica
: in questo caso si realizza una situazione
che in fatto è assimilabile a quella di un
ente pubblico economico,
dovendosi però rispet-
tare sempre le regole inerenti alla struttura della società per azioni: gli amministratori
devono redigere i bilanci, sono esposti alle azioni di responsabilità dei creditori sociali
o di singoli terzi, etc.;
- la società ha un
azionista pubblico di minoranza
: tale situazione può determinarsi in
ragione della necessità avvertita dal soggetto pubblico di sostenere un’impresa o un
settore produttivo in cui scarseggiano investimenti privati, oppure la partecipazione
minoritaria può preludere ad una scalata e quindi avere un carattere solo prelimina-
re;
- la società ha un
azionista pubblico di maggioranza
:
è la situazione di gran lunga
prevalente e si tratta della cd.
società mista
.
DOTTRINA
|
La natura della società mista è largamente dibattuta in dottrina. Tutte le relati-
ve questioni possono ricondursi a
due contrapposte costruzioni
dell’interesse
sociale
.
Secondo
la prima
il fatto che il capitale di maggioranza sia in mano di un sogget-
to pubblico
non incide sulla causa del contratto di società
, che rimane, ai sensi
dell’art. 2247 c.c., il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne
gli utili. L’interesse pubblico di cui sia portatore
l’azionista di maggioranza
resta
un interesse extrasociale
, ed è anzi realizzato, nel senso che non può non imme-
desimarsi, nell’interesse alla presenza pubblica della società in quel dato settore
di mercato.
Secondo
altra costruzione
, la partecipazione maggioritaria dello Stato ad una
società per azioni trasforma automaticamente l’interesse pubblico (ad industrializ-
zare una zona depressa, etc.) in interesse sociale, mentre l’interesse degli azionisti
di minoranza diventa interesse extrasociale.
La scelta su quale delle due soluzioni sia da preferire non è di poco conto: basti
pensare che i fautori della seconda tesi ritengono che la società mista non sia
tenuta a remunerare i fattori della produzione con i ricavi e quindi a produrre utili;
occorre inoltre considerare che gli amministratori, legati da un rapporto fiduciario