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CAPITOLO

7

Gli enti pubblici

95

www.

edises

.it

La scarsità di norme che il codice civile dedica al fenomeno dell’azionariato pubblico

non denota scarsa considerazione da parte del legislatore, ma il preciso intento degli

artefici del codice civile di assoggettare la società in mano pubblica alla

medesima

disciplina

delle società in mano

privata

.

Diversamente da quanto accade negli

enti pubblici economici

, nella società per azioni in

mano pubblica sono sottoposti al diritto comune

non solo i rapporti di impresa esterni,

ma

anche quelli

interni di organizzazione.

Non vale con riferimento alle società per azioni a partecipazione pubblica l’esenzione

dal fallimento in caso di insolvenza che, invece, è concessa agli enti pubblici econo-

mici.

Con riguardo alla partecipazione pubblica in una società per azioni, i casi che posso-

no darsi sono all’evidenza tre:

- la società è a

totale partecipazione pubblica

: in questo caso si realizza una situazione

che in fatto è assimilabile a quella di un

ente pubblico economico,

dovendosi però rispet-

tare sempre le regole inerenti alla struttura della società per azioni: gli amministratori

devono redigere i bilanci, sono esposti alle azioni di responsabilità dei creditori sociali

o di singoli terzi, etc.;

- la società ha un

azionista pubblico di minoranza

: tale situazione può determinarsi in

ragione della necessità avvertita dal soggetto pubblico di sostenere un’impresa o un

settore produttivo in cui scarseggiano investimenti privati, oppure la partecipazione

minoritaria può preludere ad una scalata e quindi avere un carattere solo prelimina-

re;

- la società ha un

azionista pubblico di maggioranza

:

è la situazione di gran lunga

prevalente e si tratta della cd.

società mista

.

DOTTRINA

|

La natura della società mista è largamente dibattuta in dottrina. Tutte le relati-

ve questioni possono ricondursi a

due contrapposte costruzioni

dell’interesse

sociale

.

Secondo

la prima

il fatto che il capitale di maggioranza sia in mano di un sogget-

to pubblico

non incide sulla causa del contratto di società

, che rimane, ai sensi

dell’art. 2247 c.c., il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e

servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne

gli utili. L’interesse pubblico di cui sia portatore

l’azionista di maggioranza

resta

un interesse extrasociale

, ed è anzi realizzato, nel senso che non può non imme-

desimarsi, nell’interesse alla presenza pubblica della società in quel dato settore

di mercato.

Secondo

altra costruzione

, la partecipazione maggioritaria dello Stato ad una

società per azioni trasforma automaticamente l’interesse pubblico (ad industrializ-

zare una zona depressa, etc.) in interesse sociale, mentre l’interesse degli azionisti

di minoranza diventa interesse extrasociale.

La scelta su quale delle due soluzioni sia da preferire non è di poco conto: basti

pensare che i fautori della seconda tesi ritengono che la società mista non sia

tenuta a remunerare i fattori della produzione con i ricavi e quindi a produrre utili;

occorre inoltre considerare che gli amministratori, legati da un rapporto fiduciario