

CAPITOLO
7
Gli enti pubblici
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- enti pubblici non territoriali
: all’evidenza, il territorio non è elemento costitutivo,
ma, al più criterio di delimitazione della rispettiva sfera di azione e di competenza;
perseguono
interessi settoriali
e non generali. È una categoria amplissima che annove-
ra:
•
enti previdenziali
:
sono gli enti che erogano pensioni, rendite, indennizzi (es., INPS
e INAIL);
•
enti assistenziali
:
erogano prestazioni assistenziali (di preminente rilievo le aziende
sanitarie locali e ospedaliere);
•
enti di sviluppo del settore economico
: hanno funzioni di disciplina di settori di attività
economica;
•
enti scientifici
: svolgono funzioni di ricerca e sperimentazione;
•
enti sportivi
:
sono tutti gli enti preposti al governo delle attività sportive, ricreative
e del tempo libero (CONI, CAI, etc.);
•
enti culturali
: promuovono la cultura e l’arte (es.: Accademia dei Lincei);
•
enti parco
: gestiscono i parchi nazionali e regionali.
7.2
•
Gli enti pubblici economici
Si tratta di
persone giuridiche pubbliche che svolgono attività di impresa
nell’interes-
se dello Stato o di un altro ente pubblico territoriale. Soddisfano l’interesse pubblico
alla necessaria presenza sul mercato di un determinato soggetto. Esprimono quindi la
scelta di un
modus operandi
contraddistinto dall’uso di strumenti giuridici non autori-
tativi, ma piuttosto privatistici.
Ne consegue che tali soggetti
non hanno poteri di imperio,
vale a dire non hanno il
potere di incidere unilateralmente sulla posizione di terzi.
ALL'ESAME
• In cosa consiste il processo di privatizzazione di un ente pubblico?
Il processo di privatizzazione si articola in due fasi:
- la
trasformazione sul piano formale
in soggetti privati (cd.
privatizzazione formale
),
società per azioni
con attribuzione del pacchetto azionario dello Stato al Tesoro;
- e una fase
sostanziale
consistente nel
collocamento delle azioni sul libero mercato
tramite offerta pubblica di vendita o, eccezionalmente, trattativa diretta (cd.
priva-
tizzazione sostanziale
).
In senso
formale
, è privatizzazione l’adozione per un ente pubblico della forma giu-
ridica di società per azioni. Si definisce, perciò, privatizzazione la trasformazione
in società per azioni imposta agli enti di gestione (IRI, Eni), alle banche di diritto
pubblico, oppure imposta ad aziende autonome, come le Poste, o consentita alle
aziende degli enti territoriali e dei loro consorzi (es.: aziende municipalizzate del
gas e dell’acqua, dei trasporti e relativi consorzi intercomunali).
In senso
sostanziale
, è il trasferimento a privati delle azioni delle società in mano
pubblica, con estromissione totale o parziale dell’azionista pubblico.