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PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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Le privatizzazioni in senso formale sono spesso solo strumentali rispetto alle priva-
tizzazioni in senso sostanziale. Lo Stato trasforma la proprietà pubblica in proprietà
azionaria, in modo da renderla negoziabile. Ciò prelude a volte al completo passag-
gio dell’impresa pubblica in mani private, all’occorrenza da attuarsi con gradualità,
ad impedire che il massiccio afflusso di azioni sul mercato ne deprima il valore
squilibrando il mercato azionario. In altri casi la
dismissione
è solo
parziale
e limi-
tata al pacchetto di minoranza, come nel caso delle aziende municipalizzate ed ha
piuttosto la funzione di raccogliere capitale di rischio privato.
In alcuni casi, se la società svolge funzioni di preminente interesse generale, lo Stato
può conservare una partecipazione minoritaria a cui si collegano però poteri pene-
tranti di controllo e possono essere imposti vincoli al potere dei privati di rivendere
le azioni.
7.3
•
La disciplina degli enti pubblici
In primo luogo, il perseguimento dei fini da parte degli enti pubblici è
doveroso
, quin-
di non è consentito “chiudere i battenti” con un’autonoma iniziativa. È la legge che
interviene, quando non ricorre più l’interesse pubblico, ad estinguere l’ente o a tra-
sformarlo in soggetto privato.
L’ente è
responsabile
verso la collettività per il modo in cui gestisce le risorse e deve
farlo secondo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità. Pertanto, è
sottoposto a speciali controlli, fra cui, primo fra tutti quello della Corte dei conti.
Gli enti pubblici sono dotati di
poteri di autotutela
, possono cioè risolvere un con-
flitto attuale o potenziale di interessi sindacando la validità dei propri atti così da
produrre effetti su di essi.
Inoltre, le persone fisiche
legate da un
rapporto di servizio agli enti pubblici
sono
soggette ad un particolare regime di responsabilità civile, penale e amministrativa; i
beni degli enti pubblici hanno un regime speciale; l’attività, ovviamente, costituisce
esercizio di potere amministrativo e quindi soggiace all’applicazione di norme parti-
colari (es. L. 241/1990 sul procedimento).
Anche quando l’attività si svolge con strumenti di diritto comune, agli enti pubblici
si applicano
regole speciali
. Ne costituiscono esempi le procedure per la formazione
dei contratti, che si svolgono in forma concorsuale o negoziata o di evidenza pubbli-
ca. I
contratti
di appalto e di fornitura si differenziano per disciplina nettamente dai
corrispondenti contratti stipulati dagli enti privati.
Il
sistema contabile
degli enti pubblici deve, infine, conformarsi alle norme sulla con-
tabilità statale (L. 196/2009).
7.4
•
Gli enti privati di interesse pubblico
Sono enti privati, tali fin dalla loro istituzione o per trasformazione di enti pubblici,
soggetti alla vigilanza dello Stato e che possono beneficiare di sovvenzioni o esenzio-
ni tributarie.