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PARTE PRIMA

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

www.

edises

.it

con il capitale di comando (in questo caso l’ente pubblico), possono scegliere di

conformarsi o meno alle direttive che questo riterrà di impartire ed in ogni caso

risponderanno personalmente degli effetti che ne deriveranno verso la società e

verso i terzi.

Le

deroghe al diritto comune

che si realizzano nelle società miste sono piuttosto

si-

gnificative

. Se l’ente pubblico è

azionista di maggioranza,

il potere di nominare uno più

amministratori o sindaci fa parte, già secondo il diritto comune, delle

prerogative della

maggioranza

. La deroga consiste nel fatto che

la nomina e la revoca sono sottratte al dibat-

tito assembleare, quindi la minoranza non può esprimersi.

Se, però, l’azionista pubblico ha la

minoranza

, la deroga al diritto comune è più

vistosa

.

Non solo può darsi il caso, già in sé macroscopico, che l’azionista di minoranza abbia

propri amministratori e sindaci, ma addirittura

tutti gli amministratori o sindaci possono

essere di nomina pubblica

. In questo caso si realizza una singolare

scissione tra la gestione

operativa della società nelle mani della minoranza e le decisioni “supreme” che restano alla

maggioranza:

la maggioranza approva i bilanci, delibera sulla distribuzione degli utili,

esercita nel caso l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, delibe-

ra le modifiche da apportare allo statuto, etc.

È poi possibile che all’azionista pubblico sia riservata la

nomina degli amministratori, ma

non quella dei sindaci o viceversa.

In questo caso si verifica una inopinata

correzione della

solitamente lamentata mancanza di indipendenza dell’organo di controllo

, emanazione della

stessa maggioranza assembleare che nomina gli amministratori.

La forma più singolare di

controllo

della proprietà azionaria si realizzava attraverso la

coutenza

della ricchezza prevista dall’

art. 2450 c.c.

In questo caso, la legge oppure lo statuto potevano

riservare allo Stato la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti il consiglio

di sorveglianza anche in mancanza di partecipazione azionaria.

L’Unione europea, però, ha ritenuto la norma citata (art. 2450, c.c.) in contrasto con i principi

della libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento ed ha avviato di conseguenza

una

procedura di infrazione

mettendo in mora l’Italia per violazione degli artt. 56 e 43 del vec-

chio Trattato CE. Con il D.L. 15-2-2007, n. 10, convertito in L. 6-4-2007, n. 46, che ha

abrogato

la disposizione in esame, è stata sanata tale procedura di infrazione.

7.7

I rapporti tra gli enti

Si distinguono le seguenti relazioni tra soggetti pubblici:

- strumentalità

: è una relazione che implica l’esistenza di poteri di ingerenza, diret-

tiva, indirizzo, vigilanza, approvazione di atti fondamentali e verifica nei confronti

dell’ente subordinato;

-

vigilanza

:

implica poteri di ingerenza, di informazione, di indirizzo e controlli di

legittimità dell’ente vigilante sugli atti dell’ente vigilato;

-

tutela

:

consente controlli di merito sull’attività dell’ente che vi è sottoposto;

-

direzione

: postula un rapporto di sovraordinazione di un ente all’altro, ma pur sem-

pre nel rispetto di una sfera di autonomia dell’ente subordinato. Si esplica attraverso

direttive

,

atti di indirizzo che additano degli obiettivi, lasciando all’ente la scelta dei

mezzi con cui realizzarli;