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PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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con il capitale di comando (in questo caso l’ente pubblico), possono scegliere di
conformarsi o meno alle direttive che questo riterrà di impartire ed in ogni caso
risponderanno personalmente degli effetti che ne deriveranno verso la società e
verso i terzi.
Le
deroghe al diritto comune
che si realizzano nelle società miste sono piuttosto
si-
gnificative
. Se l’ente pubblico è
azionista di maggioranza,
il potere di nominare uno più
amministratori o sindaci fa parte, già secondo il diritto comune, delle
prerogative della
maggioranza
. La deroga consiste nel fatto che
la nomina e la revoca sono sottratte al dibat-
tito assembleare, quindi la minoranza non può esprimersi.
Se, però, l’azionista pubblico ha la
minoranza
, la deroga al diritto comune è più
vistosa
.
Non solo può darsi il caso, già in sé macroscopico, che l’azionista di minoranza abbia
propri amministratori e sindaci, ma addirittura
tutti gli amministratori o sindaci possono
essere di nomina pubblica
. In questo caso si realizza una singolare
scissione tra la gestione
operativa della società nelle mani della minoranza e le decisioni “supreme” che restano alla
maggioranza:
la maggioranza approva i bilanci, delibera sulla distribuzione degli utili,
esercita nel caso l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, delibe-
ra le modifiche da apportare allo statuto, etc.
È poi possibile che all’azionista pubblico sia riservata la
nomina degli amministratori, ma
non quella dei sindaci o viceversa.
In questo caso si verifica una inopinata
correzione della
solitamente lamentata mancanza di indipendenza dell’organo di controllo
, emanazione della
stessa maggioranza assembleare che nomina gli amministratori.
La forma più singolare di
controllo
della proprietà azionaria si realizzava attraverso la
coutenza
della ricchezza prevista dall’
art. 2450 c.c.
In questo caso, la legge oppure lo statuto potevano
riservare allo Stato la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti il consiglio
di sorveglianza anche in mancanza di partecipazione azionaria.
L’Unione europea, però, ha ritenuto la norma citata (art. 2450, c.c.) in contrasto con i principi
della libera circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento ed ha avviato di conseguenza
una
procedura di infrazione
mettendo in mora l’Italia per violazione degli artt. 56 e 43 del vec-
chio Trattato CE. Con il D.L. 15-2-2007, n. 10, convertito in L. 6-4-2007, n. 46, che ha
abrogato
la disposizione in esame, è stata sanata tale procedura di infrazione.
7.7
•
I rapporti tra gli enti
Si distinguono le seguenti relazioni tra soggetti pubblici:
- strumentalità
: è una relazione che implica l’esistenza di poteri di ingerenza, diret-
tiva, indirizzo, vigilanza, approvazione di atti fondamentali e verifica nei confronti
dell’ente subordinato;
-
vigilanza
:
implica poteri di ingerenza, di informazione, di indirizzo e controlli di
legittimità dell’ente vigilante sugli atti dell’ente vigilato;
-
tutela
:
consente controlli di merito sull’attività dell’ente che vi è sottoposto;
-
direzione
: postula un rapporto di sovraordinazione di un ente all’altro, ma pur sem-
pre nel rispetto di una sfera di autonomia dell’ente subordinato. Si esplica attraverso
direttive
,
atti di indirizzo che additano degli obiettivi, lasciando all’ente la scelta dei
mezzi con cui realizzarli;