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Il quadro di riferimento della revisione legale

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CAPITOLO 2

41

Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro reviso-

re legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto inca-

ricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e

di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tiroci-

nio

è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione del tirocinan-

te è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio

anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedente-

mente indicato non è riconosciuto ai ni dell’abilitazione in mancanza della pre-

ventiva comunicazione scritta.

Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore o

una società di revisione abilitati in un altro Stato membro dell’UE è riconosciuto ai

ni dell’abilitazione, previa attestazione del suo e‚ettivo svolgimento da parte

dell’autorità competente dello Stato membro in questione.

Il Decreto MEF 25 giugno 2012, n. 146, contiene l’attuale regolamento (proba-

bilmente da rivedere) che disciplina le modalità di concreta attuazione del tirocinio

e in particolare:

Q

le condizioni di iscrizione al registro del tirocinio (titolo di studio e requisiti di

onorabilità);

Q

il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al regi-

stro del tirocinio;

Q

il contributo di iscrizione e di tenuta del registro;

Q

la procedura di iscrizione (entro novanta giorni dalla domanda, termine entro il

quale il MEF emana il decreto di iscrizione a far data dal quale decorre il perio-

do di tirocinio o indica al candidato la carenza di documentazione);

Q

le modalità di svolgimento del tirocinio;

Q

le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio

(servizio militare o civile, gravidanza o puerperio, malattia e infortunio invali-

danti per oltre un anno, trasferimento all’estero per motivi di studio o di lavoro

per almeno due anni);

Q

le modalità di rilascio dell’attestazione di svolgimento del tirocinio (entro tren-

ta giorni dalla presentazione dell’ultima relazione annuale, una volta avvenuto il

completamento del triennio e l’assolvimento degli obblighi formativi);

Q

gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti pres-

so i quali il tirocinio è svolto.

2.2.3

Esame di idoneità professionale

L’esame di idoneità professionale (art. 4)

– a cui può accedere chiunque abbia con-

seguito i titoli riconosciuti e svolto il tirocinio e che si riferisce al solo esercizio del-

la revisione legale (non anche a quello di esperto contabile o di dottore commercia-

lista) – è indetto dal MEF, d’intesa con il Ministero della giustizia, una volta l’anno.

L’esame ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie

all’esercizio dell’attività di revisione e della capacità di applicare concretamente ta-

li conoscenze e verte in particolare su una rosa di materie economico-aziendali,

giuridiche e matematico-statistiche (tutte specicamente declinate e focalizzate

sull’esercizio della revisione legale dei conti) (

Tabella 2.2

).