

Il quadro di riferimento della revisione legale
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CAPITOLO 2
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Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro reviso-
re legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto inca-
ricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e
di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tiroci-
nio
è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione del tirocinan-
te è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio
anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.
Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedente-
mente indicato non è riconosciuto ai ni dell’abilitazione in mancanza della pre-
ventiva comunicazione scritta.
Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore o
una società di revisione abilitati in un altro Stato membro dell’UE è riconosciuto ai
ni dell’abilitazione, previa attestazione del suo eettivo svolgimento da parte
dell’autorità competente dello Stato membro in questione.
Il Decreto MEF 25 giugno 2012, n. 146, contiene l’attuale regolamento (proba-
bilmente da rivedere) che disciplina le modalità di concreta attuazione del tirocinio
e in particolare:
Q
le condizioni di iscrizione al registro del tirocinio (titolo di studio e requisiti di
onorabilità);
Q
il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al regi-
stro del tirocinio;
Q
il contributo di iscrizione e di tenuta del registro;
Q
la procedura di iscrizione (entro novanta giorni dalla domanda, termine entro il
quale il MEF emana il decreto di iscrizione a far data dal quale decorre il perio-
do di tirocinio o indica al candidato la carenza di documentazione);
Q
le modalità di svolgimento del tirocinio;
Q
le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio
(servizio militare o civile, gravidanza o puerperio, malattia e infortunio invali-
danti per oltre un anno, trasferimento all’estero per motivi di studio o di lavoro
per almeno due anni);
Q
le modalità di rilascio dell’attestazione di svolgimento del tirocinio (entro tren-
ta giorni dalla presentazione dell’ultima relazione annuale, una volta avvenuto il
completamento del triennio e l’assolvimento degli obblighi formativi);
Q
gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti pres-
so i quali il tirocinio è svolto.
2.2.3
Esame di idoneità professionale
L’esame di idoneità professionale (art. 4)
– a cui può accedere chiunque abbia con-
seguito i titoli riconosciuti e svolto il tirocinio e che si riferisce al solo esercizio del-
la revisione legale (non anche a quello di esperto contabile o di dottore commercia-
lista) – è indetto dal MEF, d’intesa con il Ministero della giustizia, una volta l’anno.
L’esame ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all’esercizio dell’attività di revisione e della capacità di applicare concretamente ta-
li conoscenze e verte in particolare su una rosa di materie economico-aziendali,
giuridiche e matematico-statistiche (tutte specicamente declinate e focalizzate
sull’esercizio della revisione legale dei conti) (
Tabella 2.2
).