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PARTE 1

/

La revisione contabile

Per contraddistinguere il carattere imperativo delle norme introdotte e per asso-

ciarle indissolubilmente a un nuovo regime di controllo dei bilanci, si è soliti parla-

re di “

revisione legale dei conti

”, alludendo, con tale termine, alla funzione regola-

ta dalle mutate regole del

codice civile (nonché del D.Lgs. 58/1998, in tema di so-

cietà quotate, e del TUB, in tema di banche), dal D.Lgs. 39/2010 e dalle molte fonti

secondarie (regolamenti e principi di derivazione professionale). Nel seguito, quan-

do utilizzeremo l’espressione “revisione”

tout court

, intenderemo sempre riferirci

alla “revisione legale dei conti”.

A sua volta, il “

revisore legale

”, nel sistema del D.Lgs. 39/2010, indica la persona

#sica, abilitata, iscritta al registro, potendosi tale #gura muovere anche nell’ambito

della società di revisione; ad essa faremo riferimento ellitticamente con l’espressio-

ne “revisore”.

Poiché il codice civile, com’è noto, non procede per istituti comuni (come, nel

caso di specie, il controllo del bilancio) ma per forme societarie, la prima questione

da chiarire riguarda quali siano le

formule organizzative

per l’esercizio della fun-

zione di revisione in base alle diverse classi di società.

Alla luce di quanto appena accennato, le formule organizzative sono:

Q

il

collegio sindacale

incaricato della revisione (#gura preferita dal CNDCEC e in

piena continuità con gli assetti di

corporate governance

elaborati nel nostro Pae-

se a partire dal codice civile del 1942);

Q

il

revisore esterno

(#gura prediletta dal legislatore europeo che, sull’esperienza

di altri Paesi, lo immagina come professionista dotato di particolari competen-

ze e pro#li etici);

Q

la

società di revisione

(laddove la complessità dell’incarico domanda un’orga-

nizzazione specializzata e un team di lavoro anche molto ampio, cioè per incari-

chi inarrivabili per un individuo o per un organo composto da tre o cinque

membri, come il collegio sindacale).

I sindaci, nonostante qualche posizione minoritaria di dottrina

1

e prassi,

2

devo-

no esser sempre persone #siche.

3

Le forme societarie nelle quali declinare tali formule organizzative sono:

Q

le società per azioni;

Q

le società a responsabilità limitata;

Q

gli enti di interesse pubblico;

Q

gli enti intermedi.

Consideriamo ora la complessa casistica in materia.

2.1.1

Le società per azioni

Nelle

società per azioni

, la disciplina della revisione è #ssata negli artt. 2397 e 2409-bis c.c.

Si può preliminarmente osservare che nelle società per azioni la funzione di re-

visione è:

Q

tenuta distinta dalla funzione di controllo sui principi di corretta amministrazio-

ne e dalla vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (che l’art. 2403

c.c. a%da al collegio sindacale, organo sempre collettivo e mai eliminabile);

Q

assolta quale che sia il settore o la dimensione, non potendosi dare casi in cui la

revisione possa essere omessa (come, invece, avviene per le società a responsabi-

lità limitata).

Revisione legale dei conti

Revisore legale

Formule organizzative

Revisore nelle S.p.a.