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Il quadro di riferimento della revisione legale

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CAPITOLO 2

35

società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione non può esse-

re esercitata dal collegio sindacale. Si tratta, quindi, di un’eccezione alla regola pre-

vista dall’art. 2409-bis c.c.

La qualica di enti di interesse pubblico, inoltre, come si vedrà nel seguito, atti-

ra alla società una disciplina particolare su molti degli aspetti innovati dalla riforma

del 2010.

2.1.4

Gli enti intermedi

Anche gli “

enti intermedi

” (più esattamente: “enti sottoposti a regime intermedio”)

sono una creazione del D.Lgs. 39/2010, alludendo, con tale vasta ed eterogenea no-

zione giuridica, alle società e agli altri organismi economici di rilevanza sociale e

meritevoli di cospicua tutela, anche dal punto di vista del controllo dei loro bilanci.

Sono enti sottoposti a regime intermedio, dopo la riforma del D.Lgs. 135/2016,

secondo l’art. 19-bis:

Q

le società emittenti strumenti nanziari, che, ancorché non quotati su mercati

regolamentati, sono di#usi tra il pubblico in maniera rilevante;

Q

le società di gestione dei mercati regolamentati;

Q

le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

Q

le società di gestione accentrata di strumenti nanziari;

Q

le società di intermediazione mobiliare;

Q

le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

Q

le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capi-

tale sso;

Q

gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

Q

gli istituti di moneta elettronica;

Q

gli intermediari nanziari

ex

art. 106 del TUB.

Enti intermedi

Il modello dualistico

Il modello dualistico prevede l’afdamento del governo della società a due organi: il consiglio di gestione

e il consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa. Esso de-

tiene il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Il consiglio di sorveglianza svolge le funzioni di controllo afdate nel modello tradizionale al collegio sinda-

cale: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Inoltre, al consiglio di sorveglianza spettano alcune importanti funzioni che nel modello tradizionale so-

no assegnate all’assemblea degli azionisti: nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione, s-

sazione del relativo compenso, approvazione del bilancio. In tal modo si realizza una netta separazione tra

proprietà e gestione dell’azienda.

Il modello monistico

Il modello monistico prevede l’afdamento del governo della società a un unico organo. Le funzioni di am-

ministrazione e controllo sono esercitate dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo

interno, il comitato per il controllo sulla gestione. Viene quindi a mancare il collegio sindacale a cui afda-

re il controllo sulla gestione.

A differenza del modello tradizionale, essendo previsto un comitato interno al consiglio di amministrazio-

ne, l’organo amministrativo non può essere monocratico. Il comitato per il controllo sulla gestione è un or-

gano con funzioni consultive e di supporto.

APPROFONDIMENTO

I sistemi di corporate governance