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Il quadro di riferimento della revisione legale

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CAPITOLO 2

37

3.

restyling

di strumenti già previsti dalla riforma del 2006, specie in relazione

alla disciplina del rapporto tra revisore e società revisionata. In quest’ottica

vanno letti gli interventi sugli EIP, i rapporti tra revisore e Comitato per il

controllo interno, le norme sulla

quality assurance

;

4. nuove norme sull’

internal governance

e sull’organizzazione del lavoro delle

società di revisione.

Sotto il primo pro"lo, si comprende bene l’esigenza del legislatore di tentare di

ridurre i costi dei controlli per le S.r.l. (circa 1 milione 335 mila) rispetto alle società

per azioni (circa 52.000), ma il dubbio

è se si sia centrato davvero l’obiettivo e, in ca-

so a$ermativo, quale sia il prezzo pagato. Una risposta potrebbe essere che l’attua-

le normativa sia il risultato di pressioni di natura lobbistica e non, piuttosto, l’esito

di una scelta del legislatore di sempli"cazione e razionalizzazione del sistema dei

controlli, così abbandonando ogni compiuta forma di analisi o proposta di miglio-

ramento del quadro normativo.

È indubbio come l’attuale assetto normativo abbia creato una profonda frattura

tra le S.p.a. e le S.r.l., con regole di$erenziate in funzione esclusivamente del tipo so-

cietario. «In altre parole, una società a responsabilità limitata, anche se di grandi o

grandissime dimensioni, potrebbe sempre avere un organo di controllo uniperso-

nale costituito dal sindaco o dal revisore. Se la soppressione dell’organo uniperso-

nale nelle S.p.a. è da salutare con favore, la previsione di una disciplina totalmente

di$erente, estesa anche alle S.r.l. di maggiori dimensioni, determina gravi dubbi di

legittimità costituzionale» (Cagnasso, 2011).

Come correttamente sottolineato in dottrina (De Angelis, 2012) «

l’intensità dei

controlli non può esser correlata al tipo societario il quale di per sé non è signi%cativo

al riguardo, bensì alla dimensione economica della società (…). I tipi sociali, infatti,

integrano i modelli organizzativi delle società, stabiliscono le modalità dell’assunzio-

ne delle decisioni al loro interno e i sistemi della loro governance, ossia dell’ammini-

strazione e del controllo di queste, nonché il regime della responsabilità patrimonia-

le dei soci, ma non hanno alcuna valenza espressiva delle loro dimensioni economi-

che, le quali possono essere unicamente desunte dall’esame dei loro bilanci od altri

documenti di natura contabile

».

Seguendo questa impostazione, parte della dottrina (Bava, 2016: 21) propone

una duplice alternativa soluzione:

– consentire per le S.p.a. la nomina di un sindaco unico per quelle che redigo-

no il bilancio in forma abbreviata ripristinando, nel contempo, l’obbligo di

nominare il collegio sindacale nelle S.r.l. che presentano i requisiti previsti

dall’art. 2477 c.c.;

– eliminare del tutto l’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle S.p.a. che

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ripristinando, nel contem-

po, l’obbligo di nominare il collegio sindacale nelle S.r.l. che presentano i re-

quisiti previsti dall’art. 2477 c.c.

A queste modi"che, che paiono ispirate al buonsenso, vorremo aggiungere una

terza proposta che esalti, invece di ridurre, l’importanza e il ruolo peculiare del col-

legio sindacale nel panorama europeo. Per tutte le società di capitali, a prescindere

dalla forma societaria e dalla tipologia di bilancio (abbreviato, ordinario, consolida-

to), si potrebbe prevedere una soglia di indebitamento sul totale del patrimonio

netto oltrepassata la quale i creditori sociali (principalmente "sco e ceto bancario)

Proposte di miglioramenti

legislativi