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PARTE 1

/

La revisione contabile

L’assemblea dei soci che approva il bilancio in cui sono superati tali limiti deve

provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del soggetto incaricato della revisione.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, è previsto che ad essa provveda

il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Nella S.r.l., la

facoltà di nomina

di un soggetto incaricato della revisione si dà

quando, simultaneamente:

Q

non sussiste alcuna delle quattro condizioni sopra previste (altrimenti sarebbe

obbligatoria);

Q

l’atto costitutivo prevede, determinandone le competenze e i poteri, ivi compre-

sa la revisione, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

In tutti gli altri casi, quindi, nella società a responsabilità limitata non si dà alcun

soggetto incaricato della revisione e, quindi, il bilancio sarà depositato senza alcun

tipo di controllo esercitato su di esso.

I

criteri di composizione

del soggetto incaricato della revisione sono i seguenti:

Q

è monocratico, se lo statuto nulla prevede al riguardo (art. 2477, c.1, c.c.);

Q

ha composizione collettiva, se lo statuto lo prevede espressamente;

Q

è monocratico, se lo statuto lo prevede espressamente.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano

le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. In tutti i casi

in cui, per previsione dell’atto costitutivo o per sopraggiunto obbligo di legge, l’as-

semblea dei soci non decide al riguardo, alla nomina provvede il tribunale su richie-

sta di qualsiasi soggetto interessato.

2.1.3

Gli enti di interesse pubblico

Gli “

enti di interesse pubblico

” sono una creazione del D.Lgs. 39/2010, alludendo,

con tale vasta ed eterogenea nozione giuridica, alle società e agli altri organismi eco-

nomici di maggiore rilevanza sociale e, quindi, meritevoli di una

più intensa tutela,

anche dal punto di vista del controllo dei loro bilanci.

Sono enti di interesse pubblico, dopo la riforma del D.Lgs. 135/2016, secondo

l’art. 16, i seguenti:

Q

le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mer-

cati regolamentati italiani e dell’Unione europea;

Q

le banche;

Q

le imprese di assicurazione

ex

art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicu-

razioni private;

Q

le imprese di riassicurazione

ex

art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assi-

curazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle im-

prese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera

cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

L’identi#cazione di tali enti è rilevante per de#nire chi vi possa esercitare la re-

visione. Infatti, negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di

interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle

Facoltà di nomina

Criteri di composizione

Enti di interesse pubblico