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Il quadro di riferimento della revisione legale

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CAPITOLO 2

33

L’art. 2409-bis c.c. (come modicato dal D.Lgs. 39/2010) disciplina l’organo in-

caricato della revisione e stabilisce che tale funzione può essere esercitata dal colle-

gio sindacale se, congiuntamente:

Q

la società non sia un ente di interesse pubblico;

Q

la società non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, cioè non sod-

dis le condizioni previste dagli artt. 25-27 del D.Lgs. 127/1991;

Q

il collegio sindacale sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell’appo-

sito registro.

Q

lo statuto della società gli demandi la funzione di revisione.

L’art. 2397, unitamente all’art. 2409-bis c.c., disciplina la

composizione del col-

legio sindacale

stabilendo che:

Q

il numero di membri e#ettivi può essere di tre o cinque;

Q

i membri e#ettivi possono essere soci o non soci;

Q

il numero di membri supplenti è due;

Q

se il collegio sindacale esercita la funzione di revisione, tutti i membri devono

essere iscritti nel registro dei revisori;

Q

se il collegio sindacale non esercita la funzione di revisione, è su$ciente che al-

meno un membro e#ettivo e uno supplente siano scelti tra i revisori iscritti

nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono

essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Mi-

nistro della giustizia 29/12/2004, n. 320, cioè avvocati, dottori commercialisti,

esperti contabili, consulenti del lavoro, o fra i professori universitari di ruolo, in

materie economiche o giuridiche.

2.1.2

Le società a responsabilità limitata

Alle

società a responsabilità limitata

, in linea di principio, trattandosi di società di

capitali, si sarebbe potuto estendere l’obbligo incondizionato di revisione del bilan-

cio. Per scelta del legislatore, non è così.

Nelle società a responsabilità limitata, infatti, l’art. 2477 c.c. (ritoccato, invero,

più volte negli ultimi anni), disciplina tre fattispecie e cioè:

Q

l’obbligo di nomina di un soggetto incaricato della revisione;

Q

la facoltà di nomina di un soggetto incaricato della revisione;

Q

i criteri di composizione di tale soggetto.

Nella S.r.l., l’

obbligo di nomina

di un soggetto incaricato della revisione si dà nei

seguenti casi:

Q

la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

ex

artt. 25-27 del

D.Lgs. 127/1991 (essendo la holding di un gruppo);

Q

la società controlla (

ex

art. 2359 c.c., che prevede il controllo di diritto, il con-

trollo di fatto e il controllo contrattuale) un’altra società, a sua volta obbligata al-

la revisione;

Q

la società, per due esercizi consecutivi, ha superato due dei limiti previsti per la

redazione del bilancio abbreviato (attivo: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e

delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti: 50).

Composizione del collegio

sindacale

Revisore nelle S.r.l.

Obbligo di nomina