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PARTE 1
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La revisione contabile
possano chiedere all’organo di governo aziendale la nomina obbligatoria di un col-
legio sindacale. Con questa opzione si consentirà ai creditori di imporre una scelta
che potrebbe pesare non poco sulle sorti del loro nanziamento e che potrebbe tor-
nare utile anche in ipotesi di risarcimento danni o di fallimento.
Sotto il secondo prolo, appare interessante suggerire ipotesi di miglioramento
del processo di nomina del revisore. In un’ottica coerente con una visione pubbli-
cistica del ruolo del controllore dei conti, si potrebbe riprendere la soluzione che
già nel 1961 la Commissione Santoro Passarelli aveva ideato, in sede di elaborazio-
ne di una riforma organica delle società che raccoglievano risparmio sui mercati
dei capitali:
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il potere di nominare il revisore degli enti che operano in qualche mo-
do sul mercato nanziario (i moderni EIP) potrebbe essere assegnata a un ente
pubblico. La dottrina, infatti, ha più volte proposto di nominare il revisore per mez-
zo di un’estrazione a sorte, che potrebbe essere condotta o da un ente pubblico sul-
la base dei candidati selezionati dallo stesso ente revisionato, ovvero mediante sele-
zione causale dei candidati che hanno manifestato il loro interesse alla luce del cor-
rispettivo indicato dall’oerente (Kahn, Lawson, 2004: 391 ss).
A nostro avviso, invece, appaiono superate nei fatti quelle teorie, glie di una
Weltanschauung
precedente alla Grande Recessione del 2007,
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in cui si riponeva -
ducia nelle virtù autoregolatrici del mercato e sulle capacità di
market making
delle
operazioni di cartolarizzazione che suggerivano la sostituzione del giudizio sul bi-
lancio con una vera e propria assicurazione sui bilanci e sull’informativa nanzia-
ria (
!nancial statement insurance
, FSI).
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2.2
Le condizioni per l’esercizio della funzione di revisore
legale dei conti
Gli artt. 2-8 del D.Lgs. 39/2010 disciplinano le condizioni per l’esercizio della fun-
zione di revisione e più esattamente:
Q
l’abilitazione all’esercizio della revisione;
Q
il tirocinio;
Q
l’esame di idoneità professionale;
Q
il registro dei revisori;
Q
la formazione continua.
2.2.1
Abilitazione all’esercizio della revisione
L’abilitazione all’esercizio della revisione (art. 2 del D.Lgs. 39/2010) è il set di con-
dizioni personali e professionali necessarie per poter chiedere l’iscrizione al registro
dei revisori. Tali condizioni, per le persone siche, consistono in:
Q
i requisiti di onorabilità deniti con Decreto MEF 20 giugno 2012, n. 145;
Q
la laurea almeno triennale, tra quelle individuate nel Decreto MEF 20 giugno
2012, n. 145;
Q
lo svolgimento del tirocinio;
Q
il superamento dell’esame di idoneità professionale.
Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione nel registro, le società (di revisione) che
soddisfano le seguenti condizioni:
Abilitazione