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PARTE 1

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La revisione contabile

possano chiedere all’organo di governo aziendale la nomina obbligatoria di un col-

legio sindacale. Con questa opzione si consentirà ai creditori di imporre una scelta

che potrebbe pesare non poco sulle sorti del loro €nanziamento e che potrebbe tor-

nare utile anche in ipotesi di risarcimento danni o di fallimento.

Sotto il secondo pro€lo, appare interessante suggerire ipotesi di miglioramento

del processo di nomina del revisore. In un’ottica coerente con una visione pubbli-

cistica del ruolo del controllore dei conti, si potrebbe riprendere la soluzione che

già nel 1961 la Commissione Santoro Passarelli aveva ideato, in sede di elaborazio-

ne di una riforma organica delle società che raccoglievano risparmio sui mercati

dei capitali:

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il potere di nominare il revisore degli enti che operano in qualche mo-

do sul mercato €nanziario (i moderni EIP) potrebbe essere assegnata a un ente

pubblico. La dottrina, infatti, ha più volte proposto di nominare il revisore per mez-

zo di un’estrazione a sorte, che potrebbe essere condotta o da un ente pubblico sul-

la base dei candidati selezionati dallo stesso ente revisionato, ovvero mediante sele-

zione causale dei candidati che hanno manifestato il loro interesse alla luce del cor-

rispettivo indicato dall’o‚erente (Kahn, Lawson, 2004: 391 ss).

A nostro avviso, invece, appaiono superate nei fatti quelle teorie, €glie di una

Weltanschauung

precedente alla Grande Recessione del 2007,

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in cui si riponeva €-

ducia nelle virtù autoregolatrici del mercato e sulle capacità di

market making

delle

operazioni di cartolarizzazione che suggerivano la sostituzione del giudizio sul bi-

lancio con una vera e propria assicurazione sui bilanci e sull’informativa €nanzia-

ria (

!nancial statement insurance

, FSI).

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2.2

Le condizioni per l’esercizio della funzione di revisore

legale dei conti

Gli artt. 2-8 del D.Lgs. 39/2010 disciplinano le condizioni per l’esercizio della fun-

zione di revisione e più esattamente:

Q

l’abilitazione all’esercizio della revisione;

Q

il tirocinio;

Q

l’esame di idoneità professionale;

Q

il registro dei revisori;

Q

la formazione continua.

2.2.1

Abilitazione all’esercizio della revisione

L’abilitazione all’esercizio della revisione (art. 2 del D.Lgs. 39/2010) è il set di con-

dizioni personali e professionali necessarie per poter chiedere l’iscrizione al registro

dei revisori. Tali condizioni, per le persone €siche, consistono in:

Q

i requisiti di onorabilità de€niti con Decreto MEF 20 giugno 2012, n. 145;

Q

la laurea almeno triennale, tra quelle individuate nel Decreto MEF 20 giugno

2012, n. 145;

Q

lo svolgimento del tirocinio;

Q

il superamento dell’esame di idoneità professionale.

Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione nel registro, le società (di revisione) che

soddisfano le seguenti condizioni:

Abilitazione