Previous Page  20 / 22 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 20 / 22 Next Page
Page Background

40

PARTE 1

/

La revisione contabile

2.2.2

Tirocinio

Il tirocinio (art. 3 del D.Lgs. 39/2010) è l’attività di apprendimento sul campo che

integra la formazione teorica dell’aspirante revisore. Secondo la norma, il tiroci-

nio:

Q

è !nalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le cono-

scenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professio-

nale e per l’esercizio dell’attività di revisione;

Q

ha durata almeno triennale;

Q

è svolto presso un revisore o una società di revisione abilitati in uno Stato mem-

bro dell’UE e con la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante;

Q

comporta l’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi

del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è

svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svol-

to devono assicurare e controllare l’e"ettiva collaborazione del tirocinante all’at-

tività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto

obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla

violazione delle norme di deontologia professionale;

Q

impone al tirocinante di osservare le disposizioni in materia di segreto profes-

sionale.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi !nalizzato al

conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero a una sua parte, in ba-

se ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il MIUR e il

MEF.

Anche per i tirocinanti è previsto un registro che u%cializza e controlla tutte le

fasi dell’attività di apprendimento. Tale registro è tenuto dal Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza e funziona inte-

ramente online.

Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

Q

le generalità complete e il recapito indicato per l’invio delle comunicazioni rela-

tive ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

Q

la data di inizio del tirocinio;

Q

il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

Q

i trasferimenti, le interruzioni e ogni altro fatto modi!cativo concernente lo

svolgimento del tirocinio.

Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante re-

dige una relazione sull’attività svolta, speci!cando gli atti ed i compiti relativi ad at-

tività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con

l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla

cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del re-

visore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio at-

testante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incari-

cato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potran-

no essere applicate le sanzioni ex art. 24 del D.Lgs. 39/2010, a carico del tirocinan-

te e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il

tirocinio.

Svolgimento del tirocinio