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PARTE 1
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La revisione contabile
2.2.2
Tirocinio
Il tirocinio (art. 3 del D.Lgs. 39/2010) è l’attività di apprendimento sul campo che
integra la formazione teorica dell’aspirante revisore. Secondo la norma, il tiroci-
nio:
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è !nalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le cono-
scenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professio-
nale e per l’esercizio dell’attività di revisione;
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ha durata almeno triennale;
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è svolto presso un revisore o una società di revisione abilitati in uno Stato mem-
bro dell’UE e con la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante;
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comporta l’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi
del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è
svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svol-
to devono assicurare e controllare l’e"ettiva collaborazione del tirocinante all’at-
tività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto
obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla
violazione delle norme di deontologia professionale;
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impone al tirocinante di osservare le disposizioni in materia di segreto profes-
sionale.
Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi !nalizzato al
conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero a una sua parte, in ba-
se ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il MIUR e il
MEF.
Anche per i tirocinanti è previsto un registro che u%cializza e controlla tutte le
fasi dell’attività di apprendimento. Tale registro è tenuto dal Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza e funziona inte-
ramente online.
Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:
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le generalità complete e il recapito indicato per l’invio delle comunicazioni rela-
tive ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
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la data di inizio del tirocinio;
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il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;
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i trasferimenti, le interruzioni e ogni altro fatto modi!cativo concernente lo
svolgimento del tirocinio.
Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante re-
dige una relazione sull’attività svolta, speci!cando gli atti ed i compiti relativi ad at-
tività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con
l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla
cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del re-
visore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio at-
testante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incari-
cato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potran-
no essere applicate le sanzioni ex art. 24 del D.Lgs. 39/2010, a carico del tirocinan-
te e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il
tirocinio.
Svolgimento del tirocinio