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Libro Sesto
Gestione delle risorse materiali
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appalti pubblici di lavori
: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni ap-
paltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
a) l’esecuzione di lavori (attività di costruzione, demolizione, recupero, ristruttu-
razione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere);
b) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze
speciicate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che
esercita un’inluenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
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appalti pubblici di servizi
: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli appalti
pubblici di lavori;
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appalti pubblici di forniture
: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o
più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione inanziaria, la
locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un
appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione;
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lotto funzionale
: uno speciico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separa-
ta ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui pro-
gettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
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concessione di lavori
: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni appaltanti afidano l’esecuzione di lavori ad uno o più
operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di
gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo,
con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione
delle opere;
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concessione di servizi
: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni appaltanti afidano a uno o più operatori economici
la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori riconoscendo a
titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto
o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
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rischio operativo
: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della
domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si consi-
dera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni
operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei
costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La
parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione
alle luttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;
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rischio di costruzione
: il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non
rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo
tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;
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rischio di disponibilità
: il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario,
di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di
qualità previsti;