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Capitolo 1
Il sistema normativo regolatore dell’attività di gestione
701
Le Regioni sono chiamate ad operare nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina-
mento europeo e delle disposizioni relative a materie di competenza statale. Le Re-
gioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
adeguare la propria legislazione secondo quanto previsto nei propri statuti e nelle
proprie norme di attuazione, tenendo presente che le disposizioni codicistiche in
materia di esclusiva competenza statale costituiscono norme di grande riforma eco-
nomico-sociale.
1.3.3
Le principali definizioni contenute nel Codice
Una serie articolata di deinizioni viene riportata dall’art. 3 D.Lgs. 50/2016. Alcune
di esse derivano dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive, altre
invece sono frutto di adeguamenti dell’ordinamento interno, anche al ine di tener
conto della legislazione nazionale intervenuta
medio tempore.
In particolare, fra le deinizioni riportate, per effetto di quanto disposto dall’articolo
citato, si citano le seguenti:
>
amministrazioni aggiudicatrici
: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici ter-
ritoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le
associazioni, unioni, consorzi comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
>
soggetto aggregatore
: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi
dell’art. 9, co. 1 D.L. 66/2014;
>
stazione appaltante
: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori , i sog-
getti aggiudicatori e i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del
D.Lgs. 50/2016;
>
joint venture
: l’associazione tra due o più enti, inalizzata all’attuazione di un pro-
getto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o
inanziaria;
>
centrale di committenza
: un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudica-
tore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso,
attività di committenza ausiliarie;
>
operatore economico
: una persona isica o giuridica, un ente pubblico, un rag-
gruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offre sul
mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi;
>
concessionario
: un operatore economico cui è stata afidata o aggiudicata una con-
cessione;
>
promotore
: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico
privato;
>
offerente:
l’operatore economico che ha presentato un’offerta;
>
contratti
o
contratti pubblici
: i contratti di appalto o di concessione aventi per og-
getto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori,
posti in essere dalle stazioni appaltanti appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economi-
ci, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione
di servizi;