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Capitolo 1

Il sistema normativo regolatore dell’attività di gestione

701

Le Regioni sono chiamate ad operare nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordina-

mento europeo e delle disposizioni relative a materie di competenza statale. Le Re-

gioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno

adeguare la propria legislazione secondo quanto previsto nei propri statuti e nelle

proprie norme di attuazione, tenendo presente che le disposizioni codicistiche in

materia di esclusiva competenza statale costituiscono norme di grande riforma eco-

nomico-sociale.

1.3.3

Le principali definizioni contenute nel Codice

Una serie articolata di deinizioni viene riportata dall’art. 3 D.Lgs. 50/2016. Alcune

di esse derivano dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive, altre

invece sono frutto di adeguamenti dell’ordinamento interno, anche al ine di tener

conto della legislazione nazionale intervenuta

medio tempore.

In particolare, fra le deinizioni riportate, per effetto di quanto disposto dall’articolo

citato, si citano le seguenti:

>

amministrazioni aggiudicatrici

: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici ter-

ritoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le

associazioni, unioni, consorzi comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

>

soggetto aggregatore

: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi

dell’art. 9, co. 1 D.L. 66/2014;

>

stazione appaltante

: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori , i sog-

getti aggiudicatori e i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del

D.Lgs. 50/2016;

>

joint venture

: l’associazione tra due o più enti, inalizzata all’attuazione di un pro-

getto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o

inanziaria;

>

centrale di committenza

: un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudica-

tore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso,

attività di committenza ausiliarie;

>

operatore economico

: una persona isica o giuridica, un ente pubblico, un rag-

gruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea

di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di

interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offre sul

mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione

di servizi;

>

concessionario

: un operatore economico cui è stata afidata o aggiudicata una con-

cessione;

>

promotore

: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico

privato;

>

offerente:

l’operatore economico che ha presentato un’offerta;

>

contratti

o

contratti pubblici

: i contratti di appalto o di concessione aventi per og-

getto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori,

posti in essere dalle stazioni appaltanti appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,

stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economi-

ci, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione

di servizi;