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Capitolo 1

Il sistema normativo regolatore

dell’attività di gestione

1.1

La capacità di diritto privato dell’Agenzia delle Entrate

L’attività di gestione delle risorse materiale da parte dell’amministrazione inan-

ziaria presuppone il ricorso da parte della stessa agli istituti giuridici e alle forme

proprie del diritto privato, fermo, chiaramente, restando il perseguimento dei ini

istituzionali stabiliti dal legislatore.

Il ricorso agli strumenti privatistici è legittimato innanzitutto dal comma 1

bis

dell’art.

1 L. 241/1990 che contempla proprio l’

accesso della pubblica amministrazione agli

strumenti privatistici, nella specie il contratto, quale alternativa generale al provve-

dimento unilaterale per la cura concreta di interessi pubblici.

Si afferma infatti che

la pubblica amministrazione «nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce

secondo le norme di diritto privato,

salvo che la legge disponga diversamente

».

Tuttavia, il sistema delle fonti che regola l’attività contrattuale dell’Amministrazione

si presenta alquanto complesso, e contempla, oltre alla precitata disposizione:

>

norme di diritto comune

(articoli 1321 e seguenti, articoli 1470 e seguenti del co-

dice civile;

>

norme di diritto pubblico

(R.D. 2440/1923, recante la legge di contabilità di Stato;

R.D. 827/1924, recante il regolamento di contabilità; L. 241/1990, sul procedimen-

to amministrativo).

Per lungo tempo sia la legge di contabilità di Stato che il suo regolamento attuativo

hanno costituito la principale fonte normativa in materia di contratti pubblici; at-

tualmente, però, essi hanno carattere residuale, trovando applicazione soprattutto

per i

contratti attivi

(contratti dai quali deriva un’entrata per l’ente pubblico, quali le

vendite o le locazioni attive). Prevalenti sono ora la normativa europea (principi dei

Trattati, sentenze della Corte di giustizia, direttive dell’Unione) e le disposizioni spe-

ciali

,

quale il complesso

corpus

normativo di cui al D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo

Codice degli appalti e delle concessioni (

vedi infra 1.3

).

Va evidenziato che, diversamente dall’autonomia privata che è espressione di libertà d’a-

zione dei relativi titolari, entro i limiti

negativi

stabiliti dall’ordinamento giuridico (ai sensi

dell’art. 1322 c.c., infatti, le parti del negozio sono infatti libere di scegliere lo strumento

più idoneo, con il contenuto che preferiscono e con le modalità che meglio consentono di

raggiungere i loro leciti interessi), l’autonomia negoziale della pubblica amministrazione

è segnata dall’esistenza di limiti positivi all’agire amministrativo: in particolare, l’ammi-

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