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Capitolo 1
Il sistema normativo regolatore dell’attività di gestione
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>
la
direttiva 2004/23/CE
del 26 febbraio 2014 in materia di
concessioni
.
I citati documenti issano i principi sui quali costruire l’aggiornamento della norma-
tiva, ovvero: rendere più eficiente l’uso dei fondi pubblici, garantire la dimensione
europea del mercato dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, incentivando
la concorrenza e tutelando anche le piccole e medie imprese, l’uso strategico degli
appalti pubblici, come strumento di politica economica e sociale e la lotta alla corru-
zione attraverso procedure semplici e trasparenti, e certezza del quadro regolamen-
tare.
Le tre direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e da quella data ha preso avvio
per il legislatore nazionale la complessa attività di recepimento. In Italia la legge che
ha conferito al Governo la delega a recepire tali provvedimenti, dettando i principi
e i criteri direttivi, è stata la L. 28 gennaio 2016, n. 11. Nell’arco di pochi mesi l’Ese-
cutivo ha approvato il
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il rior-
dino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” (sinteticamente indicato come
Codice degli appalti e delle concessioni
).
Si tratta di un
unico decreto che, oltre ad assicurare il recepimento della normati-
va europea, ha contestualmente introdotto nell’ordinamento, da subito, un sistema
snello e sempliicato di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e
servizi e nella materia delle concessioni, nel pieno rispetto del divieto di introdurre
o mantenere livelli di regolazione nazionali superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive europee.
Il provvedimento dispone l’
abrogazione del Codice dei contratti
di cui al D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, del relativo
regolamento d’attuazione
(D.P.R. n. 207/2010) e di
altre disposizioni incompatibili.
Diversamente dal previgente Codice dei contratti,
la nuova disciplina è auto applica-
tiva
. Non si rende, infatti, necessaria l’adozione di un regolamento di esecuzione e
di attuazione, bensì vengono emanate, contestualmente,
linee guida di carattere ge-
nerale
, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta dell’ANAC e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le
linee guida contribuiscono ad assicurare la speditezza delle procedure nonché a mi-
gliorare la qualità delle prestazioni e a fornire, al contempo, criteri unitari a garanzia
del cittadino. Esse hanno valore di atto di indirizzo generale, in modo da consentire
il loro aggiornamento costante e celere, in stretta aderenza ai mutamenti del sistema.
Nel Codice degli appalti e delle concessioni è stato, dunque, assegnato all’ANAC, per
mezzo dello strumento delle linee guida (scelto in quanto più agile del regolamento), un
compito strategico ed essenziale nella deinizione delle disciplina normativa secondaria
poiché ad esse è stata demandata la disciplina di aspetti determinanti del regime norma-
tivo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Si noti ancora che,
essendo
a carattere vincolante, impropriamente vengono qualiicate come
soft law
.
Il fenomeno
è stato osservato in maniera molto critica dai costituzionalisti i quali hanno posto l’atten-
zione sulla crisi del sistema delle fonti secondarie che allo stato sta coinvolgendo l’ordina-
mento italiano.